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L’ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 prevede il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nelle cave, nonché nei piazzali in cui si esercita attività di logistica (limitatamente ai destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti).

Per il lavoro di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, l’Ordinanza non prevede l’obbligo tassativo di sospendere il lavoro ma impone alla parte organizzatrice di inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze massime di percorrenza (anche intervenendo sul proprio algoritmo se il servizio è organizzato tramite piattaforma digitale) per ottenere una riduzione del rischio. Ciò senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa in termini salariali e reputazionali.

La parte organizzatrice deve inoltre farsi carico di fornire agli operatori ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio conformemente a quanto indicato nel documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla protezione solare” elaborate dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome (per esempio creme solari, liquidi), pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro.