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La tassa automobilistica non è dovuta dall’intestatario del veicolo a cui è stato rilasciato dalla commissione medica il certificato che attesta la disabilità.
L’esenzione spetta anche quando l’intestatario è un familiare al quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
L’esenzione è inoltre concessa anche per i veicoli dei quali gli stessi soggetti sopra indicati siano utilizzatori a titolo di locazione finanziaria oppure a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.