Le colture cellulari tra rischi emergenti e rischio percepito. Stato dell’arte normativo e prospettive future
Approfondimento a cura di Federica Raffone, PhD e Andrea Pulvirenti, PhD - Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia
1. Le tecnologie alimentari stanno profondamente ridefinendo i paradigmi della produzione alimentare tradizionale. In risposta a sfide globali sempre più pressanti – come la crescita demografica, il cambiamento climatico, la riduzione delle risorse naturali e le esigenze di benessere animale – la scienza sta sviluppando soluzioni innovative per garantire la sostenibilità e la sicurezza dei sistemi alimentari. Il tema delle colture cellulari destinate all’alimentazione deve essere innanzitutto inserito nel suo contesto biologico e scientifico, giacché la riflessione mira ad analizzare una specifica procedura di lavorazione di colture cellulari, anche nota come «carne coltivata o carne in vitro».
Questa tecnologia consente la produzione di alimenti di origine animale a partire da cellule staminali, coltivate in ambienti controllati. In estrema sintesi, si tratta di tecniche biotecnologiche che permettono la crescita e la moltiplicazione di cellule animali (o vegetali) al di fuori dell’organismo originario, in condizioni sterili e controllate, come provette da laboratorio o bioreattori.
La tecnica si basa su principi consolidati della medicina rigenerativa e dell’ingegneria dei tessuti: a partire da un piccolo prelievo di cellule animali, queste vengono coltivate in bioreattori sterili e nutrite con un medium di crescita contenente nutrienti, fattori di crescita e stimoli biochimici che ne guidano la proliferazione e la differenziazione. Il prodotto risultante può riprodurre molte delle caratteristiche chimiche, nutrizionali e sensoriali della carne convenzionale, pur essendo ottenuto senza macellazione animale.
La produzione di carne a base cellulare ha già superato la fase sperimentale in vari contesti giuridici, ottenendo autorizzazioni alla vendita in Israele, Singapore e USA, all'interno di normative sui Novel Foods basate su valutazioni scientifiche del rischio. Tuttavia, persistono criticità legate: alla sicurezza del medium di crescita; alla possibile presenza di residui; ai rischi microbiologici, chimici e fisici, anche nel lungo periodo; nonché alla stabilità nutrizionale del prodotto finale. A queste problematiche si aggiungono interrogativi di ordine etico, culturale e giuridico. In sintesi, se da un lato le colture cellulari costituiscono una potenziale risorsa per rafforzare la food security, dall’altro sollevano questioni aperte in termini di food safety, accettabilità sociale e regolamentazione normativa.
Nel quadro normativo europeo, la commercializzazione di prodotti da colture cellulari non è ancora stata autorizzata, ma l’EFSA ha già avviato analisi preliminari in preparazione a una futura gestione del rischio. L’integrazione di questa tecnologia nei sistemi alimentari europei dipenderà dalla capacità di colmare le attuali lacune scientifiche, definire un quadro normativo solido e ottenere la fiducia dei cittadini.
2. Come evidenziato, uno degli aspetti centrali nel dibattito sulle colture cellulari è rappresentato dai rischi emergenti associati alla sicurezza alimentare, che comprendono sia rischi scientificamente valutabili, sia rischi percepiti, legati alla dimensione psicologica e culturale dell’alimentazione. Questa distinzione è particolarmente rilevante per tecnologie innovative, la cui accettazione sociale dipende anche dalla trasparenza delle valutazioni di rischio.
Rischi percepiti
Gli studi qualitativi e quantitativi fin d’ora condotti evidenziano come la percezione di rischio legata alla carne coltivata sia spesso influenzata dalla diffidenza verso ciò che è ritenuto “innaturale”, più che da dati scientifici. Alcuni consumatori temono la presenza di cellule anomale o cancerogene, nonostante la letteratura confermi che le cellule usate nei processi industriali non sono vitali al momento del consumo. Tuttavia, accanto a queste paure, emergono anche visioni positive: alcuni consumatori percepiscono la carne coltivata come un’alternativa più sicura rispetto a quella convenzionale, soprattutto in relazione al rischio di zoonosi come la BSE.
Rischi scientificamente valutati
Le autorità internazionali come il gruppo congiunto FAO/OMS e l’EFSA hanno avviato analisi sistematiche sui potenziali rischi legati alla carne coltivata, senza individuare per ora pericoli intrinseci gravi, ma raccomandando valutazioni caso per caso, in base al processo produttivo e agli ingredienti utilizzati. Tra i principali rischi evidenziati figura la contaminazione microbiologica, comune a tutti gli alimenti industriali. In genere, eventuali microrganismi interferiscono con la crescita cellulare stessa.
Un secondo rischio riguarda il medium di coltura: l’uso di fattori di crescita, antibiotici o enzimi deve essere strettamente regolato per evitare residui nel prodotto finito. Anche la composizione nutrizionale può variare in base al tipo di cellule e alle condizioni di crescita, con possibili implicazioni per il profilo nutrizionale e la stabilità del prodotto. Ulteriori aspetti da monitorare includono i materiali a contatto e gli additivi impiegati per migliorare struttura, colore e conservazione, che potrebbero rilasciare sostanze indesiderate.
In sintesi, allo stato dell’arte, secondo EFSA e FAO/OMS i rischi reali associati alla carne coltivata non si discostano sensibilmente da quelli degli alimenti trasformati tradizionali, ma richiedono trasparenza, tracciabilità e una solida valutazione scientifica. È quindi essenziale adottare linee guida specifiche e comunicare in modo chiaro con i cittadini per distinguere i rischi effettivi dalle percezioni infondate.
3. L’innovazione rappresentata dalla carne coltivata, pur avendo avuto significativi sviluppi anche nel contesto europeo, si confronta attualmente con un quadro normativo ancora in fase di definizione e, in alcuni casi, contraddittorio. A livello sovranazionale, i prodotti derivati da colture cellulari ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/2283 sui Novel Food, il quale disciplina gli alimenti non consumati in misura significativa nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997. Si tratta, infatti, di “alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe”. Ogni nuovo alimento è soggetto a un processo autorizzativo centralizzato, che prevede una valutazione del rischio da parte dell’EFSA e l’adozione di un atto esecutivo della Commissione europea prima della loro immissione sul mercato.
Sino ad oggi, tale procedura si è rivelata efficace, con decisioni generalmente coerenti con i pareri scientifici espressi dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tuttavia, il crescente dibattito sulla carne a base cellulare e l’emergere di approcci normativi divergenti da parte degli Stati membri hanno posto in evidenza i limiti dell’attuale assetto regolatorio nel gestire questa nuova tipologia di alimento. Nei Paesi Bassi, ad esempio, il Parlamento ha approvato una mozione volta a consentire, in condizioni controllate, la degustazione di carne coltivata, sulla base di un codice di condotta adottato dal governo. In Francia, al contrario, è attualmente in discussione una proposta legislativa volta a vietarne produzione e vendita.
In questo contesto, l’Italia si distingue per l’adozione di una linea normativa fortemente restrittiva. Con la legge 1° dicembre 2023, n. 172, il legislatore ha introdotto un divieto esplicito di produzione, commercializzazione, distribuzione, somministrazione, detenzione e importazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o ottenuti da colture cellulari o tessuti derivanti da animali vertebrati. La norma prevede altresì sanzioni amministrative per la violazione del divieto e vieta l’uso del termine “carne” per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, con l’intento di salvaguardare la denominazione tradizionale dei prodotti agroalimentari italiani.
Di particolare rilievo gli articoli 2 e 3. Il primo articolo introduce un divieto generalizzato sull’uso di alimenti e mangimi ottenuti da colture cellulari o tessuti animali vertebrati, richiamando espressamente il principio di precauzione di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i requisiti di sicurezza alimentare. Tale principio consente l’adozione di misure protettive in presenza di incertezza scientifica circa i potenziali rischi per la salute umana. Di conseguenza, la norma vieta a operatori del settore alimentare e zootecnico una serie di attività, tra cui produzione, importazione, vendita, somministrazione e promozione di carne coltivata e alimenti simili, con un approccio prevenzionistico assoluto, pur in assenza di prodotti autorizzati in UE o dati scientifici che indichino rischi accertati.
Il secondo articolo citato, invece, affronta la questione delle denominazioni di vendita per i prodotti vegetali, vietando l’uso di termini tradizionalmente associati alla carne – come “bistecca”, “hamburger” o “salsiccia” – per prodotti trasformati composti esclusivamente da proteine vegetali. Il divieto si estende anche a riferimenti a specie animali, morfologie o terminologie specifiche della macelleria e della salumeria. La ratio dichiarata è duplice: da un lato, tutelare il patrimonio zootecnico nazionale quale espressione culturale ed economica italiana; dall’altro, evitare il rischio di confusione per il consumatore, garantendo trasparenza e correttezza nell’etichettatura e nella commercializzazione degli alimenti.
Il legislatore italiano ha adottato una posizione restrittiva verso i nuovi alimenti, come la carne coltivata, muovendosi lungo direttrici di tutela identitaria, economica e culturale. Questa linea rigorosa si inserisce in una tradizione normativa di controllo sulle innovazioni biotecnologiche, come già previsto dal D.lgs. 70/2005 sugli OGM. Tuttavia, tale approccio solleva interrogativi sulla compatibilità con il diritto europeo, in particolare rispetto alla libera circolazione delle merci e all’armonizzazione delle normative alimentari. Infatti, la legge italiana che vieta la carne coltivata è stata notificata alla Commissione Europea ma promulgata prima della fine del periodo di moratoria. Di conseguenza, la Commissione ha segnalato la violazione della sospensione obbligatoria, invitando l’Italia a chiarire la propria posizione, richiamando la giurisprudenza europea che invalida norme adottate in violazione di tali procedure.
Il caso italiano si inserisce in un contesto più ampio di scetticismo europeo verso la carne coltivata. Il 22 gennaio 2024, Italia, Francia e Austria, insieme ad altri dieci Stati membri, hanno presentato una nota congiunta al Consiglio "Agricoltura e Pesca" dell’UE, evidenziando i rischi per l’agricoltura tradizionale e l’identità alimentare europea. La nota propone di riesaminare il Regolamento (UE) 2015/2283 sui Novel Food e di sviluppare una disciplina ad hoc per i prodotti a base cellulare, promuovendo anche una consultazione pubblica per garantire trasparenza e inclusività nel processo decisionale.
In definitiva, il caso della carne coltivata rappresenta un banco di prova significativo per il diritto alimentare europeo. Sebbene l’Unione disponga di un impianto normativo tecnicamente solido, le divergenze emerse tra gli Stati membri – aggravate dalla pluralità delle implicazioni scientifiche, giuridiche, culturali ed economiche – impongono un ripensamento della governance dell’innovazione alimentare. In assenza di un coordinamento efficace, il rischio concreto è quello di una frammentazione regolatoria che ostacoli lo sviluppo di filiere industriali emergenti, finendo per avvantaggiare quei Paesi che hanno già intrapreso percorsi autorizzativi e di investimento più aperti.
Per affrontare questa sfida, è essenziale intensificare il dialogo tra gli Stati membri, promuovendo un confronto stabile e strutturato che conduca non solo all’armonizzazione delle regole, ma anche dei meccanismi sanzionatori. Il mercato alimentare è, a tutti gli effetti, un mercato di beni e, come tale, richiede coerenza e certezza giuridica per garantire parità di condizioni e tutela dell’iniziativa economica.
Approfondimento a cura di Federica Raffone, PhD e Andrea Pulvirenti, PhD - Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia