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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
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Titolo IV
Servizi alla persona e alla Comunità
Capo I
Tutela della salute
Art. 112 Oggetto
1. Il presente Capo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le
funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali
delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie
dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e
Regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni
concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la
tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di
cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti,
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dellamianto, di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di
plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie
di dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la
rapida allerta sui prodotti irregolari;
i) limpiego confinato e la emissione deliberata
nellambiente di microrganismi geneticamente modificati.
Art. 113 Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla
tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla
prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della
popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di
cui allarticolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del
presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi
profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei
prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di
cui ai commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e
animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il
disposto dellarticolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) ligiene e il controllo dei prodotti alimentari,
ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare,
nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali,
presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
Art. 114 Conferimenti alle Regioni
1. Sono conferiti alle Regioni, secondo le modalità e le
regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono
effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.
Art. 115 Ripartizione delle competenze
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni
amministrative:
a) ladozione, dintesa con la Conferenza
unificata, del piano sanitario nazionale, ladozione dei piani di settore aventi
rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni,
previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
b) ladozione di norme, linee-guida e prescrizioni
tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti,
laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e
prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, laggiornamento, le integrazioni e
le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui
produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad
autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione,
restrizioni o divieti;
d) lapprovazione di manuali e istruzioni tecniche su
tematiche di interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante
laccesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
f) la definizione dei criteri per lesercizio delle
attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dellarticolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e
del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997,
recante lapprovazione dellatto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private.
2. Nelle materie di cui allarticolo 112 sono
conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del
presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente Capo, ed in
particolare quelli concernenti:
a) lapprovazione dei piani e dei programmi di settore
non aventi rilievo e applicazione nazionale;
b) ladozione dei provvedimenti puntuali e
lerogazione delle prestazioni;
c) la verifica della conformità rispetto alla normativa
nazionale e Comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di
produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del
controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la
vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dellapplicazione della buona pratica
di laboratorio;
d) le verifiche di conformità sullapplicazione dei
provvedimenti di cui allarticolo 119, comma 1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle
conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi
dellarticolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti
affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dallautorità competente, nonché
quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli
organi centrali.
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non
ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata
dallautorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento
delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all
articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di
conseguenza, del loro utilizzo in Comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli
articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502,
e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di
sperimentazioni gestionali di cui allarticolo 9-bis dello stesso decreto, nonché
quelle di cui allarticolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 116 Pianificazione
1. Lindividuazione degli obiettivi essenziali e dei
criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati
dalle Regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dellarticolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui
allarticolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi
ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in
relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle Regioni, sono soppresse. Con
regolamento emanato ai sensi dellarticolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla
relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.
Art. 117 Interventi durgenza
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della Comunità locale. Negli altri casi ladozione dei
provvedimenti durgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione
dellemergenza e delleventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più
Comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del comma 1.
Art. 118 Attività di informazione
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del
presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del
collegamento con lOrganizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre
organizzazioni internazionali e gli organismi Comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per
quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi
regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e
privati; in particolare, rimangono salve le competenze dellOsservatorio centrale
degli acquisti e dei prezzi, di cui allarticolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
c) lanalisi statistica e la diffusione dei dati
ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al
Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle
funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono
tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o
comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti lattività svolta, con
particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché allinsorgenza e alla
diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al
comma 5 dellarticolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni .
2. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni
amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge,
conservate allo Stato.
Art. 119 Autorizzazioni
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) lautorizzazione alla produzione, importazione e
immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti
alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso
veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) lautorizzazione alla produzione, importazione e
immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) lautorizzazione alla importazione o esportazione
di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) lautorizzazione alla pubblicità ed informazione
scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio
e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende
autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dallarticolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato allinteressato il provvedimento di
diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto
terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o
integratori medicati, di cui allarticolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai
sensi dellarticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di
autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato allinteressato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un
termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto
terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori
medicati per mangimi, di cui allarticolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai
sensi dellarticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di
autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato allinteressato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un
termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
c) vendita di ogni singolo integratore e integratore
medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui
allarticolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dellarticolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta
qualora non venga comunicato allinteressato il provvedimento di diniego entro il
termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da
emanarsi ai sensi del citato articolo 20.
Art. 120 Prestazioni e tariffe
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato
concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro
erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui allarticolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e
allarticolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui allarticolo 1, comma 41,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura
di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati
con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e laggiornamento
dellelenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario
nazionale, di cui allarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per
lerogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
allarticolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
f) lapprovazione del nomenclatore tariffario protesi,
sentita la Conferenza Stato-Regioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione
delle tariffe delle prestazioni, di cui allarticolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui
allarticolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; lindividuazione
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nellambito del Servizio
sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
h) lassistenza penitenziaria; lassistenza
sanitaria ai cittadini italiani allestero, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, allarticolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8
maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e
allarticolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
lassistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le
forme convenzionali di assistenza sanitaria allestero per il personale delle
pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di
prestazioni ad altissima specializzazione allestero, di cui allarticolo 3,
comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento
per cura in Italia di cittadini stranieri residenti allestero, di cui
allarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore
degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale.
Art. 121 Vigilanza su enti
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e
controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale,
ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le
funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei
confronti degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto
lattività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il
riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare
sullattività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per
lesercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello
Stato. Restano ferme le competenze relative allapprovazione dei regolamenti degli
enti di assistenza ospedaliera a norma dellarticolo 4, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché
quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle Regioni le funzioni di vigilanza e
controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché
quelle già di competenza delle Regioni sulle attività di servizio rese dalle
articolazioni periferiche degli enti nazionali.
Art. 122 Vigilanza sui fondi integrativi
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi
sanitari, di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
2. È conferita alle Regioni la vigilanza sui medesimi
fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.
Art. 123 Contenzioso
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di
ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica
dappello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui
allarticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive
esercitate dallufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi
amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle
procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.
Art. 124 Professioni sanitarie
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni
amministrative:
a) la disciplina delle attività libero-professionali e
delle relative incompatibilità, ai sensi dellarticolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e dellarticolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei
relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie,
ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi
ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte
di cittadini degli Stati membri dellUnione europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per lesercizio delle
professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi
della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni
mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa lerogazione delle borse
di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta
la formazione specialistica, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri
generali relativi allammissione allimpiego del personale delle aziende USL e
ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali dintesa con la
Conferenza Stato-Regioni.
2. È trasferito alle Regioni il riconoscimento del
servizio sanitario prestato allestero ai fini della partecipazione ai concorsi
indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dellaccesso alle
convenzioni con le USL per lassistenza generica e specialistica, di cui alla legge
10 luglio 1960, n. 735, e allarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 125 Ricerca scientifica
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in
materia di ricerca scientifica, ai sensi dellarticolo 1, comma 3, lettera p), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi
medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali
impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
Art. 126 Profilassi internazionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 3, lettera i),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle
aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le
funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare
riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle
popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.
Art. 127 Riordino di strutture
1. Ai sensi dellarticolo 7, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dellIstituto superiore di sanità, del
Consiglio superiore di sanità, dellIstituto superiore di prevenzione e sicurezza
del lavoro.
Capo II
Servizi sociali
Art. 128 Oggetto e definizioni
1. Il presente Capo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
"servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione
ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione
della giustizia.
Art. 129 Competenze dello Stato
1. Ai sensi dellarticolo 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della
politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello
locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da
ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti
locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e
circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e
monitoraggio dellefficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui
allarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dallarticolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il
coordinamento dei rapporti con gli organismi dellUnione europea operanti nei settori
delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla
normativa dellUnione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti
i requisiti per laccesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei
profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed
eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed
assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei
soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nellambito delle
attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello
status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri
richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli
stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze
armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità
spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a
benefici economici di invalidità civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del
presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla
Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma
1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 130 Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni,
assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è
trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso lIstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle Regioni, che, secondo il
criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione
di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il
territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dellaccertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici,
di cui allarticolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti
giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi,
attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la
legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed allINPS negli altri casi, anche
relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma
1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione
sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Art. 131 Conferimenti alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali tutte le
funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo
quelli espressamente mantenuti allo Stato dallarticolo 129 e quelli trasferiti
allINPS ai sensi dellarticolo 130.
2. Nellambito delle funzioni conferite sono
attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso le Comunità montane, i compiti
di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione
e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province.
Art. 132 Trasferimento alle Regioni
1. Le Regioni adottano, ai sensi dellarticolo 4,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dallemanazione del
presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate ai Comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle
Regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai Comuni ed agli altri enti
locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività
criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle Regioni, che provvederanno al
successivo conferimento alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali
nellambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla
promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono
nellambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza
(IPAB);
c) il volontariato.
Art. 133 Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri dallarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche
sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi
sociali", secondo la definizione di cui allarticolo 128 del presente decreto
legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto
dallarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al
Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui allarticolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. Allarticolo 59, comma 46, penultima proposizione,
della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri
interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
Art. 134 Soppressione delle strutture ministeriali
1. Presso la direzione generale dei servizi civili del
Ministero dellinterno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie
protette e sono riordinati, con le modalità di cui allarticolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali
speciali, gestioni contabili.
Capo III
Istruzione scolastica
Art. 135 Oggetto
1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la
gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti
alle istituzioni scolastiche previsto dallarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
Art. 136 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per
programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende linsieme
delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del
servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono
compresi, tra laltro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) lattività di provvista delle risorse finanziarie
e di personale;
c) lautorizzazione, il controllo e la vigilanza
relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni,
strumentali e finali, sulla base dellesperienza quotidiana del concreto
funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) ladozione, nel quadro dellorganizzazione
generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al Governo
del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo
migliore andamento.
Art. 137 Competenze dello Stato
1. Restano allo Stato, ai sensi dellarticolo 3, comma
1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i
criteri e i parametri per lorganizzazione della rete scolastica, previo parere della
Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni
relative alla determinazione e allassegnazione delle risorse finanziarie a carico
del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui
allarticolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni
amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il
patrocinio dello Stato, nellambito delle attività attinenti alla difesa e alla
sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti
da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 389.
Art. 138 Deleghe alle Regioni
1. Ai sensi dellarticolo 118, comma secondo, della
Costituzione, sono delegate alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dellofferta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani
provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli
enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento
dellofferta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative
allambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal
secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di riordino delle strutture dellamministrazione centrale e periferica,
di cui allarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le
funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche, allaccademia nazionale darte
drammatica, allaccademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni
culturali straniere in Italia.
Art. 139 Trasferimenti alle Province ed ai Comuni
1. Salvo quanto previsto dallarticolo 137 del
presente decreto legislativo, ai sensi dellarticolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle Province, in relazione allistruzione secondaria superiore, e ai
Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni
concernenti:
a) listituzione, laggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, dintesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative
allambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunità
montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza,
esercitano, anche dintesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di
istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la
coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di
scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita
alle Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria,
la cui risoluzione è conferita ai Comuni.
Capo IV
Formazione professionale
Art. 140 Oggetto
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli
concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita
regolamentazione in attuazione dellarticolo 12, comma 1, lettere s) e t), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno
1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 141 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per
"formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al
primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al
perfezionamento, alla riqualificazione e allorientamento professionali, ossia con
una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi
finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito
non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella
conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le
attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica
superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro.
Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di
istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i
presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o Comunitaria, ma sono comunque
certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la
materia, la vigilanza sullattività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana
e professionale" si identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti
alle Regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma
dellarticolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144,
comma 2.
Art. 142 Competenze dello Stato
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti
amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei
rapporti con lUnione europea in materia di formazione professionale, nonché gli
interventi preordinati ad assicurare lesecuzione a livello nazionale degli obblighi
contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;
b) lindirizzo e il coordinamento e le connesse
attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando
a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dallarticolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) lindividuazione degli standard delle qualifiche
professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e
delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dallarticolo
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per
laccreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997,
n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di
formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
particolare per quanto concerne la formazione continua, lanalisi dei fabbisogni
formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per
loccupazione;
g) il finanziamento delle attività formative del personale
da utilizzare in programmi nazionali dassistenza tecnica e cooperativa con i paesi
in via di sviluppo;
h) listituzione e il finanziamento delle iniziative
di formazione professionale dei lavoratori italiani allestero;
i) listituzione e lautorizzazione di attività
formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dellarticolo 8,
comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di
cui allarticolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e
dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato
dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza
Stato-Regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì
dallo Stato, dintesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema
complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche Comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la
valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli
obiettivi di cui alla lettera a);
c) lapprovazione e presentazione al Parlamento di una
relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dellattività di formazione
professionale, sulla base di quelle formulate dalle Regioni con il supporto
dellISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi
multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del
paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati
dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941,
n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Art. 143 Conferimenti alle Regioni
1. Sono conferiti alle Regioni, secondo le modalità e le
regole fissate dallarticolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella
materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo
Stato dallarticolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-Regioni la definizione degli
interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare lintegrazione tra politiche
formative e politiche del lavoro la Regione attribuisce, ai sensi dellarticolo 14,
comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle Province le funzioni
ad essa trasferite in materia di formazione professionale.
Art. 144 Trasferimenti alle Regioni
1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai sensi
dellarticolo 118, comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e laggiornamento del personale
impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi
centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti
professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli
concernenti listituzione, la vigilanza, lindirizzo e il finanziamento,
limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al
conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, dintesa con la Conferenza
Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dallapprovazione del presente decreto
legislativo, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di cui
allarticolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nellanno
precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del
comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti
regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni
scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Art. 145 Modalità per il trasferimento di beni,
risorse e personale
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettere b) ed
e), e dellarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dellattuazione del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione
alle Regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in
rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente
decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo,
tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui allarticolo 144 è
trasferito alle Regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con
lentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 146.
Art. 146 Riordino di strutture
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera d), e
dellarticolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni
dalla adozione del decreto di cui allarticolo 145 del presente decreto legislativo,
si provvede con regolamento, da emanarsi in base allarticolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture
ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente Capo.
Art. 147 Abrogazione di disposizioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) larticolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) larticolo 2, comma 1, e larticolo 18 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Capo V
Beni e attività culturali
Art. 148 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il
patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico,
archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di
civiltà così individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base
alla legge quale testimonianza significativa dellambiente nei suoi valori naturali o
culturali;
c) "tutela", ogni attività diretta a
riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attività diretta, mediante
lorganizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni
culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di
valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attività diretta a
migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e
ad incrementarne la fruizione;
f) "attività culturali", quelle rivolte a
formare e diffondere espressioni della cultura e dellarte;
g) "promozione", ogni attività diretta a
suscitare e a sostenere le attività culturali.
Art. 149 Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 3, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di
tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno
1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e
loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono
allattività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti
funzioni e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di
interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e
altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione,
lintegrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sullesportazione
dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione durgenza, concessioni e autorizzazioni
per ricerche archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse
storico o artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani
preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più
occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti
di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli
archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di
consultabilità dei documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno
1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e
da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui allarticolo 148 del
presente decreto legislativo.
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi
dellarticolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti
funzioni e compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del
regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
b) le attività dirette al recupero dei beni culturali
usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE
del Consiglio del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il
patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di
preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la
determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e laggiornamento
del personale tecnico-scientifico, ferma restando lautonomia delle università;
e) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni,
delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di
garantire lintegrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed
elaborazione dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni,
delle metodologie comuni da seguire nellattività tecnico-scientifica di restauro.
5. Le Regioni, le Province e i Comuni possono formulare
proposte ai fini dellesercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e),
del presente articolo, nonché ai fini dellesercizio del diritto di prelazione. Lo
Stato può rinunciare allacquisto ai sensi dellarticolo 31 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla Regione, Provincia o Comune interessati la relativa
facoltà.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti
statali in materia di beni ambientali di cui allarticolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.
Art. 150 La gestione
1. Una commissione paritetica, composta da cinque
rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti
degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi
dellarticolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni
culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è
trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni, alle Province o ai
Comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni
culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro
due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dellelenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento
formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui allarticolo 154
esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1,
salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare,
lautonomo esercizio delle attività concernenti:
a) lorganizzazione, il funzionamento, la disciplina
del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni duso dei beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, lintegrità dei
beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al
perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui allarticolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato ai sensi dellarticolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al
trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione dei musei o altri
beni culturali indicati nellelenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché
allindividuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e
Comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e
ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare
nellesercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello
di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con
apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e lente locale
cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da
trasferire.
7. Le Regioni provvedono, con proprie norme, alla
organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la
cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dellindividuazione di eventuali modifiche
dellelenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su
iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata,
entro due anni dalla pubblicazione dellelenco medesimo. La commissione svolge i
propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno
dalla ricostituzione.
Art. 151 Biblioteche pubbliche statali universitarie
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle
biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro
per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito
il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica. Nellambito della
convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al
demanio dello Stato.
Art. 152 La valorizzazione
1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali curano, ciascuno
nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dellarticolo 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma
attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione
possono prevedere forme di cooperazione anche mediante listituzione di organismi
analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in
particolare le attività concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e
della loro sicurezza, integrità e valore;
b) il miglioramento dellaccesso ai beni e la
diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro
mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie
meno favorite;
d) lorganizzazione di studi, ricerche ed iniziative
scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di
ricerca;
e) lorganizzazione di attività didattiche e
divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
f) lorganizzazione di mostre anche in collaborazione
con altri soggetti pubblici e privati;
g) lorganizzazione di eventi culturali connessi a
particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
h) lorganizzazione di itinerari culturali,
individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
Art. 153 La promozione
1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono,
ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi
dellarticolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione
viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato,
Regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione
possono prevedere forme di cooperazione anche mediante listituzione di organismi
analoghi a quello di cui allarticolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in
particolare le attività concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attività culturali
mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
b) lorganizzazione di iniziative dirette ad
accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
c) lequilibrato sviluppo delle attività culturali
tra le diverse aree territoriali;
d) lorganizzazione di iniziative dirette a favorire
lintegrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed
artistiche e di quelle meno note, anche in relazione allimpiego di tecnologie in
evoluzione.
Art. 154 Commissione per i beni e le attività
culturali
1. È istituita in ogni Regione a statuto ordinario la
commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per luniversità e la ricerca
scientifica e tecnologica;
c) due dalla Regione; due dallassociazione regionale
dei Comuni; uno dallassociazione regionale delle Province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono
individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi
componenti dal Presidente della Giunta regionale dintesa con il Ministro per i beni
culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e
possono essere confermati.
Art. 155 Funzioni della commissione
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del
programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano
pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative
attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio
regionale, delle iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri
possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sullattuazione dei piani di cui al
comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e
regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali.
Capo VI
Spettacolo
Art. 156 Compiti di rilievo nazionale in materia di
spettacolo
1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle
attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità
e la progettualità e in unottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e
delle attività teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di
teatro, di musica e di danza allestero, anche mediante iniziative di scambi e di
ospitalità reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i
requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di
conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza
e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le
Regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali
nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro,
della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
l) autorizza lapertura delle sale cinematografiche,
nei limiti di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola
nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n.
426;
n) programma e promuove, unitamente alle Regioni e agli
enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio,
perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione
teatrale, musicale e di danza, favorendone linsediamento in località che ne sono
sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio
nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli
ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed
integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale,
musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio
classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto
nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale,
musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Capo VII
Sport
Art. 157 Competenze in materia di sport
1. Lelaborazione dei programmi, riservata alla
commissione tecnica di cui allarticolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive
modificazioni, è trasferita alle Regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti
dallautorità di Governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi è effettuato dallautorità
di Governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione
tecnica di cui allarticolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui
alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sullIstituto per
il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui allarticolo 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dellIstituto per il
credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nellorgano di
amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
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