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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
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Titolo II
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 11 Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega conferita dallarticolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle
Regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie
funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da
qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare,
oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato",
"industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche",
"ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura",
"fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di
organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione
allesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
Capo II
Artigianato
Art. 12 Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"artigianato", così come definita dallarticolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni
amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con
particolare riguardo alle imprese artistiche.
Art. 13 Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. In materia di artigianato sono conservate
allamministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di
quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nellinteresse
nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dellartigianato, secondo
criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, dintesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato,
dintesa con la Regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di
cui allarticolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati
tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata. In tali casi lo
Stato, dintesa con la Regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici
regionali di cui allarticolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione
dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.
Art. 14 Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia dellartigianato, come definita
nellarticolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dellarticolo 13.
Art. 15 Agevolazioni alle imprese artigiane
1. Le Regioni provvedono allincentivazione delle
imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle
amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente
decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, lestensione alle
imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque
denominati.
Art. 16 Abrogazioni
1. Allarticolo 127, comma primo, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli
orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. È abrogato larticolo 111 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del
regolamento per lesecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nellarticolo 243, comma primo,
del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le
parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli
esercenti industrie od arti affini".
3. È abrogato larticolo 3 del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.
Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.
4. È abrogato larticolo 12 della legge 8 agosto
1985, n. 443.
Capo III
Industria
Art. 17 Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla
lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di
semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative
alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in
base allarticolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione
vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attività di
erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con
esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle
attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
Art. 18 Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto
previsto allarticolo 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attività
industriali ai sensi dellarticolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di
misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei
consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano
pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per
limpianto e lesercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi
dellarticolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare,
ivi comprese le funzioni concernenti lautorizzazione alla fabbricazione,
allimportazione e allesportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, limportazione, il deposito, la
vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i
fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle
munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e
lautorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il
divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi,
nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti
dalla normativa Comunitaria;
m) lamministrazione straordinaria delle imprese in
crisi, ai sensi dellarticolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la
concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi, benefici di qualsiasi genere allindustria, per la raccolta di dati e di
informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione
degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per laccesso al credito agevolato
alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei
beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi, benefici di qualsiasi genere allindustria, nei casi di cui alle lettere
seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di
attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
lesigenza di assicurare unadeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali
attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
dintesa con la Conferenza StatoRegioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di
contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo
disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata
e del fondo speciale rotativo per linnovazione tecnologica ai sensi della legge 17
febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui
allarticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con
delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dellesistenza di
fondi regionali di garanzia, le Regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio
intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui allarticolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione
dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la
determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al
contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine
utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per lapplicazione e il distacco del
contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi
dellarticolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) lindividuazione, sentita la Conferenza unificata,
delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la
programmazione e la vigilanza sul complesso dellazione di intervento pubblico nelle
aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il
coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse
nazionale ai sensi di quanto previsto dallarticolo 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di
programma, definite dallarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) lattuazione delle misure di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 215, per limprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per
limprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
aa) lattuazione delle misure di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, per la disciplina organica dellintervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle
attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni, ad
eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai
soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che
possono svolgere le Regioni e gli enti locali, ai sensi dellarticolo 1, comma 6,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti
concernenti:
a) lassicurazione, la riassicurazione ed il
finanziamento dei crediti allesportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse
o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società
italiane a gare internazionali;
d) lattività promozionale di rilievo nazionale,
attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
Art. 19 Conferimento di funzioni alle Regioni e agli
enti locali
1. Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia dellindustria, come definita
nellarticolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dellarticolo 18 e non
attribuite alle Province e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
ai sensi del presente articolo e dellarticolo 20. Tra le funzioni delegate sono
comprese anche le funzioni amministrative concernenti lattuazione di interventi
dellUnione europea salvo quanto disposto dallarticolo 18.
2. Salvo quanto previsto nellarticolo 18, comma 1,
lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle
Regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere allindustria, ivi compresi quelli per le
piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi Comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali,
per lincentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno
agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo
della commercializzazione e dellinternazionalizzazione delle imprese, per lo
sviluppo delloccupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate
ineriscono anche laccertamento di speciali qualità delle imprese, che siano
richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre,
gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e
lerogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate
dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione
negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regioni ed enti locali anche in ordine
alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le Regioni attivano forme di
cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste
dallarticolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ciascuna Regione può proporre ladozione di criteri
differenziati per lattuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui
alla lettera aa) del comma 1 dellarticolo 18.
5. Salvo quanto previsto dallarticolo 18, comma 1,
lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato
destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere allindustria saranno erogati dalle Regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle Regioni sono
ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo
norme stabilite da ciascuna Regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col
Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato previste in relazione
a funzioni conferite alle Regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta della Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti
anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale
previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal
presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative
relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette
attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista
dallarticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia Comunicato
allinteressato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che
può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della
legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a
compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i
quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il
relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dellarticolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di
collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti
e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da
attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati
abilitati.
12. Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle
amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente
decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti.
Art. 20 Funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli
uffici provinciali per lindustria, il commercio e lartigianato, ivi comprese
quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del
consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di
controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di
cui al comma 1.
Art. 21 Semplificazioni e liberalizzazioni
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per lapertura e
lampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio
1976, n. 350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e
operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido,
fecole e derivati, ai sensi dellarticolo 1 del decreto del Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato 31 maggio 1989, si intende
concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia Comunicato
allinteressato il provvedimento di diniego, ai sensi dellarticolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 22 Liberalizzazioni e semplificazioni
concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi
dellarticolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende
assentito, conformemente alla disciplina prevista dallarticolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia Comunicato allinteressato il provvedimento di
diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) lesercizio dei mulini per la macinazione dei
cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui
alla legge 7 novembre 1949, n. 857; leventuale provvedimento di diniego deve essere
Comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento
emanato ai sensi dellarticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) lesercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e
le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui allarticolo 3 della legge 31 luglio
1956, n. 1002; leventuale provvedimento di diniego deve essere Comunicato nel
termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai
sensi dellarticolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del
materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui
allarticolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; leventuale provvedimento di
diniego deve essere Comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere
ridotto con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività
lesercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei
registri camerali:
a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento
e manutenzione di impianti di cui allarticolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui allarticolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n.
82;
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 122.
4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività
lesercizio dellattività relativa alla fabbricazione e alla gestione di
depositi allingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente
assoggettato a licenza camerale.
Capo IV
Conferimenti ai Comuni e sportello unico per le attività
produttive
Art. 23 Conferimento di funzioni ai Comuni
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, lampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nellambito delle funzioni conferite in materia di
industria dallarticolo 19, le Regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche attraverso le Province, al coordinamento e al
miglioramento dei servizi e dellassistenza alle imprese, con particolare riferimento
alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di
aree industriali. Lassistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione,
anche in via telematica, delle informazioni concernenti linsediamento e lo
svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e allattività
delle unità organizzative di cui allarticolo 24, nonché nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e
fiscale a favore delloccupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.
Art. 24 Principi organizzativi per lesercizio
delle funzioni amministrative
in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma
associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui allarticolo 23,
assicurando che ununica struttura sia responsabile dellintero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al
fine di garantire a tutti gli interessati laccesso, anche in via telematica, al
proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e
il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,
nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I Comuni possono stipulare convenzioni con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello
unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui
possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti
darea, laccordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione
dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del
contratto.
Art. 25 Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di
autorizzazione allinsediamento di attività produttive è unico. Listruttoria
ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e
della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti
ai sensi dellarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai
seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento
alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per linteressato di ricorrere
allautocertificazione per lattestazione, sotto la propria responsabilità,
della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per linteressato, inutilmente decorsi i
termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare limpianto in
conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto
ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione
edilizia;
e) previsione dellobbligo della riduzione in pristino
nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od
omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del Comune, nella
qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla
lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il
provvedimento ai sensi dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi
quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso,
ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti
abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto
allimpresa, con la presenza dei tecnici dellunità organizzativa, entro i
termini stabiliti; lautorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni
competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsabilità previste dalla legge.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione.
Art. 26 Aree industriali e aree ecologicamente
attrezzate
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate,
dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute,
della sicurezza e dellambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di
gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate
da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto
dallarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dallarticolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi
nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti
produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati
dallacquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi
presenti.
2. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree di
cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti,
anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano
gli enti locali interessati.
Art. 27 Esclusioni
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di
valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano
utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale
darmamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e
stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei
rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dellarticolo 25.
Capo V
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia
Art. 28 Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e
distribuzione di qualunque forma di energia.
Art. 29 Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti
lelaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica
energetica nazionale, nonché ladozione degli atti di indirizzo e coordinamento per
una articolata programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti limportazione,
lesportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
conservazione e distribuzione dellenergia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dellenergia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sullEnte nazionale per le nuove
tecnologie, lenergia e lambiente (ENEA);
f) limpiego di materiali radioattivi o macchine
radiogene;
g) la costruzione e lesercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che
producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione
superiore a 150 KV, lemanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di
elettrodotti, il rilascio delle concessioni per lesercizio delle attività
elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e
gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali
di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio
energetico, nonché le competenze di cui allarticolo 18, comma 1, lettere n) e o),
in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo,
gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le
materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di
protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi
comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) limposizione delle scorte petrolifere obbligatorie
ai sensi delle norme vigenti;
n) lattuazione sino al suo esaurimento, del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno di cui allarticolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da
parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, lelaborazione, lanalisi e la
diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi Comunitari,
finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le
Regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo
Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e
di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini
energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica
per uso idroelettrico. Fino allentrata in vigore delle norme di recepimento della
direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono
rilasciate dallo Stato dintesa con la Regione interessata. In mancanza
dellintesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2,
larticolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il
coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dellUnione europea
sono adottati sentita la Conferenza unificata.
Art. 30 Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in
tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili,
allelettricità, allenergia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano
riservate allo Stato ai sensi dellarticolo 29 o che non siano attribuite agli enti
locali ai sensi dellarticolo 31.
2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli
articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli
concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per
quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991
trasferite alle Regioni, resta ferma la funzione dindirizzo ai sensi
dellarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui allarticolo 12 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale
sede sono vincolanti ai fini dellammissibilità delle iniziative al finanziamento da
parte delle singole Regioni. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi
beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di
attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle
attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio
1991, n. 10, le Regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio,
almeno la quota dell1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi
dellarticolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei
compiti attribuiti agli enti locali per lattuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le
attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati
nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. Le Regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
rispettivi territori.
Art. 31 Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a
quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in
materia di controllo sul risparmio energetico e luso razionale dellenergia e
le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle Province,
nellambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici
regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e ladozione dei programmi di
intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) lautorizzazione alla installazione ed
allesercizio degli impianti di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti
termici.
Capo VI
Miniere e risorse geotermiche
Art. 32 Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di
coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le
funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.
Art. 33 Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) lapprovazione di disciplinari-tipo per gli aspetti
di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni
e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti
con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca
mineraria allestero, la raccolta e lelaborazione dei dati relativi
allindustria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica
mineraria nazionale ed i relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite
le Regioni interessate;
g) linventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi
per il diploma di cui allarticolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dallarticolo 20 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da
corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano
stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di
riassetto ambientale che le Regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la
concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei
dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dellidoneità dei prodotti
esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Art. 34 Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello
Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali
solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle Regioni, che le
esercitano nellosservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore
minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresì delegate alle Regioni le funzioni di
polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei
distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle
risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle Regioni la concessione e
lerogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei
titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di
risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi
dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.
4. È altresì delegata alle Regioni la determinazione
delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dellarticolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle
concessioni sono devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali provvedono
altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dellarticolo 33,
lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei
titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante Comunicazione
allautorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al
Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato per i compiti di
spettanza di questo.
7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione
delle imprese nei confronti dei Comuni, i quali trasmettono allautorità regionale
le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali
previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle Regioni ai
sensi del presente articolo.
Art. 35 Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui allarticolo 34
provvedono le Regioni, sentiti i Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, a decorrere dallentrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
Art. 36 Abrogazioni
1. Dalla data dellattuazione delle deleghe previste
allarticolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395.
Capo VII
Ordinamento delle camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura
Art. 37 Vigilanza sulle camere di commercio,
industria artigianato e agricoltura
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla
determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende
speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le
unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 4 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta ogni anno al
Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i
programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle
relazioni trasmesse dalle Regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le Regioni esercitano il controllo sugli organi
camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso
lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dallarticolo 5 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto allarticolo 38, comma 1, lettera e),
del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della
Regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato.
Art. 38 Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative
concernenti:
a) lapprovazione dello statuto, e relative modifiche,
dellUnione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sullattività dellUnione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) lemanazione, con regolamento adottato ai sensi
dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione
dellarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del
registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei
diritti di segreteria sullattività certificatoria svolta e sulla iscrizione in
ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi
di ordine pubblico;
f) la tenuta dellelenco dei segretari generali,
liscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi
dellarticolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa
intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le funzioni concernenti:
a) listituzione delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura derivanti dallaccorpamento delle circoscrizioni
territoriali di due o più camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da
parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi
camerali;
c) lemanazione delle norme di attuazione
dellarticolo 12, commi 1 e 2, e dellarticolo 14, comma 1, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e,
rispettivamente, della giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti
materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota
destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione
dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalità per lelezione
diretta dei consigli camerali, ai sensi dellarticolo 12, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
Capo VIII
Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio
Art. 39 Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere
e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il
commercio, la cultura, larte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di
una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento
rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia
"commercio" ricomprendono lattività di commercio allingrosso,
commercio al minuto, lattività di somministrazione al pubblico di bevande e
alimenti, lattività di commercio su aree pubbliche, lattività di commercio
dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le
attività concernenti la promozione dellassociazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio e lassistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre
nel settore del commercio.
Art. 40 Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto
legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le Regioni interessate, dei
tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 19, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 41 Conferimento di funzioni alle Regioni e agli
enti locali
1. Sono trasferite alle Regioni e ai Comuni tutte le
funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato
dallarticolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio
dellautorizzazione allo svolgimento, sentito il Comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari,
dintesa con i Comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche;
d) le competenze già delegate ai sensi dellarticolo
52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dellassociazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio, nonché lassistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e lerogazione di ogni tipo di
ausilio finanziario;
g) lorganizzazione, anche avvalendosi
dellIstituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione
professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con lestero, di
cui allarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata e
nelle zone montane anche attraverso le Comunità montane, le funzioni amministrative
concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le Regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti
i Comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni
di cui al presente Capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di
cui al comma 2, lettera b).
Art. 42 Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni dellarticolo 60,
comma 10, del decreto del Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato 4 agosto 1988, n. 375, dellarticolo 23, comma 6, del decreto
del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 4 giugno 1993, n.
248, dellarticolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in
cui individuano lufficio provinciale dellindustria, del commercio e
dellartigianato come organo competente per lirrogazione delle sanzioni
pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per
effetto dellabrogazione delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Capo IX
Turismo
Art. 43 Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia
"turismo ed industria alberghiera", così come definita dallarticolo 56
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni
attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le
sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche
finalità, a favore delle imprese turistiche.
Art. 44 Funzioni e compiti conservati allo Stato
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi
e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse
linee guida sono contenute in un documento approvato, dintesa con la Conferenza
Stato-Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei
consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo
più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è
trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente
le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di
cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di
competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema
turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nellinteresse nazionale, di
programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Art. 45 Conferimento di funzioni alle Regioni
1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita
nellarticolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dellarticolo 44.
Art. 46 Abrogazioni
1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 3, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dellarticolo 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dellarticolo 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dellarticolo 17-bis, aggiunto
dallarticolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il
numero 123 e la virgola successiva;
b) è abrogato larticolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento
per lesecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente lallegato 1 al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o
disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. Larticolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente
agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di
spettacolo viaggiante.
Capo X
Disposizioni Comuni
Art. 47 Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai
sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi
generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa Comunitaria, di
norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche
merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le
condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le
strutture ricettive.
Art. 48 Conferimento di funzioni alle Regioni
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle Regioni,
disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra laltro, le
funzioni relative:
a) allorganizzazione ed alla partecipazione a fiere,
mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire
lincremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la
distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di
altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di
consorzi agroalimentari, come individuati dallarticolo 10, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di
consorzi turistico-alberghieri, come individuati dallarticolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed allattuazione di ogni
altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nellesercizio delle funzioni amministrative di cui
al comma 1, le Regioni possono avvalersi anche dellICE e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Art. 49 Agevolazioni di credito
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite
o delegate alle Regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti
ogni tipo di intervento per agevolare laccesso al credito nei limiti massimi
stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti
di credito, la determinazione dei criteri dellammissibilità al credito agevolato ed
i controlli sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti
organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e
intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e
finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi dinteresse
agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dellarticolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del
presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei
provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di
assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati allagevolazione
dellaccesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o Comunitaria.
Capo XI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 50 Accorpamenti e soppressioni di strutture
amministrative e statali
e attribuzione di beni e risorse
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
uffici provinciali per lindustria, il commercio e lartigianato. Sono, inoltre,
soppressi gli uffici periferici già appartenenti allAgenzia per la promozione dello
sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni
previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottarsi ai sensi dellarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente
articolo viene stabilita in modo da assicurare che leffettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo
esplicita diversa previsione nel presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici
metrici provinciali e degli uffici provinciali per lindustria, il commercio e
lartigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
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