Salta al contenuto

L’ordinanza regionale fa riferimento ai settori: “Agricolo e florovivaistico, quello dei cantieri edili e affini, nonché quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti)”. Al di fuori di questi comparti, le imprese di altri settori non sono interessate dall’applicazione dell’ordinanza.

Resta naturalmente fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna - Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute.