Terremoto, la ricostruzione

Domande e risposte per la richiesta di finanziamenti agevolati

Ordinanza 97/2013 e successive modifche e integrazioni

- Quali sono i canali di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali ed assistenziali?
Esistono due canali di accesso ai finanziamenti agevolati:
1) il primo, previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni , è rivolto a soggetti che hanno subito danni all'immobile e/o alle attrezzature e/o alle scorte e/o devono sostenere (o hanno sostenuto) costi per il trasferimento temporaneo.

2) il secondo, previsto dall’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, è rivolto ai soggetti che hanno subito esclusivamente un danno economico, cioè a dire una diminuzione del reddito.

L’ Ordinanza n. 97 si rivolge ai soggetti che hanno subito esclusivamente un danno economico.


- Qual è la procedura per accedere al finanziamento bancario?
La procedura prevede i seguenti passaggi consequenziali
a) il soggetto richiedente presenta la dichiarazione tramite l'applicativo Sfinge e riceve l'attestazione tramite PEC da parte del SII

b) il soggetto richiedente presenta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo il modello disponibile verificando che il totale (sezione I + sezione II) non sia maggiore dell'importo autorizzato dalla Regione

c) il soggetto richiedente presenta alla banca prescelta
c.1) l'attestazione che riceve tramite PEC dal SII Soggetti incaricati dell’istruttoria dell'Ordinanza 97/2013 nella loro qualità di responsabili del procedimento
c.2) copia della comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate
c.3) i modelli di pagamento F24 per gli importi di cui al comma 366 della Legge 228
c.4) l'allegato 2 (pdf7.27 KB) al contratto di finanziamento
c5) Dal 1° ottobre al 31 ottobre 2013 le Banche aderenti all’iniziativa, inserite nell’apposito elenco tenuto dall’Associazione Bancaria Italiana, stipulano i contratti di finanziamento con i beneficiari che hanno ricevuto l'attestazione da parte del SII
c6) A partire dal 1° novembre 2013 ed entro l’8 novembre 2013 le Banche anticipano via telefax a Cassa Depositi e Prestiti la proposta contrattuale (in un unico originale), unitamente alla richiesta di utilizzo, ad una dichiarazione ed alla documentazione prevista.
C7) Entro il 12 novembre 2013, nei limiti di disponibilità del Plafond e nel rispetto dell’autorizzazione di spesa massima sul bilancio dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti invia alle Banche via telefax la lettera di accettazione della proposta contrattuale. Il contratto si intende perfezionato alla data di ricezione del predetto telefax da parte della Banca.
C8) Il 13 novembre 2013 Cassa Depositi e Prestiti procede all’erogazione, in unica soluzione, in favore delle Banche contraenti che, a loro volta, con pari valuta, procedono all’ erogazione sui conti correnti vincolati intestati ai singoli beneficiari


- Chi è titolato a fare le perizie asseverate?
Sono titolati a redarre perizie asseverate per quanto previsto dalla presente ordinanza i dottori commercialisti ed esperti contabili nonché gli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti ed altri soggetti a ciò abilitati dalla normativa in vigore.

- Cosa si intende esattamente per reddito?
Col termine "reddito" nella nota tecnica allegata all'Ordinanza 97/2013 si intende, a discrezione del richiedente, il reddito da conto economico o il reddito fiscale, fatto salvo che nella perizia si utilizzi sempre lo stesso parametro per il confronto fra il 2012 e la media dei tre anni precedenti. Il reddito da conto economico potrà essere utilizzato solo nel caso in cui l’impresa abbia redatto il bilancio sia per l’anno 2012 che per tutti gli anni del triennio precedente. Si specifica inoltre che il reddito fiscale si intende al lordo di eventuali quote di reddito detassabili e di perdite o eccedenze di perdite relative ad anni precedenti. Si specifica infine che l'incremento delle perdite equivale a fini dell'Ordinanza alla riduzione del reddito.

- Come si verifica il raggiungimento della condizione n. 1 (diminuzione del volume d'affari) qualora il settore produttivo di appartenenza abbia registrato un incremento di tale parametro?
Nel caso in cui la variazione dell'indice del fatturato del settore produttivo di appartenenza sia stato positivo la condizione è conseguita purchè vi sia stata una diminuzione, seppur minima, del volume d'affari del richiedente.

- Esiste un format di perizia asseverata?
I contenuti della perizia sono indicati al punto c) della premessa della nota tecnica allegata all'ordinanza. A titolo esemplificativo è consultabile il fac-simile per la perizia asseverata:

- E' possibile delegare la sottoscrizione digitale della domanda al professionista incaricato?
SI, purchè la delega al professionista incaricato avvenga tramite procura speciale secondo le due sezioni del format allegato e purchè l'indirizzo PEC presente in domanda sia del soggetto incaricato. Oltre alla procura speciale deve inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto delegato.

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ultima modifica 2015-01-21T11:01:00+01:00
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