La proposta di legge della Giunta regionale prevede tre articoli.

Con l’articolo 1, a decorrere dal 2023 si intende incrementare il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a cui concorre lo Stato, come previsto dalla legge di bilancio di previsione per il 2022, su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo tendenziale dell’anno di riferimento. In questo modo sono comprese anche le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all’erogazione delle prestazioni assistenziali, da garantire su tutto il territorio nazionale alle persone non autosufficienti.

L’articolo 2 introduce una modifica all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60 (“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”) che attualmente stabilisce i vincoli in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, nonché il limite relativo all’ammontare complessivo dei fondi contrattuali di finanziamento del trattamento economico accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo  n.75/2017.

Nel dettaglio, il nuovo comma prevede che a decorrere dall’anno 2023 le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell’ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende ed enti del Sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell’esigenza di garantire l’equilibrio economico. Sempre a decorrere dal 2023, la modifica prevede che non trovi quindi più applicazione la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Nell’articolo 3, riferito alla copertura finanziaria, si evidenzia che gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge - a partire dal livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall’art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, così come integrato dall’art. 1, c. 535 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e tenuto conto delle previsioni di crescita del Pil tendenziale previsto dal NADEF versione rivista e integrata del 4 novembre 2022 - sono valutati in termini incrementali, rispetto al finanziamento 2023, in 4 miliardi di euro per il 2023, 8 miliardi per il 2024, 12 miliardi per il 2025, 16 miliardi per il 2026 e 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2027.

Sulla base delle precedenti informazioni, l’articolo 3 sottolinea che per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1 della presente legge si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dal NADEF 2022. Qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, vengono individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto all’evasione ed elusione fiscale e contributiva.