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Puoi consultare la pagina dedicata ai bandi disponibile sul portale regionale dell'Energia.
La green economy è motore dello sviluppo economico dell’Emilia-Romagna, i settori coinvolti sono infatti numerosi e sempre in crescita: l’agroalimentare leader in regione per numero di imprese green, il ciclo dei rifiuti e quello idrico, la bonifica dei siti e la gestione delle aree verdi incluso il settore forestale, le fonti rinnovabili ed efficienza energetica e la mobilità e l’edilizia.
Per questo la Regione Emilia-Romagna, in convenzione con l'allora ERVET ora ART-ER, ha istituito un Osservatorio sulla green economy che attraverso un'analisi costante dei dati, facilita l’individuazione e la gestione di idonei strumenti finanziari e pianificatori.
Impianti termici: raccolta di faq
Il libretto di un impianto termico è il documento di identificazione dell'impianto stesso.
Nella normativa regionale non viene stabilito un importo per la registrazione del libretto di impianto presso il Catasto degli impianti termici (CRITER).
Le disposizioni per la manutenzione e controllo degli impianti termici in Regione Emilia-Romagna sono definite dal Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017, modificato con il decreto 116 del 27/07/2018 e DPGR 177/2019 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Il controllo e la manutenzione dell’impianto devono essere eseguiti da personale specializzato:
- la manutenzione ordinaria va effettuata con la frequenza prevista dal produttore del generatore (in genere annuale), per garantire sicurezza, funzionalità e contenimento dei consumi energetici
- il controllo periodico di efficienza energetica serve a verificare il corretto rendimento dell’impianto: le cadenze sono indicate dall’Allegato B del Regolamento regionale n. 1/2017 e variano in base alla potenza e al combustibile utilizzato. Per i piccoli impianti domestici va ripetuto ogni due anni, con il rilascio del Bollino Calore Pulito.
Entrambi gli interventi prevedono un compenso da corrispondere al manutentore a fronte della prestazione professionale.
La normativa prevede che il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, se non provvede agli adempimenti e ai controlli previsti - oltre alla minor sicurezza e ai consumi più alti - rischia dei provvedimenti a suo carico come previsto dalla normativa di riferimento.
Il CRITER (Catasto regionale degli impianti termici), è il sistema informativo regionale in cui vengono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti in Emilia-Romagna.
Poichè sei il responsabile del tuo impianto di riscaldamento devi fornire al tuo tecnico di fiducia i dati necessari per poter registrare il Libretto del tuo impianto al catasto degli impianti termici (CRITER). I dati richiesti sono quelli catastali dell'immobile e i codici indicati nelle bollette della luce e del gas (POD e PDR).
Gli obblighi di registrazione al CRITER riguardano gli impianti di riscaldamento (caldaie, incluse quella a pellet, legna, ecc.) di potenza termica maggiore di 5 kw, gli impianti di raffreddamento (aria condizionata) di potenza termica maggiore di 12 kw e gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
Se la potenza del tuo condizionatore è maggiore di 12 kw ed è presente anche un impianto di riscaldamento (caldaia), totalmente indipendenti, in generale, sono necessari due libretti di impianto.
Puoi trovare ulteriori informazioni nel Catasto regionale degli impianti termici (CRITER).
Il Codice Civile all'art. 1118 prevede che si possa rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi rinuncia resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Ulteriori chiarimenti sono presenti nella delibera della Giunta regionale n. 967/2015 e s.m.i.
Devi rivolgerti a un tecnico specializzato in ambito termotecnico.
Ape (Attestato di prestazione energetica): raccolta di faq
La validità dell’attestato di prestazione energetica Ape è pari a 10 anni dalla data di sua emissione e registrazione presso il Sistema accreditamento certificazione energetica degli edifici - Sace.
Ogni cittadino, in possesso di un attestato dotato di codice univo identificativo, può verificarne la validità nella sezione dedicata del portale regionale Ricerca Attestati di Prestazione Energetica annullati.
L’Attestato di prestazione energetica (Ape) è un documento riferito alla singola unità immobiliare che riporta la prestazione energetica dell’edificio in modo sintetico e comprensibile ad utenti non tecnici. La prestazione energetica viene espressa con l’attribuzione di una classe energetica. Dal 1° ottobre 2015 si utilizza un nuovo sistema di classificazione basato su 10 classi: A4/A3/A2/A1/B/C/D/E/F/G, determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio.
L’Ape contiene le informazioni sulle caratteristiche energetiche di un immobile, sui consumi che saranno necessari per la sua climatizzazione invernale, estiva, per l’acqua calda sanitaria, per la ventilazione (se presente) e per gli edifici residenziali, illuminazione e trasporti.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna sono disponibili Faq sulla certificazione energetica.
L’Attestato di prestazione energetica (Ape) è obbligatorio nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione, compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti
- edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l'edificio o l’unità immobiliare non ne sia già dotato;
- edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2, ove l'edificio non ne sia già dotato.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna sono disponibili Faq sulla certificazione energetica.
Puoi cancellare un attestato di prestazione energetica (Ape) solo se sei un certificatore. Se sei il certificatore che l'ha prodotta, devi inviare una richiesta all'Organismo regionale di accreditamento mediante PEC all'indirizzo sace.art-er@pec.it specificando il numero di registrazione dell'Attestato e il motivo della cancellazione. In alternativa puoi chiedere l’annullamento per conto del proprietario, ma è necessario in tal caso allegare la lettera d’incarico oppure una richiesta firmata da parte del proprietario dell’unità immobiliare.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna sono disponibili Faq sulla certificazione energetica.
L'Attestato di prestazione energetica (Ape) deve essere redatto da un soggetto certificatore accreditato iscritto nell'elenco regionale SACE. Inoltre, al fine di garantire indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria competenza, il soggetto certificatore deve trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 75/2013.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna sono disponibili Faq sulla certificazione energetica.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna puoi trovare l'elenco dei soggetti certificatori aggiornato e un elenco di Faq sulla certificazione energetica.
L'attestato di prestazione energetica (Ape) ha una validità temporale di dieci anni a partire dalla data di registrazione riportata.
L’attestato di prestazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. L’eventuale aggiornamento di un attestato di prestazione energetica non incide sulla sua validità temporale.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna sono disponibili Faq sulla certificazione energetica.
L'Attestato di prestazione energetica (Ape) riporta i dati dell'immobile, indirizzo e dati catastali, l'anno di costruzione, i servizi energetici presenti (climatizzazione invernale e/o estiva, acqua calda sanitaria, ventilazione meccanica e, per gli edifici non residenziali, illuminazione artificiale, trasporti); la classe energetica dell'unità immobiliare e la classe energetica che avrebbe se fosse nuovo; le caratteristiche degli impianti presenti e le caratteristiche dell'edificio; la quota di energia rinnovabile e la quantità di emissioni di CO2.
Inoltre sono presenti le raccomandazioni per la riqualificazione energetica o ristrutturazione dell'immobile per migliorare la prestazione energetica (risparmio energetico) dell'unità immobiliare.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna sono disponibili Faq sulla certificazione energetica.
Il Soggetto certificatore può essere una persona fisica (un professionista) o una persona giuridica (una società o un ente, pubblico o privato).
Nell’affidare l’incarico di redigere l'attestato di prestazione energetica (Ape), si consiglia di verificare che il Soggetto certificatore sia iscritto nell’elenco dei soggetti accreditati.
Nel sito Energia della Regione Emilia-Romagna sono disponibili Faq sulla certificazione energetica.
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