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No, l’ordinanza è estesa a chiunque svolga lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti) senza che facciano testo nell’applicazione eventuali differenze di ruoli e/o di inquadramento contrattuali.