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Nel caso in cui i lavoratori operino stabilmente in piazzali (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in cui si esercita attività di logistica, ossia: movimentazione merci, sia con mezzi che manuale, prelievo, spedizione, deposito e stoccaggio, si applica l’ordinanza.

Resta fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, approvato, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna.