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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 4

REVISIONE DEGLI ARTICOLI 16 E 52 DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE N. 336 DEL 9 NOVEMBRE 1990 Sito esterno

(Legge di pura modifica agli att. 16 e 52 Statuto regionale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 del 19 febbraio 2001

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
All'articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale, dopo le parole
" in numero non superiore a cinque "
sono aggiunte le parole
" , salvo quanto disposto dall'articolo 52 " .
Art. 2
1.
L'articolo 52 dello Statuto regionale è sostituito come segue:
"Art. 52
1. Per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte di revisione dello Statuto - secondo quanto disposto dall'articolo 123, comma 1, della Costituzione Sito esterno - il Consiglio regionale istituisce, a norma dell'articolo 16, una apposita Commissione consiliare.
2. Le proposte di revisione di cui al comma 1 sono approvate ed entrano in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 123, commi 2 e 3, della Costituzione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente. " .
Sito esterno

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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