Registro regionale delle persone giuridiche
Nel Registro regionale delle persone giuridiche private sono iscritte le associazioni e le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Il procedimento per ottenere la personalità giuridica è curato dalla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.
Le associazioni e le fondazioni si possono iscrivere nel Registro se esercitano le proprie finalità istituzionali solo all’interno del territorio regionale e operano nelle materie di competenza della Regione.
L’iscrizione è obbligatoria per le fondazioni, mentre è facoltativa per le associazioni.
Leggi speciali o di settore (cultura, sport, ecc.) possono subordinare l’accesso a finanziamenti pubblici all’ottenimento del riconoscimento giuridico.
Contattare l’ufficio regionale RUNTS per informazioni sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Effetti dell'iscrizione
Con l’iscrizione nel Registro le associazioni e le fondazioni acquistano l’autonomia patrimoniale.
Pertanto, il patrimonio dell’ente (associazione o fondazione) è nettamente separato dal patrimonio degli amministratori.
I creditori dell’ente non potranno quindi pretendere che gli amministratori paghino i debiti dell’ente con il loro patrimonio personale.
Contenuti del Registro
Nel Registro devono essere indicati:
- la data dell'atto costitutivo;
- la denominazione;
- lo scopo;
- il patrimonio;
- la durata (se espressa nell’atto costitutivo);
- la sede;
- il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Inoltre, devono essere iscritte nel Registro:
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono essere approvate dalla Regione mediante apposito procedimento;
- il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- le deliberazioni di scioglimento o i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
- il cognome e nome degli eventuali liquidatori;
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento (ad esempio fusioni e trasformazioni).
Il contenuto del Registro è stabilito dalla normativa di riferimento.
Vigilanza e controllo
La Regione è tenuta ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute: ogni anno la Regione analizza i bilanci delle fondazioni per verificare l’adeguatezza del patrimonio e la conformità delle attività svolte rispetto agli scopi statutari.
Per le associazioni iscritte nel Registro, la Regione può richiedere periodicamente dati e informazioni per valutare la capacità patrimoniale e la conformità delle attività svolte rispetto agli scopi statutari.
Trasparenza e accesso agli atti
Il Registro regionale è pubblico. I dati possono essere consultati attraverso la Banca dati delle persone giuridiche private o per i documenti di riferimento presso la Direzione Generale Centrale Affari istituzionali e legislativi.
È inoltre possibile richiedere certificati e accedere agli atti.
Approfondimenti
Modulistica per tutti gli adempimenti collegati all’iscrizione nel Registro
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS
Altri registri o albi di enti non profit