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Intelligenza artificiale

Approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge con disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

Martedì 23 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il disegno di legge interviene in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Sanità e disabilità 

Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.

Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario: i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale: si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.

Lavoro

Il testo applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Viene ribadito che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 

Attività giudiziaria

Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza. Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Strategia nazionale, Autorità e Cybersicurezza

Il testo regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.

Il testo introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere. Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI. AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Investimenti in intelligenza artificiale, cybersicurezza e quantum computing

Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.

Diritto d’autore

Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM. Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

Disciplina penale

Il testo prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee. Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto. Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.

Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

Per approfondire

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ultima modifica 2024-04-24T14:37:45+02:00
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