La legge regionale 11/2001 ha rappresentato uno spartiacque tra il sistema precedente, fondato sui principi della legge 142/1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, e quello successivo, imperniato sulla legislazione statale di riforma in tema di decentramento amministrativo e ordinamento locale. Centrali in questo cambiamento sono stati:

  • la previsione del necessario esercizio associato delle funzioni conferite ai Comuni all’interno dei cd. “ambiti ottimali” (art.3, c. 2, del Decreto legislativo n.112/1998)
  • le norme in tema di forme associative della legge 265/1999 poi confluite nel Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali 267/2000. 

La legge regionale 11/2001 a seguito della normativa nazionale ha previsto per la Regione:

  • la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali;
  • l’individuazione di fusioni, Unioni, Comunità montane e Associazioni intercomunali;
  • la delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane;
  • la definizione dei criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali;
  • l’incentivazione dello sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali destinando contributi alle Unioni, alle Comunità montane e alle associazioni intercomunali. 

La legge regionale 11/2001 ha inoltre dato l’avvio al sostegno regionale alle forme associative. Filosofia della riforma regionale è l’adeguamento dimensionale degli enti locali senza il ricorso a strumenti autoritativi; veniva in particolare promossa l’istituzione delle Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei Comuni.

Nel 2001 è approvato il primo Programma di riordino territoriale (PRT) con delibera di Giunta regionale n.1113/2001 (integrato dalle D.G.R n.496/2002 e n.2621/2002).

La L.R. 11/2001 ha valorizzato anche il ruolo delle Comunità montane, riconoscendo la possibilità di articolarne il territorio in zone corrispondenti all’ambito territoriale di gestione di funzioni e servizi delegati dai Comuni. Veniva poi semplificato il procedimento di ridelimitazione identificando nel PRT l’atto regionale per individuare i nuovi confini delle CM.

Le prime forme associative
18 Comunità Montane, 7 Unioni, 26 Associazioni Intercomunali. 
288 Comuni coinvolti su 341, dei quali: 140 aderenti alle AIC, 121 ricompresi in CM e 27 in Unioni.

La legge regionale 6/2004 ha fra i punti qualificanti la realizzazione di un nuovo sistema di governance locale, nel quale i Comuni e le loro forme associative assumono un ruolo centrale nell’esercizio delle funzioni amministrative. 

Alle Province viene assegnato un rilevante ruolo di integrazione e coordinamento partecipato e concertato con gli enti locali. La legge incentiva ed estende il metodo della concertazione nello svolgimento delle funzioni di pianificazione e indirizzo attribuite alle Province, sviluppando e consolidando il modello concertativo già sperimentato tra Regione ed enti locali e dando ulteriore impulso alla creazione di sedi paritarie di confronto e di codecisione negli ambiti provinciali. 

Si richiede alle Province, per l’adozione degli atti ricompresi nelle citate funzioni, la previa concertazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel relativo ambito territoriale, demandando allo Statuto provinciale l’individuazione delle modalità di svolgimento.