Professore emerito di Diritto costituzionale, Università Bocconi di Milano

Alcuni interrogativi, congiunturali e strutturali

Il costituzionalismo per i tempi di crisi [1] non può non aver lasciato tracce sul ruolo e sulle condizioni delle autonomie locali in Europa. L’ultimo quarto di secolo ha conosciuto eventi davvero epocali, che hanno marcato la struttura del diritto pubblico transnazionale, a tutti i livelli. Prima il terrorismo ha dato una scossa all’assetto dei rapporti tra individuo e pubblici poteri, mettendo a rischio la sicurezza data sino ad allora per scontata nel mondo occidentale. Poi la crisi economico-finanziaria ha messo in crisi l’assetto del diritto pubblico dell’economia nato dalla guerra mondiale e messo a dura prova dal ciclo delle privatizzazioni e liberalizzazioni avviate alla fine degli anni ’70 e dalla globalizzazione sublimata nella fondazione del WTO, e del conseguente nuovo ordine economico mondiale. Infine la crisi sanitaria innescata dall’epidemia di Covid-19 ha dato un’altra spallata sia ai sistemi di servizi sociali che al pieno esercizio di molti diritti classici, soprattutto civili, ma anche politici.

Il mondo delle autonomie locali, pur conformato in modi diversissimi negli ordinamenti europei, si era guadagnato negli anni una sfera funzionale progressivamente ampia, che ovviamente necessitava di un supporto finanziario adeguato. Messi sotto pressione i servizi, la dimensione finanziaria ha risentito anch’essa di nuove carenze, sovrapposte al rigore ben noto del patto europeo di stabilità e sviluppo. Il rovesciamento del circuito virtuoso di diritti civili, sociali e politici, ha mandato in sofferenza la partecipazione.

È dunque il momento di porsi una serie di interrogativi sulle ricadute delle crisi sulla condizione degli enti locali. Ad esempio, la struttura dimensionale ha subito modificazioni significative per consolidare l’assetto funzionale? E quest’ultimo ha sofferto della nuova domanda di servizi e funzioni e ha reagito contraendosi o ampliandosi, ovviamente sulla base di scelte dei legislatori nazionali? E le funzioni hanno subito un processo di trasferimento ascendente per concentrare o discendente per assicurare prossimità agli utenti? Rispetto alle unità regionali, intermedie tra enti locali e Stato, si è verificata una dislocazione bottom up o top down? Le città metropolitane, laddove hanno uno statuto particolare, sono state rafforzate o indebolite? Le forme collaborative tra governi locali sono state potenziate o debilitate? Il regime tributario si è ripreso dall’impatto delle vicende globali degli anni 2008-2012? Le tecniche di accounting e di bilancio sono state irrigidite o allentate? E ancora, l’idea di smart city, che sembra dominante sul piano sociologico, economico, ambientale, politologico, è riuscita a sfondare il muro della normativa amministrativa guadagnandosi una disciplina dedicata o continua a restare un’idea fortunata ma poco implementata nel diritto degli enti locali?

Queste e molte altre domande si agitano nella cultura giuridica localistica. Una risposta puntuale a ciascuna richiederebbe uno studio analitico di molte, se non tutte, le legislazioni locali europee, che esula dai limiti di questo scritto e dalle capacità di un solo autore. Qualche tentativo di ricognizioni a tappeto è stato effettuato[2], ma si è ancora ben lontani da risultati comparativi adeguati. Viceversa, la dottrina di diritto straniero nelle lingue più comuni è molto abbondante, anche se non sempre sistematica. Suggestioni impressionistiche provengono dalla ampia letteratura in materia concernente i principali ordinamenti continentali: il che significa i più popolosi e i più rilevanti storicamente. Ciò non implica però che curiosità che potrebbero provenire da sistemi giuridici minori, sempre sotto i predetti punti di vista, non siano suscettibili di smontare conclusioni magari superficialmente raggiunte su dati parziali. Con questi limiti, si può provare a formulare alcuni giudizi del tutto provvisori.

Alcune vicende organizzative e procedurali

Soppressioni e fusioni di enti locali

Le sofferenze finanziarie derivanti dal Patto europeo di stabilità e sviluppo hanno creato qualche problema all’organizzazione del governo locale non solo sotto il profilo della disponibilità di risorse, ma anche, in alcuni casi, sulla sua conformazione. Nel caso italiano, in particolare, le richieste dell’Unione europea di riduzione della spesa pubblica si sono indirizzate, a partire dal 2011, verso la soppressione della Provincia come “ente inutile”. La presenza della Provincia nell’art. 114 Cost., con la formula per cui «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni» nel testo originario e con quella rafforzata «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» come modificata dalla l. cost. n. 3/2001, ne ha impedito la soppressione. Tuttavia, nel 2014 la spinta europea, unita alla pressione populistica contro “la casta” degli amministratori pubblici, ha portato ad una legge[3] che ha eliminato l’elezione popolare diretta del consiglio provinciale, che viene scelto ora da un’assemblea di Sindaci e consiglieri dei Comuni della Provincia sulla base di voto ponderato. L’effetto di questa misura legislativa è stato disastroso. Il personale più qualificato ha chiesto e ottenuto il trasferimento in enti ritenuti più vitali; le funzioni residue, di natura programmatoria quanto all’urbanistica, all’ambiente, ai trasporti, e di gestione dell’edilizia scolastica, sono risultate di difficile governo. Anche la funzione di centrale unificata degli appalti dei piccoli Comuni si è arenata di fronte all’inadeguatezza dello staff disponibile. Infine, la diminuzione di prestigio e di risorse ha impedito alle Province di dotarsi di personale qualificato, versato nelle lingue straniere, per accedere ai fondi europei, come accade ad esempio da anni in Spagna. Comunque la Corte costituzionale, con una sentenza molto permissiva[4], ha avallato la legittimità della riforma.

Nessuna scelta analoga risulta compiuta in Europa, in termini di soppressione di una categoria di enti o di sua devitalizzazione[5].

Il Portogallo, come tutti i Paesi finanziariamente deboli all’atto della crisi del 2008-2012, ha subito forti pressioni da UE e FMI per ridurre il numero degli enti locali[6]. Con legge ordinaria[7] è stato quindi disposto un processo di obbligatoria fusione massiccia delle freguesias, enti di primo livello di configurazione storica, paragonabili alle parishes inglesi e alle parrocchie rurali dello Statuto della vicina Galizia (Titolo III), nonché uno facoltativo ma incentivato per i Comuni. La legge ha quindi introdotto una classificazione dei Municipi in fasce di popolazione e il nuovo concetto di luogo urbano, demograficamente superiore ai 2.000 abitanti. Il risultato è il divieto di freguesias inferiori a 150 abitanti e la loro riduzione del 35% fuori dai luoghi urbani e del 55% all’interno di essi. Il metodo seguito è quello della deliberazione dell’assemblea municipale, previo parere di quella di freguesia. Qualche autore ha sollevato dubbi di conformità di questa manovra alla Carta europea dell’autonomia locale, almeno per aspetti procedurali[8]. Il taglio alla struttura organizzativa territoriale è stato significativo, specie se si considera che il livello regionale è presente solo nel territorio insulare di Azzorre e Madeira.

Nella Repubblica federale tedesca le fusioni e gli accorpamenti sono arrivati in epoca anteriore e senza necessità di pressioni europee. Un primo giro di soppressioni di Comuni aveva avuto luogo negli anni ’70, con la cancellazione di oltre 15.000 di essi, ad opera dei Länder, la cui competenza organizzativa del governo locale è esclusiva. Dopo la riunificazione, una seconda ondata di fusioni ha investito soprattutto ma non solo i Länder dell’Est, questa volta contro vantaggi economici. Il Tribunale costituzionale ha convalidato la manovra, ribadendo la necessità di motivazione adeguata, di procedure partecipate e di adeguato bilanciamento tra efficienza e democraticità[9], e rigettato tutti i ricorsi diretti di Comuni (Kommunalverfassungsbeschwerden), asserendo che la garanzia fondamentale dell’autonomia si affievolisce in garanzia istituzionale rispetto al singolo ente, la cui esistenza non è assicurata in assoluto. La garanzia delle dimensioni base è comunque assicurata dalle forme collaborative presenti nell’ordinamento tedesco[10].

Anche nel local government inglese non pare esistere problema di numero e dimensionamento delle unità, in quanto la riforma del 1972[11] ha ridisegnato completamente la mappa dei districts e delle counties, salve le modifiche via via introdotte nel governo delle aree metropolitane. Inoltre le forme associative[12] offrono strumenti integrativi per il consolidamento territoriale di servizi e funzioni.

In Italia, il numero di Comuni supera gli 8.000, in quanto gli antichi ordinamenti preunitari consentivano l’esistenza, specie nelle Regioni del nord, di dimensioni territoriali e demografiche minime. Durante il fascismo erano state operate numerose aggregazioni di imperio, specie facendo incorporare ai capoluoghi di Provincia i finitimi piccoli Comuni. Parte di queste operazioni è stata revocata dopo la fine della Guerra mondiale. L’art. 133 Cost. ha poi messo al riparo i Comuni da operazioni non gradite alla popolazione, prescrivendo, per le fusioni o il distacco di frazioni da un Comune con passaggio ad altro, il consenso delle popolazioni interessate, da intendersi come adesione maggioritaria di entrambe le unità territoriali da fondere o anche quella degli abitanti della porzione superstite allo spostamento di una frazione. Tale disciplina protettiva del principio autonomistico ha ovviamente impedito massicce riorganizzazioni territoriali del tipo inglese. La stessa legge soppressiva delle Province[13] ha quindi previsto che, se si fondono due Comuni con meno di 5.000 abitanti, l’ente derivato, anche se a popolazione superiore, mantiene gli incentivi e le misure di favore previste per i piccoli Comuni, i margini di indebitamento preesistenti in uno solo anche la somma fosse pari a zero o negativa e il potere di conservare tariffe differenziate per i servizi per cinque anni. Inoltre le Regioni possono introdurre incentivi ulteriori. Nonostante queste disposizioni statali, ben pochi Comuni limitrofi si sono giovati delle disposizioni di favore per fondersi[14].

In Spagna la Ley n. 27/2013 ha riformato il regime delle fusioni dei Municipi come disciplinato in precedenza dalla Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con l’obiettivo principale di ridurre la spesa del sistema di governo locale nel suo complesso, per mantenere l’impegno con Bruxelles che richiedeva tagli per 3,5 miliardi di Euro nel 2013 e 8 nel 2014. Compete alle Diputaciones provinciales, in collaborazione con le Comunidades autónomas, coordinare e controllare il processo di fusione e pure riscontrare i piani economico-finanziari e verificare la loro attuazione[15]. I risultati sono stati per lo meno ambigui[16]. Il numero degli Ayuntamientos continua a essere molto alto: 8.132, dei quali 6.827 non superano i 5.000 abitanti, concentrando solo il 12% della popolazione totale.

In Svizzera, su base esclusivamente volontaristica, ma incentivata, anche sulla base dell’art. 50 della Carta federale, il numero dei Municipi è sceso da oltre 3.000 nel 2000 a 2.131 a inizio 2024, ma il trend viene di solito ritenuto non adeguato[17].

Nei Paesi Bassi, del pari, il processo di consolidamento e fusione è iniziato anche prima della crisi finanziaria: le municipalità sono scese da 458 nel 2006 a 412 nel 2012 a 342 nel 2024. Il Belgio, data la complessità degli incroci tra entità territoriali, Regioni etniche e struttura della capitale, la diminuzione è stata invece minima: il numero dei Comuni è sceso da 589 nel 2010 a 581 nel 2020, ultima data con informazioni ufficiali.

Del pari è quasi nulla la riduzione in Francia, dove la frammentazione continua ad essere estrema e il legislatore, pur forte delle scarse garanzie costituzionali per gli enti territoriali, non intende pregiudicare confini storici[18]. Quindi i Comuni, che nel 1975 erano 36.394, nel 2018 erano scesi solo a 35.357, di cui 129 d’Oltremare; la media di popolazione è quindi di 1.892 abitanti, ma alquanto incredibilmente sembrano esistere 3 Comuni del tutto privi di residenti. Nell’Europa a 15 i Comuni francesi erano circa la metà del totale. L’ordinamento francese, peraltro, ha messo mano nel 2015 alla riforma regionale, riducendo il numero delle relative entità territoriali da 22 a 13, in realtà 12 più la Corsica, e 5 d’Oltremare[19]. L’altra forma compensativa della micro-dimensionalità comunale è costituita dalla possibilità per il legislatore di creare enti speciali a statuto particolare, in sostituzione (en lieu et place) di enti esistenti, anche di diverso livello, introdotta dalla riforma costituzionale del 2003[20], soluzione però usata quasi esclusivamente per le aree metropolitane.

Accordi e meccanismi procedurali in funzione semplificatoria

Al di fuori delle operazioni di decisa riduzione del numero delle unità di governo locale, gli unici strumenti utilizzabili per la razionalizzazione del sistema complessivo non erano che il ricorso a strumenti organizzativi e procedurali tra entità di pari o diverso livello e lo spostamento di competenze, verso l’alto o verso il basso, secondo i casi, in cerca di allocazioni ottimali per funzioni e servizi.

Il primo tipo di interventi ha dato luogo ad ampia casistica in tutta Europa.

Nell’ordinamento federale tedesco, la materia degli enti locali è di esclusiva competenza dei Länder, dal che deriva una certa varietà di formule, che tuttavia possono ricondursi a tipi standard. Lo schema più comune è quello del consorzio o associazione di scopo (Zweckverband), ente di diritto pubblico con funzioni o servizi specificamente definiti, a cui talora partecipano anche soggetti pubblici diversi da Comuni o figure privatistiche. Vanno poi menzionate le aziende intercomunali (kommunale Anstalten); le Arbeitgemeinschaften, strumenti di collaborazione non entificati, specie per finalità di consultazione e programmazione, anch’essi aperti all’ammissione di soggetti diversi; le Associazioni amministrative (Gemeindverwaltungsverbände); le Comunità amministrative (Verwaltungsverbände); le Unioni di Comuni (Gesamtgemeinde). A livello procedurale, si dà pure una vasta gamma di accordi (Verträge) disciplinati da norme generali spesso adattate alle peculiarità del governo locale[21].

Il diritto italiano contempla il ricorso a convenzioni, che possono anche includere la creazione di uffici comuni per specifiche finalità; i consorzi, costituiti in forma aziendale; le Unioni di Comuni di norma contermini, enti pubblici associativi destinati a svolgere una o più funzioni in forma associata, presieduti da uno dei Sindaci dei Comuni coinvolti, con incentivi stabiliti dalle Regioni e senza oneri aggiuntivi per i costi della politica. Le Regioni possono individuare ambiti per la gestione associata sovracomunale di servizi[22].

Nell’ordinamento spagnolo l’intervento della Ley n. 27/2013[23], che si proponeva di «clarificar las competencias locales» pare non aver conseguito grandi risultati, soprattutto dal punto di vista finanziario[24]. Tuttavia la Ley n. 40/2015[25] ha posto più enfasi sui principi di coordinamento, cooperazione e collaborazione nelle relazioni tra enti locali[26]. La funzione di coordinamento appartiene soprattutto alla Diputación provincial rispetto a Municipios con popolazione inferiore a 20.000 o 5.000 abitanti secondo il tipo di servizio da organizzare. Le tecniche possibili sono come sempre organizzative, procedimentali o funzionali e si adattano alla natura delle competenze da correlare, concorrenti o “compartidas”.

In un sistema federale maturo come quello svizzero, in cui gli enti locali godono di piena autonomia, di solidità finanziaria e di storica capacità organizzativa e statutaria, la piccola dimensione delle municipalità e il limitato successo di incentivi alla fusione[27] hanno aperto la via a intense relazioni inter-municipali. Sono i Cantoni a predisporre il quadro di riferimento su base volontaria, incentivata finanziariamente o anche obbligatoria, ove la Costituzione cantonale lo preveda. Il procedimento di collaborazione tra enti, anche di livelli diversi, conosce una forte intensificazione nelle aree urbane più densamente popolate, in cui si realizzano le cosiddette agglomerazioni, necessarie ad una programmazione di area vasta con riferimento soprattutto a uso del territorio e trasporti[28].

La Francia ha precocemente fatto ricorso alla cooperazione funzionale tra enti per fronteggiare gli inconvenienti della frammentazione comunale. Dal 1890 esistono i Syndacats intercommunaux à vocation unique (SIVU), consorzi monofunzionali intercomunali; dal 1959 quelli a vocazione multipla (SIVOM), dal 1955 quelli misti tra Comuni e Dipartimenti, dal 1966 le Comunità urbane (CU), in cui si sommavano funzioni proprie ex lege con altre trasferite dai Comuni membri, con il risultato di incrociare due modelli organizzativi, quello cooperativo con quello degli spostamenti funzionali. Altre Comunità di Comuni (CC), per risultato demografico inferiore ai 50.000 abitanti, e Communautés des villes sono state create nel 1992[29], con l’intento di facilitare la realizzazione di specifici progetti. Nel 1999 si sono aggiunti gli Enti pubblici di cooperazione intercomunale (EPCI)[30] e le Communautés d’agglomeration (CA), per dimensione finale superiore ai 50.000 abitanti. Ulteriore sforzo collaborativo è stato compiuto con la lois n. 2010-1563[31], che ha favorito l’inclusione dei Comuni “separati” negli EPCI ma anche consentito al Prefetto di definire il perimetro della intercomunalità e di assumerne l’iniziativa, riducendo il parere dei consigli comunali interessati al ruolo di mero parere. Nel 2015 la loi NOTRe[32] ha creato poi un nuovo tipo di Métropole, da creare in aree di dimensione demografica superiore ai 400.000 abitanti, che si aggiungono alle Métropoles-EPCI e alle Métropoles-collettività a statuto particolare. Complessivamente, l’ordinamento francese è venuto così creando uno strumentario molto articolato di “organismi pubblici di cooperazione intercomunale”[33]. Ma il lavoro legislativo sulla dimensione intercomunale non è cessato. Nel 2014[34] si sono dati attuazione e nuovo assetto alle Métropoles. Nel 2015[35] si è procedimentalizzata la creazione di nouvelles Communes, che peraltro, come detto, ha avuto ben poche conseguenze pratiche. Nel 2019[36] si è cercato di rafforzare il ruolo dei Comuni negli EPCI, con l’introduzione tra di loro di un pacte de governance e di una conférence des Maires.

Nell’ordinamento inglese e in quello gallese le autorità locali possono essere raggruppate in Joint authorities anzitutto mediante legge, per svolgere funzioni come polizia, protezione dagli incendi, trattamento dei rifiuti e trasporti; lo stesso risultato può essere raggiunto sulla base di accordi volontari o su richiesta del Ministro competente. Possono essere altresì costituiti Joint Bodies per lo svolgimento su scala nazionale di compiti di interesse comune, come per gli acquisti (Local Authority Purchase) o l’informatica (Local Authorities’Management Services and Computer Committee) o formazione permanente (National Institute of Adult Continuing Education). Meno formali sono poi le Partnerships, ora codificate nell’Act del 2007[37].

Trasferimenti e delegazioni di funzioni

Sul terreno della razionalizzazione del governo locale attraverso lo spostamento di funzioni e servizi da un livello di governo ad un altro, due esempi perspicui vengono dagli ordinamenti francese e inglese.

In Francia già la legge costituzionale n. 2003-276[38] aveva modificato, tra gli altri, l’art. 72.4 della Costituzione introducendo la possibilità di deroghe sperimentali comportanti l’attribuzione alle Collectivités territoriales di competenze diverse e aggiuntive a quelle ordinarie, attraverso leggi o regolamenti (ovviamente statali, non disponendo le Regioni francesi di potestà legislativa). Le modalità di esercizio devono essere disciplinate da una loi organique. Le deleghe non devono mettere a rischio la fruizione di diritti a garanzia costituzionale o libertà pubbliche. Ogni trasferimento anche se sperimentale deve essere accompagnato dalle risorse necessarie. Questa disciplina ha di per sé rotto il dogma napoleonico della piena uniformità del governo locale. D’altra parte, non esistendo garanzia costituzionale di titolarità di funzioni, lo spostamento di funzioni da un livello all’altro con legge è sempre possibile, ora anche in via derogatoria. Una loi organique del 2021[39] ha ridotto i controlli governativi sulle sperimentazioni, ora ridotti alla facoltà di impugnare le deliberazioni costitutive e alcune altre avanti il giudice amministrativo. Infine, la loi “3Ds” (différentiation, décentralization, déconcentration)[40] ha reso più flessibile l’intrico competenziale, consentendo a Dipartimenti e Regioni di proporre deroghe a discipline regolamentari, ai Comuni di delegare funzioni verso l’alto a organismi di cooperazione, anche in misura non omogenea da Comune a Comune, e agli EPCI di effettuare analoghe deleghe a Dipartimenti e Regioni, nonché alle Métropoles di restituire attribuzioni verso il basso a Comuni membri. Una straordinaria apertura, dunque, a differenziazioni molto significative e a macchia di leopardo.

La legislazione inglese si è mossa lungo due direttrici. La prima, quella dell’esternalizzazione di funzioni e servizi, sottratte quindi all’ente locale almeno sotto il profilo gestionale, è iniziata con il primo Governo Thatcher e con il Local Government, Planning and Land Act del 1980 e proseguita con l’ampliamento dei Local Government Act del 1988 e del 1992. Il sistema del best value nel contracting-out è stato poi introdotto dal Local Government Act del 1999. La seconda linea di azione è consistita innanzi tutto nello stimolare la sostituzione, non generale ma caso per caso, di sistemi a due livelli con governo a unico strato[41], con interlocuzioni tra gli enti locali interessati e il Boundary Committee. Inoltre, sin dal Local Government Act del 1972[42] esistono meccanismi di delegazione, anche soggettivamente plurima, ad altre autorità[43], formula definita agency arrangement. La casistica è frammentaria ma molto abbondante. Il trasferimento di funzioni avviene ormai con qualche frequenza anche top down, attraverso casi di devolution[44]. A seguito di un white paper del febbraio 2022 pubblicato dal Governo conservatore, nell’ottobre del 2023 è stato approvato il Levelling-up and Regeneration Act del 2023, che ha istituito la figura della County combined authority (CCA), autorità monolivello, dunque senza distretti, destinata a essere creata dal Governo specie nelle zone rurali[45].

Autarchia, autonomia, self-government: che cosa resta delle categorie tradizionali?

Uno dei luoghi comuni più radicati nella letteratura amministrativistica in tema di enti locali è la contrapposizione tra sistema di self-government, praticato negli ordinamenti di common law, e modello autonomistico, praticato nel continente europeo dopo la democratizzazione seguita alla seconda guerra mondiale. La prima coniuga la partecipazione democratica con un forte controllo dal centro, limitando i poteri delle autorità locali alle materie assegnate loro per legge e sanzionando ogni atto esorbitante da tale limite (cd. ultra vires doctrine)[46]. Il principio di autonomia prevede invece che gli enti locali, o almeno quelli di essi menzionati in Costituzione, godano di piena capacità di perseguire tutti gli interessi della rispettiva comunità politica, soggiacendo solo ai limiti generali di legge e ai vincoli finanziari della disciplina costituzionale, costituendo articolazioni dello Stato-comunità[47]. Nella versione germanica, che risale al principale architetto della Carta di Weimar, Hugo Preuss[48], la composizione dell’unità statale da parte di enti autonomi (Daseinvorsorge) è riconosciuta in Costituzione come garanzia istituzionale[49] estesa a finanza, personale, statuti, organizzazione e pianificazione. In realtà la protezione costituzionale piena vale solo per i Comuni a vocazione generale, non per i Distretti[50]. I Comuni possono quindi attivare competenze nuove purché legate alle esigenze del territorio[51]. Garanzia analoga appare nella Costituzione italiana (artt. 5 e 114), in quelle spagnola (art. 140) e austriaca (art. 116.1), in forma alquanto attenuata in quella francese (art. 72). Quella portoghese (artt. 5 e 235) parla di “autarchie locali”[52], termine che la dottrina italiana ritiene desueto e risalente ad una concezione liberale pre-democratica del governo locale, ma che in concreto oggigiorno può ritenersi sostanzialmente equivalente all’autonomia italo-spagnola.

Negli ultimi anni questo assioma tassonomico che pareva incrollabile pare essere stato rimesso in discussione, se non ancora travolto. Gli ordinamenti inglese, gallese e nordirlandese, infatti, hanno progressivamente introdotto competenze generali per le autorità locali[53], mentre quello scozzese ha inserito sin dal 2003 una sorta di “general welfare clause”, facoltizzando le autorità locali a “promuovere il benessere” delle comunità[54]. Si tratta con tutta evidenza di un capovolgimento di prospettiva molto drastico, anche se i commentatori ritengono che in pratica poco sia cambiato, anche per effetto delle restrizioni finanziarie e di bilancio imposte dal contesto economico complessivo[55]. Occorre dare tempo a questa novità e verificare il formarsi di specifica giurisprudenza.

Nel contesto francese, per una curiosa contrapposizione, sembra essersi avviato l’itinerario inverso. Infatti la RCT[56] del 2010, approvata sulla spinta del Rapporto Balladur, ha eliminato la clausola di competenza generale di Regioni e Dipartimenti. Non una disciplina estesa a tutti gli enti locali, per il momento, ma una deroga molto importante al principio di autonomia. La ragione dell’intervento è da cercarsi in uno sforzo di razionalizzazione delle competenze del governo locale, per evitare duplicazioni e lacune: la ricerca della differenziazione ha costituito del resto l’ispirazione della revisione costituzionale del 2003, che ha modificato l’art. 72.4 Cost per consentire sperimentazioni di durata e materia limitate circa le competenze, presto seguita da una loi organique per la disciplina dei relativi procedimenti[57]. Il Conseil Constitutionnel si è pronunciato con favore sul sistema sperimentale, solo rimarcando l’obbligo di rispetto del principio di eguaglianza[58].

È presto per dire se questi due sviluppi sulle opposte rive della Manica preludano a una rivoluzionaria caducazione della modellistica tradizionale o se si tratti nel caso francese di un aggiustamento provvisorio nel contesto di una frequenza quasi ossessiva di interventi legislativi di pretesa razionalizzazione e in quello britannico di un tentativo di allentare la casistica giurisprudenziale sulla dottrina ultra vires. Occorrerebbe un improbabile lasso di tempo caratterizzato da una certa normalità economico-finanziaria per verificare il seguito di revirements sistemici di questa natura.

Un’idea il cui tempo è venuto: la smart city

Un tema ampiamente dibattuto all’incirca a partire dal 2010 in tutta Europa da parte della dottrina non solo amministrativistica, ma anche sociologica, politologica e tecnologica è stato quello della città intelligente[59]. Partito da presupposti relativi alle tecnologie urbane di informazione e comunicazione (ICTs), esso è venuto presto assumendo connotati molto più articolati, divenendo nel breve volgere di pochi anni un vero parametro di riferimento degli operatori di settore. Innumerevoli graduatorie e classificazioni sono state varate da organismi internazionali, come OCSE e ONU, da associazioni nazionali ed europee di enti locali, da fonti giornalistiche anche autorevoli. Questa straordinaria visibilità ha scatenato una vivace competizione tra enti locali di tutto il mondo per guadagnare visibilità esterna, accesso a fondi e apprezzamento da parte delle proprie pubblicazioni. Sarebbe quindi lecito attendersi che i legislatori abbiano orientato la loro azione a promuovere questa nuova figura. Nella realtà, invece, è praticamente impossibile reperire disposizioni normative tematizzate espressamente sulla città intelligente. Si ritrovano naturalmente molti interventi normativi nazionali finalizzati a favorire il conseguimento di risultati riconducibili alla smartness: produzione di energia verde, realizzazione di piste ciclabili, riduzione del traffico urbano, miglioramento dei servizi di trasporto a basso consumo di energia, impiego di materiali antisismici e eco-friendly, estensione di reti, massimizzazione di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, recupero delle aree dismesse e preferenza per restauro e risanamento conservativo degli edifici rispetto a demolizione e ricostruzione, adeguamento delle infrastrutture, incremento delle forme di partecipazione democratica, e molto altro ancora. Il concetto di città intelligente come tale tende però a non venire trasformato in una categoria giuridica autosufficiente.

Qualche timido accenno a un esplicito favore per la città intelligente compare negli atti dell’Unione europea. Anzitutto, molta soft law contiene riferimenti espressi alla smart city, anche perché la mancanza di titoli competenziali rende necessario ricorrere a settori “grigi” per supportare gli interventi amministrativi. L’intelligenza artificiale è l’esempio più perspicuo: sin dal 2018 la Commissione ha adottato la comunicazione denominata “Artificial Intelligence for Europe”[60]; l’anno dopo un Gruppo indipendente di esperti nominato dalla Commissione ha pubblicato le “Ethic Guidelines for a reliable AI”; nel 2020 è seguito un Libro bianco sull’intelligenza digitale. In modo molto simile l’UE ha proceduto sulla sostenibilità del clima: a gennaio 2021 il Consiglio ha divulgato conclusioni intitolate “Climate and Energy Diplomacy”; un mese dopo la Commissione ha adottato una comunicazione che enuncia una strategia di adattamento al cambiamento climatico per ottenere massima resilienza[61]; a fine 2021 è uscito il pacchetto “Fit for 55%” con due proposte di direttiva. Due anni dopo molte di queste idee sono state tradotte in hard law.

Finalmente, nel 2023, lo European Parliamentary Research Service ha affrontato di petto il tema, con una relazione dal titolo “Social approach to the transition to Smart Cities”, preparatoria a misure normative da presentare al legislatore, inclusiva di numerose best practices già in essere.

In secondo luogo, i programmi corredati di finanziamenti usano un linguaggio decisamente più scoperto di quello di regolamenti e direttive, più tradizionalmente orientato ad incentivare specifiche attività o servizi. A partire dallo European Cities Forum di Brussels, nel giugno 2015, sono stati varati strumenti operativi, come il partenariato per l’innovazione urbana (ADAPT). Il Programma Horizon 2020 ha incorporato altre iniziative programmatiche. Sono partiti poi numerosi Fondi strutturali. Più di recente è stata avviata l’iniziativa “Missione città intelligenti e a impatto climatico zero”, sulla base della quale nell’arile 2022 sono state selezionate 100 città ammesse a finanziamenti per “Climate City Contracts” in vista della neutralità climatica entro il 2030. Infine, nel dicembre 2022 è scattato il Work Programme 2023-2024. Almeno dal 2019 l’Unione ha incoraggiato poi lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali per catalizzare gli investimenti nell’economia reale, il più noto dei quali è l’ELTIF.

Insomma, gli ordinamenti nazionali sono andati al traino di idee europee, cogliendo con i rispettivi enti locali suggestioni teoriche e incentivi pratici e finanziari per lo sviluppo dell’idea di smartness.

Le aree metropolitane al tempo delle crisi

Molto invece è accaduto in Europa sul terreno del governo delle aree metropolitane, che rappresentano un punto di osservazione privilegiato al crocevia tra dimensione urbana, razionalizzazione istituzionale e autonomia territoriale. Il quadro è assai sfaccettato, mostrando intrecci e tensioni tra centralismo e localismo, tra efficienza, rappresentanza e sostenibilità amministrativa.

L’ordinamento inglese si è mosso precocemente, con la creazione delle Metro-counties sin dal Local Government Act del 1972. L’omonimo Act del 1985 però aboliva sia il Greater London Council che i Metropolitan county councils, riallocando le loro funzioni al livello inferiore (London boroughs e District councils) o a joint bodies di tipo funzionale. Nel 1999[62] veniva reintrodotta una Greater London Authority, senza gestione diretta di servizi, ma con un Mayor e un’assemblea eletti a voto popolare con formula di rappresentanza proporzionale, con funzioni strategiche. Le competenze gestionali vengono assegnate ai boroughs e a autorità metropolitane per le funzioni di polizia, protezione civile e incendi, sviluppo territoriale. La nuova disciplina, integrata nel 2007[63], si sforza di evitare duplicazioni e spese correlate. Fuori dalla capitale, nel 2009 sono state reintrodotte discipline speciali, mediante la figura delle Combined authorities[64], istituite ad esempio nelle aree metropolitane della Greater Manchester e della Liverpool City Region. Ciascuna negozia col Governo un devolution deal. La governance è di tipo consociativo tra enti locali, quasi sempre prevede un Mayor elettivo, ricerca flessibilità ma si scontra con finanziamenti di cui si lamenta la frammentarietà[65].

In Francia le istituzioni metropolitane sono state create nel 1999 con la loi Chevènement[66], ma perfezionate con le lois MAPTAM del 2014 e NOTRe del 2015. Le Métropoles possono sostituire Comuni, Dipartimenti e persino Regioni su base funzionale. Si distinguono Métropoles de droit commun e à statut particulier, a parte quelle d’Oltremare. Alcune competenze sono obbligatorie, come urbanistica, trasporti e sviluppo economico, mentre altre vengono aggiunte facoltativamente mediante delega[67]. La forma di governo prescelta è di tipo assembleare, con forte presenza dei Sindaci.

In Italia, come si sa, le Città metropolitane sono state introdotte formalmente con la revisione costituzionale del 2001, che le ha inserite nell’art. 114. L’effettiva costituzione risale però alla citata legge Delrio, che in pratica ha trasformato le Province delle aree a forte urbanizzazione ponendovi a capo il Sindaco del Comune capoluogo. Il principale limite della nuova figura è la sua scarsa rappresentatività, insieme alla scarsità di risorse per svolgere un ruolo di coordinamento strategico della pianificazione urbanistica, ambientale e dei trasporti.

In Spagna, come è noto, la Ley de las Bases del Régimen Local consente la creazione di Áreas metropolitanas, anche sovrapposte sul medesimo territorio con funzioni diverse. Ne esistono allo state tre, una a Barcellona e due a Valencia. Alcune esperienze pre-costituzionali, tra cui quella di Madrid, si sono estinte. La fonte di creazione sono leggi delle Comunità autonome, che determinano anche la forma di governo, non potendo peraltro estinguere o totalmente deprivare di funzioni le Municipalità che vi sono comprese[68].

In Belgio, infine, solo la capitale costituisce entità a sé stante, insieme a Città metropolitana e Regione, inglobando 19 Comuni e un certo numero di agenzie intercomunali, in un modello difficilmente esportabile.

In estrema sintesi, si può dire che gli ordinamenti europei non praticano modelli comuni, ma seguono linee molto diverse. La Francia non smentisce la sua tradizione centralistica e tenta di governare il fenomeno metropolitano con strumenti normativi generali, lasciando alla struttura prefettizia un ruolo importante sia nel concorso alla creazione che nella vigilanza sull’operatività. L’Inghilterra ha chiaramente sposato un approccio contrattualistico, che sulla base di schemi legislativi a maglie larghe cerca intese tra Governo e autorità locali. La Spagna lascia ampia discrezionalità alle scelte delle Comunità autonome. L’Italia si è accontentata di riforme pressoché solo nominalistiche, a costo zero, anzi pensate nell’ottica populista del risparmio sui costi della politica. Il genio di ciascun sistema prevale anche nella ingegneria di queste realtà. Le istituzioni europee non sembrano incidere sulla modellistica, ma semmai operano nel senso dell’incentivo a singole politiche, soprattutto attraverso la leva finanziaria.

A mo’ di conclusioni

Una rassegna pur estesa a un limitato numero di ordinamenti e a un circoscritto ambito di problematiche attesta se non altro che, nonostante gli effetti potenzialmente uniformanti della globalizzazione, l’impatto di diverse politiche comunitarie, dal settore energetico e ambientale a quello dello sviluppo economico, nonché la diffusione e la incisività delle norme tecniche, il tessuto del governo locale nei Paesi dell’Unione europea e più in genere del continente continua a mostrare un quadro estremamente variegato e piuttosto resistente all’omogenizzazione. Ne deriva che trarre conclusioni di una certa attendibilità circa i trend evolutivi in essere è un compito molto arduo. Le diverse conformazioni storiche dei sistemi locali continuano a garantire buoni livelli di resilienza al cambiamento.

Si può supporre che Paesi che presentano livelli più alti di debito pubblico, minore efficienza di finanza e contabilità pubbliche e più in genere maggiore debolezza dell’apparato amministrativo nella sua interezza siano meno in grado di opporre resistenza a pressioni dell’Unione europea e delle istituzioni globali verso l’adozione di misure di razionalizzazione e di risparmio. In effetti, Portogallo e Italia hanno dovuto cedere in termini più sensibili alla richiesta di tagli alla spesa locale attraverso massicci consolidamenti di enti locali del livello inferiore il primo e mediante depotenziamento rappresentativo e funzionale delle autorità provinciali la seconda. La Spagna ha superato con pochi danni l’onda compressiva del secondo decennio del secolo. Regno Unito e Germania avevano messo in atto riorganizzazioni territoriali e demografiche in tempi anteriori, a parte la reputata solidità dell’impianto dell’amministrazione pubblica tedesca. Come il Belgio per peculiarità etniche, la Francia non si è neppure posta il problema di mettere mano a una riduzione dell’altissimo numero degli enti di primo livello nella loro conformazione tradizionale, cercando di porvi rimedio attraverso raccordi funzionali e organizzativi.

Questi ultimi, peraltro, sono stati comuni a quasi tutti i Paesi, ad inclusione della Svizzera. Non è che una sensazione che la complessità assunta da molti servizi, specie di quelli alla persona, la aumentata sensibilità per scelte più attente e al tempo stesso meglio partecipate nella programmazione dell’uso del territorio, la diffusione di strumenti tecnologici sempre più raffinati e bisognosi di personale adeguatamente qualificato abbiano influito in profondità sulla necessità di creare, in tutti i casi in cui non si poteva o non si voleva incidere su modelli territoriali consolidati, strumenti di raccordo organizzativi e/o procedimentali. Il toolbox di questi accorgimenti è molto ricco ed è venuto crescendo, più che in base a modellistiche teoriche, secondo sviluppi esperienziali concreti. Le teorizzazioni più raffinate sono venute dal caso tedesco e in parte da quello svizzero; l’Inghilterra, e in misura minore la Scozia, sono venute come sempre aprendo lo spazio a sperimentazioni; la Francia ha cercato di razionalizzare a posteriori le innovazioni praticate sul territorio, con l’obiettivo di non depotenziare l’istanza prefettizia, rimasta supervisore e garante della legittimità degli esperimenti, ma al tempo stesso di aumentare la democraticità delle scelte amministrative locali, in anni in cui le proteste hanno ciclicamente investito la politica e turbato l’opinione pubblica. Sotto questo profilo, quindi, l’Europa presenta l’immagine di un vero laboratorio istituzionale, in cui i procedimenti amministrativi paiono alla ricerca di sempre più raffinate ma introvabili formule efficientistiche.

La governance metropolitana ha poi affaticato i legislatori europei, in una sorta di competizione per risultati non solo di qualità amministrativa ma anche di immagine, in un mondo in cui la visibilità esterna tende ad essere totale e l’attenzione dei media quasi morbosa. Qui i più pragmatici sono stati al solito gli inglesi, con modificazioni legislative reiterate e incisive. Francia e Spagna si sono mantenute a livelli di interventismo medio. L’Italia pare essersi accontentata di operazioni, se non di mero maquillage, di intervento adeguatore di enti già esistenti. Il Belgio ha mantenuto la peculiare complessità derivante dalla sua natura di Stato plurinazionale.

Il settore nel quale si è registrata la massima convergenza o consonanza degli ordinamenti europei è quello della ricerca della smartness. La spinta è venuta certamente dall’impulso verso l’adeguamento tecnologico in settori come i trasporti, l’ambiente e le reti. Ma molto è dipeso dalle graduatorie, formulate da entità globali, università, centri di ricerca, autorevoli giornali, che, con indici spesso discutibili, tendono a influire sulla reputazione globale dei nuclei urbani, producendo ricadute non solo sul turismo, ma anche sulla propensione agli investimenti in molti settori produttivi e sull’accesso della finanza locale a risorse creditizie. Il fenomeno della corsa all’intelligenza urbana non accenna a rallentare, anche se assume forme più sofisticate che nel primo decennio dal suo avvio. Nella letteratura sul tema, peraltro, comincia ad affiorare qualche stanchezza e un principio di ripensamento quantomeno sui criteri di valutazione.

Pochi, dunque, gli elementi di identità o di omogeneità nello sviluppo del governo locale europeo. A dispetto delle forze potenzialmente o attualmente unificanti, il settore continua a presentare strumentari ricchissimi e a offrire un quadro di soluzioni variegato: un vero paradiso per il comparatista che voglia cimentarsi con solide tecniche di analisi al cospetto di una realtà di quanto mai perdurante complessità.

Note

[1]* Professore Emerito di Diritto costituzionale, Università Bocconi di Milano.

 Cfr. B. Ackerman, The Emergency Constitution, in YLJ, vol. 113, 5, 2004, p. 1029; A. Vermeule, The Constitution of Risk, Cambridge, Cambridge University Press, 2013; U. Belavisau, A. Gliszcynska-Grabias, Constitutionalism under Stress, Oxford, Oxford University Press, 2020; R. Albert, Y. Roznai (eds.), Constitutionalism under Extreme Conditions. Law, Emergency, Exception, Cham, Springer, 2020; M. Belov (ed.), Rule of Law in Crisis. Constitutionalism in a State of Flux, New York, Taylor & Francis, 2023.

[2] V. ad es. M. Nicolini, A. Valdesalici (eds.), Local Governance in Multi-Layered Systems. A Comparative Legal Study in the Federal-Local Connection, Cham, Springer, 2023 e J. Stanton, Law, Localism and the Constitution: a comparative perspective, London, Routledge, 2023. Prima A. M. Moreno (a cura di), Local Government in the Member States of the European Union: A Comparative Legal Perspective, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2012.

[3] L. 7 aprile 2014, n. 56, detta legge Delrio.

[4] Corte cost., 26 marzo 2015, n. 50, in Giur. Cost, 2, 2015, p. 432 ss., con note di S. Bartole; G.C. De Martin, M. Di Folco; G. Serges.

[5] Lo stato degli enti intermedi al tempo della riforma italiana delle Province in G.F. Ferrari (a cura di), Il rilievo della provincia nel diritto comparato. Casi nazionali a confronto, Torino, Giappichelli, 2013.

[6] Il risultato dei colloqui era il Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, 2 maggio 2010. L’analogo strumento relativo all’Irlanda, del 3 dicembre 2010, non conteneva invece nessun cenno al governo locale.

[7] L. 30 maggio 2012, n. 22.

[8] V. ad es. Pedro Cruz e Silva, La riforma del potere locale in Portogallo, in Ist. del Fed., 3, 2012.

[9] BVerfG 1, pp. 167-174.

[10] Su cui infra, par. 2.2.

[11] A. Arden, C. Baker, J. Manning, Local Government Constitutional and Administrative Law - 2nd ed., London, Sweet & Maxwell, 2008, p. 10.

[12] Su cui ancora infra, par. 2.2.

[13] Art. 1, commi 118-119-130-133, l. n. 56/2014.

[14] Dal 2004 al 2008 nessuna fusione si è registrata su base volontaria. 6 si sono verificate tra 2009 e 2013. Dal 2014 ne hanno avuto luogo 24 il primo anno, 6 nel 2015, 27 nel 2016, 10 nel 2017, 18 nel 2018, 25 nel 2019, 3 nel 2020, nessuna nei due anni successivi, 2 nel 2023 e 4 nel 2024. Fonte IFEL, elaborazione di dati Istat, 2025. I Comuni italiani sono quindi allo stato 7.896. Per la prima volta nella storia il loro numero è sceso sotto gli 8.000 per effetto della disciplina del 2014. In dottrina v. J. Morcillo Moreno, La razionalización de los entes locales en Italia: a la sombra de la incertidumbre, in Rev. Adm. Públ., 195, 2014, p. 303 ss.

[15] V. M. Medina Guerrero, La reforma del régimen local: una honda transformación de las relaciones intergubernamentales, in Cuadernos de Derecho Local, 34, 2014, p. 154 ss.

[16] F. J. Duran García, La fusión coactiva de municipios en España: principios, estrategia y resultados, in El cronista del Estado Social y Democrático de derecho, 57, 2016, p. 44 ss.

[17] Cfr. ad es. M.A. Strebel, Why voluntary municipal merger projects fail: evidence from popular vote in Switzerland, in Local Government Studies, vol. 45, 5, 2019, p. 654 ss.; E S. Müller, Fewer, Bigger-Stronger? The political consequences of local government mergers in Switzerland, in Annuaire des Sciences Administratives Suisses, vol. 7, 1, 2016, p. 52 ss. Ma v. anche F. Felder, Local governance in the Swiss federal system. Comparative and alternative approaches to the traditional paradigm, in M. Nicolini, A. Valdesalici (eds.), Local Governance in Multi-Layered Systems, cit., p. 72 ss.

[18] Un tentativo in verità è stato fatto nel 1971 con la loi 1971-588 du 16 Juillet, detta Loi Marcellin, che non sortì nessun risultato concreto.

[19] Loi 2015-29, 16 Janvier 2015.

[20] L. const. 2003-276 du 28 mars 2003, su cui v. anche infra, par. 2.3.

[21] Cfr. per tutti T. I. Schmidt, Kommunalrecht, Tübingen, Mohr Siebek, 2015 e A. Gern, C. Brüning, Kommunalrecht, Baden Baden, Nomos, 2019.

[22] Cfr. per tutti F. Staderini, P. Caretti, P. Milazzo, Diritto degli enti locali, Padova, Wolters Kluwer, 2022; F. Migliarese Caputi, Diritto degli enti locali. Dall’autarchia alla sussidiarietà, Torino, Giappichelli, 2023.

[23] De 27 de diciembre, a la que se refiere el Dictamen del Consejo de Estado n. 567/2013, de 26 de junio.

[24] A. Boix Palop, El régimen local tras el fracaso de la reforma 2013, in El cronista del Estado social y democrático de derecho, 68, 2017.

[25] De 1 de octubre.

[26] V. ad esempio C. Fernández Rodríguez, Los entes locales y las relaciones interadministrativas, in M. Lora-Tamayo Vallvé (dir.), Manual de derecho local – cuarta edición, Madrid, Iustel, 2020, p. 369 ss.

[27] M. A. Strebel, Why voluntary municipal merger projects fail: evidence from popular vote in Switzerland, in Local Government Studies, vol. 45, 5, 2019, p. 654 ss.

[28] Cfr. soprattutto T. Pfisterer, Intergovernmental relations in Switzerland. An unfamiliar term for a necessary concept, in J. Piorier, C. Saunders, J. Kinkaid (eds.), Intergovernmental Relations in Federal Systems: comparative Structures and Dynamics, Oxford, Oxford University Press, 2015; C. Widmer, The impact of federal agglomeration policy in Swiss Metropolitan Areas, IPSA World Congress 2012, Madrid, 2012; K. W. Debela, Local governance in Switzerland: Adequate municipal autonomy cumintergovernmental cooperation?, in Cogent Social Sciences, vol. 6, 1, 2020.

[29] Loi du 6 de Février 1992, d’orientation relative à l’administration territoriale de la Republique (“lois ATR”).

[30] Con la loi Chevènement, 1999-586 du 12 de Juillet 1999.

[31] Du 16 décembre 2010.

[32] Du 7 de août, 2015-991, de nouvelle organization territoriale de la République.

[33] Code Général des collectivités territoriales (CGCT), art. 5210 ss. Il Code risale al 1996, ma è stato ovviamente rivisto e integrato più volte. Su questo tema cfr. G.C. Ricciardi, Territorio e governo locale. L’esperienza francese tra uniformità e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2022, in particolare cap. 2.

[34] Loi 2014-58, du 27 Janvier, detta MAPTAM.

[35] Loi 2015-292 du 16 de Mars, integrata dalla loi 2019-809, du 1 de Août.

[36] Loi 2019-1461, du 27 de Décembre, detta Engagement et Proximité.

[37] 2007 LGPIH Act, sect. 245. Cfr. M. Ward, Local Economic Partnerships, London, House of Commons Library, 2019. Su questi temi in generale v. ancora A. Arden C. Baker, J Manning, Local Government, cit., p. 79 ss. Per ciò che riguarda le aree metropolitane inglesi, tema qui non trattato specificamente, v. M. Vilalta Reixach, Modelos de organización metropolitana: las combined authorities inglesas, in REAF-JSG, 31 junio 2020, p. 101 ss.

[38] Du 28 mars 2003 sur l’organization décentralisée de la Republique, che ha riscritto il Titolo XII della Costituzione sulle collettività locali oltre all’art. 1, dove l’indivisibilità della Repubblica viene ora coniugata con il principio di decentralizzazione organizzativa.

[39] 2021-467 du 19 de Avril.

[40] 2022-217 du 21 de Fevrier.

[41] Local Government and Public Involvement in Health Act 2007. Cfr. A. Arden, C. Baker, J. Manning, Local Government, cit., p. 32 ss.

[42] Sect. 101.

[43] Cfr. A. Arden, C. Baker, J, Manning, op. ult. cit., p. 476 ss.

[44] Cfr. M. Sandford, Devolution to local government in England, London, House of Commons Library, 2023.

[45] Cfr. G. Caravale, The Right Powers in the Right Place: la riforma del governo locale inglese nella proposta della Commission on UK’s Future laburista, in DPCE online, vol. 65, 3, 2024, p. 1897 ss.

[46] Cfr. ad es. A. Arden, C. Baker, J. Manning, Local Government cit., in particolare cap. 2 e per l’Irlanda, dove peraltro il testo costituzionale è stato emendato per inserire una blanda tutela per gli enti locali (su cui G. W. Hogan, G. F. Whyte, J. M Kelly, The Irish Constitution - 4th edition, Dublin, LexisNexis Butterworths, 2003, p. 485 ss.); H. Delany, Judicial Review of Administrative Action – 2nd edition, Dublin, Round Hall Sweet & Maxwell, 2009, p. 69 ss.; P. Daly, G. Hogan, D. Morgan, Administrative Law in Ireland – 5th edition, Dublin, Round Hall, 2019, in particolare cap. 5.

[47] La più classica formulazione italiana in F. Benvenuti, L’ordinamento repubblicano, Padova, Cedam, 1956. Per la Spagna v. da ultimo E. Nieto Garrido, El estatuto constitucional de los entes locales, Navarra, Aranzadi, 2018, p. 35 ss.

[48] Su cui D. Schefold, Hugo Preuss (1860-1925), in P. Häberle, M. Kilian, H. Wolff (hrsg.), Staatsrechtsleherer des 20. Jahrhunderts – 2. auflage, Berlin, De Gruyter, 2018, p. 107 ss.

[49] Artt. 28.2 e 128 GG.

[50] BVerfGE 79, 127.

[51] Cosiddetta Ausgabenfindungsrecht: v. ad es. BVerfGE 79, 127.

[52] Cfr. A. Cándido de Oliveira, Direito das Autarquias locais, Coimbra, Coimbra editora, 1993; D. F. do Amaral, Curso de direito administrativo – vol. I - 3ª ed., Coimbra, Edições Almedina S. A., 2014. Molti autori parlano di autonomia delle autarchie: v. ad es. C. J. Batalhão, A CEAL e sua transposição para o ordenamento portugués: historia da evolução legislativa e jurisprudencial do regime local português desde 1985 até nossos dias, in Direito, vol. 25, extraord., 2016, p. 29 ss.; A. E. Domingos, A transferência de competencias para as autarquías loais portuguesas: uma rexlexão sobre o processo em curso, in Rev. Jur. Luso-Bras., ano 5, 2019, p. 47 ss.

[53] Localism Act 2011, p. 1-8 e ss.; Local Government and Elections (Wales) Act 2021, pp. ss. 24-37; Local Government Act (Northern Ireland) 2014, p. ss. 79-93. Ma v. già il Local Government Act 2000 con il «power to do anything to promote the economic, social or environmental wellbeing of an authority’s area».

[54] Local Government in Scotland Act 2003, p. 20-22 e ss..

[55] S. Bailey, A. Christidis, Local Government in the United Kingdom, in M. Nicolini, A. Valdesalici (eds.), Local Governance in Multi-Layered Systems, cit., p. 317.

[56] Loi 2010-1563 du 16 de décembre 2010 de réforme des collectivités locales, su cui ampia dottrina, tra cui ad es. S. Regourd, J. Carles, D. Guignard, Réformes et mutations des collectivités territoriales, Paris, L’harmattan, 2012 e B. Faure, La nouvelle compétence générale des départements et des régions, in Revue française de droit administratif, 2, 2011, p. 243.

[57] Loi 2003-704 du 1 août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales.

[58] Décision 2021-816 del 15 avril 2021.

[59] Sia consentito rinviare a G. F. Ferrari, La prossima città, Milano-Udine, Mimesis, 2017; Id., Smart City. L’evoluzione di un’idea, Milano-Udine, Mimesis, 2020; Idem, Le Smart cities al tempo della resilienza, Milano-Udine, Mimesis, 2021; Id., Innovazione e sostenibilità per il futuro delle Smart Cities, Milano-Udine, 2023. V. ora J. B. Auby, Smart Cities. Enjeux juridiques de la ville intelligente, Paris, LexisNexis, 2024.

[60] COM (2018) 237 final.

[61] COM (2021) 82.

[62] Greater London Authority Act 1999.

[63] Greater London Authority Act 2007.

[64] Local Democracy, Economic Development and Construction Act 2009.

[65] Cfr. S. H. Bailey, Cross on Local Government Law, London, Sweet & Maxwell, 2019 e Id., Encyclopedia of Local Government Law, London, Sweet & Maxwell, 2023.

[66] Loi 99-586 du 12 Juillet.

[67] V. supra per i dettagli e la dottrina.

[68] V. per tutti M. Lora-Tamayo Vallvé, Manual de derecho local, cit., p. 261 ss.


Abstract: L’articolo affronta il tema della grande varietà di soluzioni organizzative e procedurali nella struttura del governo locale europeo. Esso utilizza alcune delle più importanti prospettive nell’analisi delle strutture amministrative, come il processo di consolidamento e fusione degli enti locali, la tendenza verso la creazione di nuove forme di cooperazione tra autorità locali anche di livelli diversi, la delegazione di funzioni amministrative verso l’alto come verso il basso, le misure relative alle aree metropolitane, il crescente successo dell’idea di smart city. Infine, esso si sforza di raggiungere alcune conclusioni generali intorno agli elementi di convergenza e divergenza nel panorama europeo del governo locale.

Parole chiave: governo locale; fusione di enti; trasferimento e delegazione di funzioni; aree metropolitane; città intelligente

Local government in Europe: issues and trends / Giuseppe Franco Ferrari


Abstract: This article purports to describe the still enormous variety of organizational and procedural solutions in the structure of European local government. It approaches some of the most important perspectives in the analysis of its administrative structure, such as the process of consolidation of local authorities, the trend towards the creation of new forms of cooperation between local authorities even of different layers, the delegation of administrative functions both bottom up and top down, the measures concerning the government of metropolitan areas, and the growing success of the idea of smart city. Finally, it strives to reach some general conclusions about the elements of convergence and divergence in the local government landscape.

Keywords: local government; consolidation of local authorities; transfer and delegation of functions; metropolitan areas; smart cities.