L'11 gennaio 2023, con l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) "Stop Finning – Stop the Trade" (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo), 1,1 milioni di cittadini europei hanno chiesto alla Commissione europea di porre fine al commercio di pinne di squalo sfuse nell'UE.

La Commissione si è quindi impegnata a esaminare l'opportunità di adottare un regolamento che preveda che siano immessi sul mercato (a fini di consumo all'interno dell'UE o di esportazione) solo squali con pinne attaccate al corpo. A tal fine la Commissione svolge una valutazione d'impatto sulle potenziali conseguenze ambientali, sociali ed economiche di tale atto legislativo.

Il "regolamento sull'asportazione delle pinne di squalo" (regolamento (UE) n. 605/2013), vieta l'asportazione delle pinne a bordo dei pescherecci che praticano la pesca in acque dell'UE e dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE che praticano la pesca in altre acque. È altresì vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo separate dalle carcasse dell'animale. Le pinne possono essere asportate solo dopo lo sbarco.

Anche alcuni partner internazionali  come Stati Uniti, Canada e Regno Unito hanno recentemente adottato misure commerciali per proteggere meglio le popolazioni di squali.

Oltre un terzo delle 500 specie di squali esistenti è minacciato di estinzione. Ciò  mette a rischio l'equilibrio degli ecosistemi marini, essenziali per la fornitura di cibo e per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Le pinne di squalo sono considerate una prelibatezza da alcune nazioni asiatiche, l'aumento dell'offerta di carne degli squali catturati per le loro pinne ha contribuito allo sviluppo sia di catene di approvvigionamento separate sia di un mercato della carne di squalo, in particolare in America latina.

La pesca effettuata dai pescherecci dell'UE è responsabile di circa il 12 % delle catture mondiali di squali e del 33 % delle esportazioni mondiali di pinne di squalo congelate. Le norme dell'UE vietano l'asportazione delle pinne di squalo a bordo dei pescherecci, ma non  impediscono il commercio (all'interno e all'esterno dell'UE) di pinne amputate dopo lo sbarco.

In base all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'UE ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, gestita direttamente tramite i regolamenti dell'UE.

La Commissione ha stabilito la sua linea d'azione nella comunicazione del 5 luglio 2023.

Le azioni e le misure esistenti, sia a livello internazionale (per es., protezione degli squali a norma della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione(CITES), gestione della pesca nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)) sia ai sensi del diritto dell'UE (per es., il divieto di asportazione delle pinne e la tracciabilità dei prodotti derivati dagli squali), non sono state sufficienti a prevenire la diminuzione della popolazione di squali. La loro più rigorosa applicazione è una parte importante degli impegni assunti dalla Commissione nel seguito dato all'ICE.

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