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L’ordinanza si applica in caso di prolungata esposizione al sole, termine con il quale si intende lo svolgimento da parte del lavoratore di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00.

Al fine di evitare condizioni di esposizione prolungata al sole e quindi l’assoggettamento all’ordinanza sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo: l’utilizzo di carrelli elevatori dotati di copertura.

L'utilizzo, nei piazzali della logistica, di carrelli elevatori non dotati di sistemi di raffrescamento fa rientrare nel campo di applicazione dell’ordinanza se il carrello non è dotato di una copertura che consente di evitare l’esposizione prolungata al sole. Al contrario, l’utilizzo di carrelli elevatori dotati di copertura che eviti l’esposizione prolungata al sole (ossia il diretto irraggiamento solare) evita l’assoggettamento all’ordinanza, indipendentemente dal sistema di raffrescamento di cui è dotato il carrello.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, approvato, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute (regione.emilia-romagna.it)