Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il rapporto tra committente e coordinatore per l'esecuzione nei cantieri edili

Pierguido Soprani, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. N. 5 (2016), p. 249 - 254

Abstract:

Il committente è stato da più parti definito come una sorta di regista della sicurezza, il quale, per assolvere i propri compiti di regia, si avvale della collaborazione del responsabile dei lavori e di tecnici specialistici, come il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il committente non intenda procedere alla designazione del responsabile dei lavori, egli risponderà personalmente del mancato adempimento degli obblighi. Il responsabile è la figura di vertice nel cantiere che assume una funzione di sovraintendimento e di direzione generale delle attività e dell'andamento dei lavori. Il rapporto tra committente e responsabile deve essere misurato in base all'incarico che il secondo riceve dal primo trattandosi questo di un incarico di natura facoltativa. Quanto al rapporto tra committente e singola impresa esecutrice la valutazione della Cassazione è che al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge, con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, da ritenersi corresponsabile unitamente al primo qualora l'evento si ricolleghi casualmente ad una sua omissione colposa. Appare poi chiara la rimarcata diversità di ruolo del coordinatore per l'esecuzione rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici. E' questo un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative.

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