N.4 1998 • ANNO XIX - luglio/agosto

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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO -
DOCUMENTAZIONE

Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

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Titolo IV

Servizi alla persona e alla Comunità

Capo I

Tutela della salute

Art. 112 — Oggetto

1. Il presente Capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;

b) la procreazione umana naturale ed assistita;

c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

e) la dismissione dell’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;

f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;

g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;

h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;

i) l’impiego confinato e la emissione deliberata nell’ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

Art. 113 — Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell’articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l’igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

Art. 114 — Conferimenti alle Regioni

1. Sono conferiti alle Regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

Art. 115 — Ripartizione delle competenze

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l’adozione, d’intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l’adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

b) l’adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;

c) la formazione, l’aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;

d) l’approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l’accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;

f) la definizione dei criteri per l’esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all’articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente Capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l’approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l’adozione dei provvedimenti puntuali e l’erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e Comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell’applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 119, comma 1, lettera d).

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell’articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall’autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall’autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all’ articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in Comune.

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all’articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all’articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 116 — Pianificazione

1. L’individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle Regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all’articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle Regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

Art. 117 — Interventi d’urgenza

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della Comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

Art. 118 — Attività di informazione

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi Comunitari;

b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell’Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) l’analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l’attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all’insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;

f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni .

2. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

Art. 119 — Autorizzazioni

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l’autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

b) l’autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

c) l’autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l’autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all’articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all’articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all’articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20.

Art. 120 — Prestazioni e tariffe

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la contrattazione, di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;

d) la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l’erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;

f) l’approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l’individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;

h) l’assistenza penitenziaria; l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all’articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l’assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all’estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all’estero, di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all’estero, di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

Art. 121 — Vigilanza su enti

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l’attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull’attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l’esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all’approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.

4. Spettano alle Regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle Regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

Art. 122 — Vigilanza sui fondi integrativi

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.

2. È conferita alle Regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

Art. 123 — Contenzioso

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d’appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall’ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

Art. 124 — Professioni sanitarie

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l’esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l’erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all’ammissione all’impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2. È trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per l’assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 125 — Ricerca scientifica

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;

b) la cooperazione scientifica internazionale.

Art. 126 — Profilassi internazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

Art. 127 — Riordino di strutture

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell’Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Capo II

Servizi sociali

Art. 128 — Oggetto e definizioni

1. Il presente Capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 129 — Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;

b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;

c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;

d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell’efficacia della spesa per le politiche sociali;

e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;

f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell’Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell’Unione europea;

g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l’accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;

h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;

i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell’ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;

l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;

n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 130 — Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle Regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Art. 131 — Conferimenti alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 129 e quelli trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 130.

2. Nell’ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso le Comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province.

Art. 132 — Trasferimento alle Regioni

1. Le Regioni adottano, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai Comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle Regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai Comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferiti alle Regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

a) la cooperazione sociale;

b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);

c) il volontariato.

Art. 133 — Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".

2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all’articolo 128 del presente decreto legislativo.

3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

4. All’articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 134 — Soppressione delle strutture ministeriali

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

Capo III

Istruzione scolastica

Art. 135 — Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 136 — Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l’insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l’altro:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l’attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;

c) l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;

d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell’esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;

e) l’adozione, nel quadro dell’organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al Governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Art. 137 — Competenze dello Stato

1. Restano allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all’articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell’ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

Art. 138 — Deleghe alle Regioni

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell’amministrazione centrale e periferica, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all’accademia nazionale d’arte drammatica, all’accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139 — Trasferimenti alle Province ed ai Comuni

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 140 — Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 141 — Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all’orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o Comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull’attività privata di formazione professionale.

3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".

4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle Regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell’articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

Art. 142 — Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l’indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

c) l’individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l’analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l’occupazione;

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d’assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l’istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all’estero;

i) l’istituzione e l’autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all’articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-Regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d’intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche Comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l’approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell’attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle Regioni con il supporto dell’ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 143 — Conferimenti alle Regioni

1. Sono conferiti alle Regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall’articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-Regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l’integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la Regione attribuisce, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

Art. 144 — Trasferimenti alle Regioni

1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai sensi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione:

a) la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l’istituzione, la vigilanza, l’indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall’approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di cui all’articolo 141.

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell’anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 145 — Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle Regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all’articolo 144 è trasferito alle Regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 146.

Art. 146 — Riordino di strutture

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e dell’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all’articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente Capo.

Art. 147 — Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Capo V

Beni e attività culturali

Art. 148 — Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;

g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 149 — Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono all’attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l’integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull’esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d’urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all’articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l’aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l’autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nell’attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le Regioni, le Province e i Comuni possono formulare proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all’acquisto ai sensi dell’articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla Regione, Provincia o Comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

Art. 150 — La gestione

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell’articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni, alle Province o ai Comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all’articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l’autonomo esercizio delle attività concernenti:

a) l’organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d’uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l’integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all’articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all’individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell’esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l’ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.

7. Le Regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell’individuazione di eventuali modifiche dell’elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

Art. 151 — Biblioteche pubbliche statali universitarie

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell’ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 152 — La valorizzazione

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l’istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l’organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l’organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l’organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l’organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 153 — La promozione

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l’istituzione di organismi analoghi a quello di cui all’articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l’organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l’equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l’organizzazione di iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all’impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 154 — Commissione per i beni e le attività culturali

1. È istituita in ogni Regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla Regione; due dall’associazione regionale dei Comuni; uno dall’associazione regionale delle Province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 155 — Funzioni della commissione

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull’attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Capo VI

Spettacolo

Art. 156 — Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un’ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all’estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;

c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;

e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;

f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;

h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

l) autorizza l’apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;

n) programma e promuove, unitamente alle Regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l’insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Capo VII

Sport

Art. 157 — Competenze in materia di sport

1. L’elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle Regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall’autorità di Governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall’autorità di Governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull’Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell’Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell’organo di amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO -
DOCUMENTAZIONE

Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

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