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L’ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 si applica nei cantieri, nelle cave, nei piazzali in cui si esercita attività di logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in agricoltura e nel florovivaismo. L’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde non rientra tra quelle a cui si applicano le condizioni dell’ordinanza. Resta fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione.