I punti principali della nuova legge
Il testo è articolato in 76 articoli, suddivisi in cinque ambiti principali.
- Il Titolo I, “Disposizioni generali e comuni ai diversi ambiti”, definisce principi, finalità e funzioni della Regione, riconosce il valore del welfare culturale e promuove lo sviluppo delle imprese culturali e creative, delle competenze e dei luoghi della cultura, anche attraverso la rigenerazione urbana.
- Il Titolo II, “Patrimonio culturale, istituti e servizi culturali”, disciplina la valorizzazione del patrimonio materiale, immateriale e digitale, dei paesaggi culturali e dei beni riconosciuti a livello internazionale. Comprende inoltre l’organizzazione dei servizi archivistici, bibliotecari e museali, le politiche per l’editoria e la lettura e la tutela dei patrimoni linguistici e dialettali dell’Emilia-Romagna.
- Il Titolo III, “Attività culturali”, riunisce gli interventi per lo spettacolo dal vivo, la musica contemporanea, il cinema e l’audiovisivo, la promozione culturale in ambito regionale e all’estero, le manifestazioni storiche e la qualificazione dell’educazione e della formazione artistica.
- Il Titolo IV, “Storia e memoria dell’età contemporanea in Emilia-Romagna”, definisce obiettivi e interventi regionali per valorizzare la storia contemporanea e preservare la memoria collettiva, riconoscendo il ruolo degli istituti storici e degli altri soggetti impegnati in questo ambito.
- Il Titolo V, “Disposizioni attuative, finanziarie e finali”, stabilisce gli strumenti di programmazione e attuazione, istituisce organismi e strumenti di supporto alle politiche culturali, tra cui il Comitato scientifico per la cultura e l’Osservatorio sulla cultura e la creatività, e disciplina le risorse finanziarie, le disposizioni transitorie e le abrogazioni delle normative precedenti.
Sono previste norme transitorie per garantire la continuità dei procedimenti e dei programmi già avviati. L’entrata in vigore della legge è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico regionale.
