N.4 1998 - ANNO XIX - luglio/agosto

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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO -
DOCUMENTAZIONE

Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

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Titolo II

Sviluppo economico e attività produttive

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 11 — Ambito di applicazione

1. In attuazione della delega conferita dall’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle Regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Capo II

Artigianato

Art. 12 — Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

Art. 13 — Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. In materia di artigianato sono conservate all’amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;

b) eventuali cofinanziamenti, nell’interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell’artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d’intesa con la Regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d’intesa con la Regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

Art. 14 — Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell’artigianato, come definita nell’articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 13.

Art. 15 — Agevolazioni alle imprese artigiane

1. Le Regioni provvedono all’incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l’estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 16 — Abrogazioni

1. All’articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

2. È abrogato l’articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell’articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".

3. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.

4. È abrogato l’articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Capo III

Industria

Art. 17 — Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all’articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 18 — Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all’articolo 20 del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l’impianto e l’esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell’articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l’autorizzazione alla fabbricazione, all’importazione e all’esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l’importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l’autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa Comunitaria;

m) l’amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all’industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l’accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all’industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l’esigenza di assicurare un’adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza StatoRegioni;

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell’esistenza di fondi regionali di garanzia, le Regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l’applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

u) l’individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell’azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l’attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l’imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l’attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell’intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l’assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all’esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l’attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

Art. 19 — Conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali

1. Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell’industria, come definita nell’articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 18 e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l’attuazione di interventi dell’Unione europea salvo quanto disposto dall’articolo 18.

2. Salvo quanto previsto nell’articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle Regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi Comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l’incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell’internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell’occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l’accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le Regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna Regione può proporre l’adozione di criteri differenziati per l’attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell’articolo 18.

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria saranno erogati dalle Regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle Regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle Regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia Comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell’articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Art. 20 — Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

Art. 21 — Semplificazioni e liberalizzazioni

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l’apertura e l’ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia Comunicato all’interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 22 — Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia Comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l’esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l’eventuale provvedimento di diniego deve essere Comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) l’esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all’articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l’eventuale provvedimento di diniego deve essere Comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all’articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l’eventuale provvedimento di diniego deve essere Comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l’esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all’articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l’esercizio dell’attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all’ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

Capo IV

Conferimenti ai Comuni e sportello unico per le attività produttive

Art. 23 — Conferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall’articolo 19, le Regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le Province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L’assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità organizzative di cui all’articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 24 — Principi organizzativi per l’esercizio delle funzioni amministrative

in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I Comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 25 — Procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive è unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l’interessato di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l’interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l’impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell’obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del Comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all’impresa, con la presenza dei tecnici dell’unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l’autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 26 — Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Art. 27 — Esclusioni

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d’armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 25.

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 28 — Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Art. 29 — Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la ricerca scientifica in campo energetico;

b) le determinazioni inerenti l’importazione, l’esportazione e lo stoccaggio di energia;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia;

d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia prodotta, distribuita e consumata;

e) la vigilanza sull’Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);

f) l’impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

g) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l’esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all’articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;

m) l’imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

n) l’attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi Comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le Regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la Regione interessata. In mancanza dell’intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l’articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell’Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

Art. 30 — Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell’articolo 31.

2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle Regioni, resta ferma la funzione d’indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all’articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell’ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole Regioni. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le Regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell’1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le Regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

Art. 31 — Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

a) la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia;

c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Capo VI

Miniere e risorse geotermiche

Art. 32 — Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

Art. 33 — Funzioni e compiti riservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;

b) l’approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;

c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;

d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all’estero, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi all’industria mineraria;

e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le Regioni interessate;

g) l’inventario delle risorse geotermiche;

h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;

l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le Regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

n) il riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

Art. 34 — Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle Regioni, che le esercitano nell’osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle Regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle Regioni la concessione e l’erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. È altresì delegata alle Regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell’articolo 33, lettera i).

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell’articolo 33, lettera c).

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante Comunicazione all’autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei Comuni, i quali trasmettono all’autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle Regioni ai sensi del presente articolo.

Art. 35 — Valutazione di impatto ambientale

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all’articolo 34 provvedono le Regioni, sentiti i Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall’entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

Art. 36 — Abrogazioni

1. Dalla data dell’attuazione delle deleghe previste all’articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.

Capo VII

Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

Art. 37 — Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle Regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le Regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall’articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all’articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della Regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 38 — Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l’approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la vigilanza sull’attività dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) l’emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull’attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;

f) la tenuta dell’elenco dei segretari generali, l’iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le funzioni concernenti:

a) l’istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

c) l’emanazione delle norme di attuazione dell’articolo 12, commi 1 e 2, e dell’articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

3. Su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;

c) la determinazione delle modalità per l’elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

Capo VIII

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 39 — Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l’arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l’attività di commercio all’ingrosso, commercio al minuto, l’attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l’attività di commercio su aree pubbliche, l’attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

Art. 40 — Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le Regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 41 — Conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali

1. Sono trasferite alle Regioni e ai Comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall’articolo 40.

2. Sono trasferite in particolare alle Regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, sentito il Comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d’intesa con i Comuni interessati;

c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell’articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell’associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l’erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l’organizzazione, anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l’estero, di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le Comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le Regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i Comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 1, lettera e).

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente Capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

Art. 42 — Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni dell’articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell’articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell’articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato come organo competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell’abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Capo IX

Turismo

Art. 43 — Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 44 — Funzioni e compiti conservati allo Stato

Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell’interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Art. 45 — Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell’articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 44.

Art. 46 — Abrogazioni

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Nel comma 6 dell’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

a) al comma 1 dell’articolo 17-bis, aggiunto dall’articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;

b) è abrogato l’articolo 123.

4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Nella tabella C, costituente l’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.

6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) legge 15 maggio 1986, n. 192;

b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.

7. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

Capo X

Disposizioni Comuni

Art. 47 — Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa Comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

Art. 48 — Conferimento di funzioni alle Regioni

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle Regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l’altro, le funzioni relative:

a) all’organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le Regioni possono avvalersi anche dell’ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 49 — Agevolazioni di credito

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

3. La determinazione dei tassi minimi d’interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all’agevolazione dell’accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o Comunitaria.

Capo XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 50 — Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali

e attribuzione di beni e risorse

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all’Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO -
DOCUMENTAZIONE

Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

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