Dall'emanazione del D.P.R. n 222 del 2003, il legislatore ha affermato che le singole voci che costituiscono i costi della sicurezza vanno ricercate esclusivamente all'interno dell'elenco presente al punto 4 dell'allegato XV, e vanno calcolate per intero, ossia considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera, il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento, senza aggiungere alcuna percentuale per sicurezza. Si tratta di una grande rivoluzione dei risvolti economico-contabili non di poco conto per le stazioni appaltanti e per l'attività del coordinatore per la sicurezza chiamato effettuare questa stima.