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Il comma 2 non esclude i concessionari dei pubblici servizi dall’applicazione dell’ordinanza ma impone loro (ed eventualmente i loro appaltatori), nel caso in cui determinati interventi non siano procrastinabili o differibili a orari diversi per la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali, l’adozione di misure organizzative idonee a evitare in ogni caso la prolungata esposizione al sole.

Vedi locandina con indicazioni per datori di lavoro: https://salute.regione.emilia-romagna.it/Prevenzione calore/locandina datore di lavoro