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Introduzione

La Conferenza Stato-Regioni del 19 giugno 2025 ha sancito l’intesa sul DL 73/2024 che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze sulla gestione delle liste d’attesa. L’intesa arriva dopo che nella seduta del 17 aprile si era registrata la mancata intesa perché il Governo non aveva accolto la richiesta di rinvio delle Regioni, che chiedevano di ribadire alcuni elementi fondamentali e di bilanciamento per l’esercizio del potere sostitutivo.

Dopo un ampio lavoro di confronto tecnico e politico si è giunti al testo attuale che definisce modalità e procedure con cui il Ministero della Salute esercita i poteri sostitutivi. Un confronto che ha contribuito a definire il meccanismo operativo da utilizzare e l’esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria.

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a nome di tutti i presidenti, ringrazia il Ministro Schillaci per il metodo collaborativo con cui è stato possibile arrivare ad un metodo condiviso per affrontare il problema liste di attesa e garantire ai cittadini l’accesso alle cure.

Le modalità di esercizio del potere sostitutivo

L’esercizio dei poteri sostitutivi è previsto in caso di mancata nomina del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) nonché qualora il RUAS o le Regioni non svolgano i compiti, connessi alla problematica delle liste di attesa, loro affidati ai sensi della legge o nei casi di inadempienza parziale o totale degli obiettivi indicati dalla legge.

Il decreto si compone di cinque articoli e prevede che l’Organismo di verifica e controllo può esercitare il potere sostitutivo nei seguenti casi:

  • mancata nomina del Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) entro i termini di legge;
  • inadempienze da parte delle Regioni o dei RUAS nell’attuazione degli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 73/2024.

In caso di ritardi o mancanze, l’Organismo segnala formalmente la criticità alla Regione interessata e al Ministro della Salute, concedendo un primo termine di 30 giorni per controdedurre. Se le risposte sono assenti o insufficienti, scatta un secondo termine (60 o 90 giorni) per sanare le criticità.

Trascorso anche questo periodo senza esito, l’Organismo può adottare direttamente i provvedimenti necessari oppure indicare alla Regione le linee operative da seguire, verificandone l’attuazione. Nel caso il RUAS non venga nominato, sarà l’Organismo a procedere direttamente, individuando nel Direttore regionale della sanità il soggetto idoneo.

Trasparenza dell’azione amministrativa

Le attività svolte in via sostitutiva devono essere dettagliatamente documentate in una relazione da inviare sia alla Regione inadempiente che al Ministero della Salute. La relazione conterrà l’elenco degli atti adottati, le eventuali verifiche svolte sul campo, l’assistenza fornita dai Carabinieri del NAS e il dettaglio delle spese sostenute. Entro il 10 gennaio di ogni anno l’Organismo dovrà produrre una relazione generale sulle attività svolte nel corso dell’anno.

Ultimo aggiornamento: 13-06-2025, 14:04