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L’ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 si applica nei cantieri, nelle cave, nei piazzali in cui si esercita attività di logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in agricoltura e nel florovivaismo.

L’attività di cura del verde e manutenzione piscine private non rientra tra quelle a cui si applicano le condizioni dell’ordinanza, tranne nel caso in cui comporti la costituzione di un cantiere temporaneo e mobile.

Resta fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, approvato, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" e pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna.