Sicurezza nei luoghi di lavoro

Appalti di lavori. Il capocantiere è un dirigente o un preposto? Per la giurisprudenza prevalente, a questa figura sono solitamente assegnati compiti di vigilanza sull’adeguatezza e l’effettività delle misure di sicurezza

Giuseppe de Falco, in Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, Epc srl. N. 1 (2011), p. 24-30

Partendo dall’analisi di una recente sentenza della Cassazione, si fa luce sui differenti livelli di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza nei cantieri. In particolare, per la controversa figura del Capocantiere, si riscontrano difficoltà nel trovare una definizione precisa e stabile delle funzioni e competenze che allo stesso vengono attribuite ai sensi della normativa di sicurezza del lavoro.  Le norme di sicurezza individuano un triplice livello di responsabilità: datore di lavoro, al secondo livello vi è la figura dirigenziale, il terzo livello è quello del preposto, cui si correla normalmente il ruolo del capocantiere, che sovrintende alle attività lavorative e dunque svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività stesse. La riconducibilità della figura del capocantiere a quella del preposto non è automatica, né esplicitata da una specifica norma, ma appare la soluzione interpretativa migliore; i compiti di tale figura quindi vanno commisurati a quelli propri della figura del preposto: vigilare affinché  misure e presi di sicurezza siano sempre mantenuti in stato di efficienza e di adeguatezza e vengano effettivamente e correttamente utilizzati.  Ciò che rileva è il possesso di adeguate cognizioni, esperienze e l’esercizio di funzioni di sorveglianza e controllo. Non sono molte le disposizioni normative specifiche che assumono rilievo al fine di qualificare ruolo e funzioni del capocantiere, vanno menzionati l’art. 6 del D.M. n. 145/00 e la disposizione dell’art. 145, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008.

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