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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
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Titolo V
Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
Capo I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale
e locale
e regime autorizzatorio
Art. 158 Oggetto
1. Il presente Titolo ha come oggetto le funzioni e i
compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e
locale".
2. Le Regioni e gli enti locali sono titolari delle
funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente
trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e
da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende
anche lesercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
Art. 159 Definizioni
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla
polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o
pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello
svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le
competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi
o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dellordine pubblico
e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi
allordine pubblico e sicurezza pubblica di cui allarticolo 1, comma 3, lettera
l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette
al mantenimento dellordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici
fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge lordinata e
civile convivenza nella Comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei
cittadini e dei loro beni.
Art. 160 Competenze dello Stato
1. Ai sensi dellarticolo 1, commi 3 e 4, e
dellarticolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie
elencate nel predetto comma 3 dellarticolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo
nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.
2. Lordinamento dellamministrazione della
pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dellordine e della
sicurezza pubblica, le forze di polizia.
Art. 161 Conferimenti alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali, secondo
le modalità e le regole fissate dal presente Titolo, tutte le funzioni ed i compiti di
polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite,
salvo le riserve allo Stato di cui all articolo 160.
Art. 162 Trasferimenti alle Regioni
1. È trasferito alle Regioni, in particolare, il rilascio
dellautorizzazione per lespletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli,
ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, nellambito della
medesima circoscrizione regionale, di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata lautorità di
pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale è
disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale
nelle materie alla stessa riservate.
Art. 163 Trasferimenti agli enti locali
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa
spettanti agli enti locali sono indicati nellarticolo 161 del presente decreto
legislativo.
2. Ai sensi dellarticolo 128 della Costituzione, sono
trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di
strumenti da punta e da taglio, di cui allarticolo 37 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
allarticolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie
daffari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui
allarticolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa
allesercizio dellindustria di affittacamere o appartamenti mobiliati o
comunque relativa allattività di dare alloggio per mercede, di cui
allarticolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di
affari, di cui allarticolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, ad esclusione di quelle relative allattività di recupero crediti,
pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per lesercizio del
mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dellinteressato da
parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui allarticolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio dellautorizzazione per
lespletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie
di interesse esclusivamente comunale, di cui allarticolo 68 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e allarticolo 9 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
g) il rilascio dellautorizzazione allo svolgimento
dellattività di direttore o istruttore di tiro, di cui allarticolo 31 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per lesercizio
dei mestieri girovaghi, di cui allarticolo 124 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dellarticolo 128 della Costituzione, sono
trasferite alle Province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli
agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie
delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui
allarticolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti
alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui allarticolo 31
del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e allarticolo 22 della legge 14 luglio
1965, n. 963;
c) il rilascio dellautorizzazione per
lespletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie
di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui allarticolo 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f)
e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione allautorità di pubblica
sicurezza.
Art. 164 Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il
riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) larticolo 76 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando
lobbligo di informazione preventiva allautorità di pubblica sicurezza;
c) larticolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) larticolo 19, comma 4, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la
comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a
questultimo in ordine: allarticolo 19, comma 1, numero 13), in materia di
licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; allarticolo 19, comma 1, numero 14),
in materia di registrazione per mestieri ambulanti; allarticolo 19, comma 1, numero
17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere
di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dellattività di
fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
f) larticolo 111 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per lesercizio
dellarte fotografica, fermo restando lobbligo di informazione tempestiva
allautorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dellarticolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui
si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nellarticolo 68, primo comma, del più volte
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni
cinematografiche e teatrali" sono abrogate.
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Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
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