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Il comma 2 non esclude i concessionari dei pubblici servizi dall’applicazione dell’ordinanza ma impone, nel caso in cui determinati interventi non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali, l’adozione di misure organizzative idonee ad evitare in ogni caso la prolungata esposizione al sole.