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No, l’ordinanza è da intendersi estesa a chiunque svolga lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché per i lavoratori che esercitano attività di logistica nei piazzali (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti) senza, pertanto, che facciano testo nell’applicazione eventuali differenze di ruoli e/o di inquadramento contrattuali.