24. È corretto, nel momento in cui viene consultato il sito Worklimate, inserire il parametro “attività fisica moderata”, se ritenuto più aderente all’effettivo carico di lavoro svolto in cantiere?
Così facendo, sarebbe possibile ottenere un rischio più basso, e pertanto potenzialmente uscire dall’ambito di applicazione dell’ordinanza: è corretta questa impostazione?
22 luglio 2025
No. Il livello di dispendio energetico di una attività lavorativa non costituisce elemento dirimente nell’inclusione, o meno, nel campo di applicazione dell’ordinanza. Lo è invece la tipologia del lavoro svolto; nella fattispecie, il settore edile rientra nell’ambito di applicazione dell’ordinanza.
Per i settori ai quali si applica l’ordinanza l’individuazione del rischio va condotta in ogni caso inserendo nel link indicato la variabile “attività fisica intensa”.
Al fine di evitare condizioni di esposizione prolungata al sole e quindi l’assoggettamento all’ordinanza sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell’orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche a mezzo dell’utilizzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori dotati di copertura o macchine cabinate.