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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(*)
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane o ad altri
enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie
non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante
riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante
interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto
legislativo recante disposizioni in materia di commercio con lestero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto
legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività
connesse e strumentali allesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali
fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia
amministrativa, nonché ladozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti
dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le Regioni e gli
enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti
dallarticolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo
possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque attribuiti alle Regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 2 Rapporti internazionali e con lUnione
europea
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi
internazionali e il coordinamento dei rapporti con lUnione europea. Spettano allo
Stato i compiti preordinati ad assicurare lesecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sullUnione europea e dagli accordi internazionali.
Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle Regioni e dagli
enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e
dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 3 Conferimenti alle Regioni e agli enti locali
e strumenti di raccordo
1. Ciascuna Regione, ai sensi dellarticolo 4, commi 1
e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dallemanazione del presente
decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni
amministrative che richiedono lunitario esercizio a livello regionale, provvedendo
contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi
stabiliti dallarticolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a
quanto previsto dallarticolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative è attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, in base ai
principi di cui allarticolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono lunitario esercizio a livello regionale. Le Regioni,
nellemanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il
trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni. Al fine di
favorire lesercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione
demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,
concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nellambito della previsione regionale, i Comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il
termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di
cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per
favorire lesercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli
enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da
garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni e
dei compiti trasferiti, nel rispetto dellautonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali.
4. Qualora la Regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui
allarticolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le Regioni, nellambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e lazione coordinata fra Regioni ed enti locali
nellambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui allarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il
31 dicembre 1999.
7. Ai fini dellapplicazione del presente decreto
legislativo e ai sensi dellarticolo 1 e dellarticolo 3 della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le
disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle Regioni e agli enti
locali.
Art. 4 Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle
Regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato
il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dellarticolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5 Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti
alle Regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dallappartenenza alla Unione europea o
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro competente per materia, assegna allente
inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura
di cui al comma 1 e il Consiglio dei ministri può adottare il provvedimento di cui al
comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-Regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che ne possono chiedere il riesame,
nei termini e con gli effetti previsti dallarticolo 8, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
Art. 6 Coordinamento delle informazioni
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le
funzioni conferite dal presente decreto legislativo a Regioni ed enti locali o ad
organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su
tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le Regioni, gli enti locali e le autonomie
funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente
verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata lintegrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e
gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 7 Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui allarticolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dellesercizio da parte delle Regioni
e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo,
contestualmente alleffettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia
labrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire leffettivo esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui allarticolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le Regioni e tra le
Regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dellesercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente alleffettivo trasferimento dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle Regioni e agli enti locali di una
quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini
di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dallesercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dellautonomia politica e di
programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua
copertura degli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni delegate,
nellambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle
Regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti
dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed agli enti locali ai sensi del
presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui allarticolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, alle Regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e
dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli
utilizzati dallo Stato per lesercizio delle medesime funzioni e compiti prima del
conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un
arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dellandamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono
la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore
alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui allarticolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle
procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma
restando lautonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al
personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva
già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e delle Comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento
economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto Regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui allarticolo
1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di
compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei
fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti
dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì,
nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino
alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, la Conferenza unificata Stato, Regioni, città e
autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, Regioni ed enti
locali, ai sensi dellarticolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) lindividuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre lesercizio delle funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dallarticolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) lindividuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle Regioni e agli enti
locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario per lesercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in
relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con
decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri
stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio
dei ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli
atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo
schema dellatto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei
ministri, per le iniziative di cui allarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Si applica a tal fine la disposizione di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti, la Regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di
segnalare il ritardo o linerzia al Presidente del Consiglio dei ministri, che indica
il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina un commissario ad acta.
Art. 8 Regime fiscale del trasferimento dei beni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui allarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a Regioni ed
enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per
lapposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli
enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.
Art. 9 Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e
periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto
del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro
accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti
previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui allarticolo 7, comma 4, del
presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o
riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Art. 10 Regioni a statuto speciale
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si
provvede a trasferire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal
presente decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario.
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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
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