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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
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Titolo III
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo I
Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e
infrastrutture
Art. 51 Oggetto
1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle
Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di
"territorio e urbanistica", "protezione della natura e dellambiente,
tutela dellambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse
idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità",
"trasporti" e "protezione civile".
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione I - Linee fondamentali dellassetto del
territorio nazionale
Art. 52 Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla
identificazione delle linee fondamentali dellassetto del territorio nazionale con
riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al
sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del
Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con lUnione europea di cui allarticolo 1,
comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di
assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono
esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. Allarticolo 81, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.
Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e
bellezze naturali
Art. 53 Funzioni soppresse
Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore
dei lavori pubblici ai sensi dellarticolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui
progetti e le questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori
pubblici ai sensi dellarticolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di
piani territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dellalbo degli
esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di
ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e
regionali di vigilanza per ledilizia popolare ed economica.
Art. 54 Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dellarticolo
3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) allosservatorio e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui
allarticolo 52, allabusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei
dati forniti dai Comuni;
b) allindicazione dei criteri per la raccolta e
linformatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per
quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più
agevole lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale
per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al
mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle
leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano
che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
Art. 55 Localizzazione di opere di interesse statale
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di
interesse di amministrazioni diverse dalle Regioni e dagli enti locali sono attivate
previa presentazione alla Regione, ogni anno, da parte dellamministrazione
interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella
propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici
vigenti conseguente allapprovazione di progetti di opere e interventi pubblici,
lamministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno
specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dellopera o
dellintervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio
comunale.
Art. 56 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi
dellarticolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni
amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente
sezione.
Art. 57 Pianificazione territoriale di coordinamento
e pianificazioni di settore
1. La Regione, con legge regionale, prevede che il piano
territoriale di coordinamento provinciale di cui allarticolo 15 della legge 8 giugno
1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della
protezione della natura, della tutela dellambiente, delle acque e della difesa del
suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche
statali, competenti.
2. In mancanza dellintesa di cui al comma 1, i piani
di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva
normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dallarticolo
149, comma 6, del presente decreto legislativo.
Art. 58 Riordino e soppressione di strutture
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo
9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale
presso il Ministero dei lavori pubblici.
Sezione III - Edilizia residenziale pubblica
Art. 59 Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti
relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalità di
carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel
quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio
abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
c) al concorso, unitamente alle Regioni ed agli altri enti
locali interessati, allelaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica
aventi interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito
lOsservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire laccesso
al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.
Art. 60 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai
sensi dellarticolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee dintervento e
degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate
al settore;
c) alla gestione e allattuazione degli interventi,
nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche
attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per lassegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale destinati allassistenza abitativa, nonché
alla determinazione dei relativi canoni.
Art. 61 Disposizioni finanziarie
1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole
Regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per
ledilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di
impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
b) dallarticolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dellarticolo 1, dai
commi undicesimo e dodicesimo dellarticolo 2 e dallarticolo 21, quinquies del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94;
d) dal comma settimo dellarticolo 3 del decreto-legge
7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dellarticolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67;
f) dal comma 1 dellarticolo 2 della legge 17 febbraio
1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle
Regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
b) dallarticolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dellarticolo 1 e dal
comma 12 dellarticolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dallarticolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dellarticolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
3. Lerogazione dei fondi di cui allarticolo 10
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è
stato prorogato dallarticolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
dallarticolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla
Cassa depositi e prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a
ciascuna Regione attribuite.
4. Le Regioni possono utilizzare le eventuali economie
sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul
fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle
seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente
articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dellarticolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dellarticolo 18 della legge 17
febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite
con il presente decreto legislativo sono devolute alle Regioni contestualmente alla data
del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio
dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui
allarticolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la
Conferenza unificata.
Art. 62 Riordino e soppressione di strutture
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo
9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per ledilizia residenziale
pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente allavvenuto
trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui allarticolo 63 del
presente decreto legislativo:
a) il Comitato per ledilizia residenziale pubblica
(CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente
di documentazione.
Art. 63 Criteri e modalità per il trasferimento
alle Regioni
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla
Conferenza Stato-Regioni, di cui allarticolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i
criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle Regioni.
Raggiunta lintesa, sono attivati accordi di programma tra la competente
amministrazione dello Stato e ciascuna Regione per rendere operativo il trasferimento
stesso, tenendo conto della necessità di garantire lefficacia delle procedure in
essere.
2. In ogni caso lintero processo di trasferimento
deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 64 Patrimonio edilizio
1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito
lassetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di
proprietà degli enti locali.
Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e
conservazione dei registri immobiliari
Art. 65 Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni
generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione
delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure
ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali,
delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di
eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dellannullamento dei carichi
connessi a tali imposte;
f) allindividuazione di metodologie per
lesecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e
cartografie catastali;
g) al controllo di qualità delle informazioni, e al
monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento
operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e consentendo laccesso ai dati ai soggetti interessati.
Art. 66 Funzioni conferite agli enti locali
1. Sono attribuite, ai sensi dellarticolo 4, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai Comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli
atti del Catasto terreni e del Catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli
estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dallarticolo 65, lettera
h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi
calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono
essere esercitate dalle Comunità montane dintesa con i Comuni componenti.
Art. 67 Organismo tecnico
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g)
e h) del comma 1 dellarticolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo
Stato e di quelle attribuite ai Comuni, si provvede attraverso listituzione, con i
decreti legislativi di cui allarticolo 9 del presente decreto legislativo, di un
apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e
dei Comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e
speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, allelaborazione di
osservazioni geodetiche e allesecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche
e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le Regioni,
le Province e i Comuni, anche attraverso alle Comunità montane, avvalendosi di norma
dellorganismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i Comuni
possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con
lorganismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono
corrispondenti funzioni a livello centrale.
Capo III
Protezione della natura e dellambiente, tutela
dellambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione
della fauna e della flora
Art. 68 Funzioni
1. È soppresso il programma triennale per la tutela
dellambiente.
Art. 69 Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela
dellambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle
direttive Comunitarie relative alla tutela dellambiente e alla conseguente
definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione
nellordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree
naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di
importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della
fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa
Comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dellambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e allosservazione
della qualità dellambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard,
obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un
livello adeguato di tutela dellambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione
in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) allesercizio dei poteri statali di cui
allarticolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) allacquisto, al noleggio e allutilizzazione
di navi e aerei speciali per interventi di tutela dellambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dellelenco delle specie
cacciabili, ai sensi dellarticolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) allindicazione delle specie della fauna e della
flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
m) allautorizzazione in ordine allimportazione
e allesportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) allelencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) alladozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dellarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
come risultano modificate dallarticolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n.
137, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino allattuazione degli
accordi di programma di cui allarticolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le
Regioni, le funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di
sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del
danno ambientale;
d) alla protezione dellambiente costiero.
3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di
vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate allesercizio delle
funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza
sullAgenzia nazionale per la protezione dellambiente (ANPA) e
sullIstituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono
esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono
esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Art. 70 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone
costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e
detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di
importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, lautorizzazione alla
detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
(CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale
dello Stato, salvo quelle necessarie allesercizio delle funzioni di competenza
statale.
Art. 71 Valutazione di impatto ambientale
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)
sono di competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe
più Regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e
nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante
impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello
Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente
sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle
Regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo
allo Stato è subordinato, per ciascuna Regione, alla vigenza della legge regionale della
VIA, che provvede alla individuazione dellautorità competente nellambito del
sistema delle Regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra
autorità competente e soggetto proponente.
Art. 72 Attività a rischio di incidente rilevante
1. Sono conferite alle Regioni le competenze amministrative
relative alle industrie soggette agli obblighi di cui allarticolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ladozione di provvedimenti
discendenti dallistruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione
di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano lesigenza di
interventi di salvaguardia dellambiente e della popolazione e di risanamento
ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. Le Regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dellistruttoria
e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente alladozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione
dellAgenzia regionale protezione ambiente di cui allarticolo 3 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
Art. 73 Ulteriori conferimenti alle Regioni in
conseguenza di soppressione di funzioni statali
1. Sono altresì conferite alle Regioni, in conseguenza
della soppressione del programma triennale di difesa dellambiente ai sensi
dellarticolo 68 le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorità dellazione
ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra
i vari interventi.
2. Qualora lattuazione dei programmi regionali di
tutela ambientale richieda liniziativa integrata e coordinata con
lamministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con
intesa, accordo di programma o convenzione.
3. È conferita, previa intesa, alla Regione Sardegna
lattuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di
salvaguardia del litorale e delle zone umide nellarea metropolitana di Cagliari di
cui allarticolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La Regione Sardegna
succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle
relative risorse finanziarie.
Art. 74 Disciplina delle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale
1. Larticolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è
abrogato.
2. Le Regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi
territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri
ecologici nei corpi idrici, nellatmosfera e nel suolo che comportano rischio per
lambiente e la popolazione.
3. Sulla base dellindividuazione di cui al comma 2,
le Regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione
ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le Regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2,
un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a
rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si
applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento
dellentrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva lefficacia dei provvedimenti adottati
in base allarticolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino allemanazione
della disciplina regionale e alladozione dei relativi strumenti di pianificazione.
Art. 75 Riordino di strutture
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo 9
del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per lambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale
di specie selvatiche di cui allarticolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n.
150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui
allarticolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Sezione II - Parchi e riserve naturali
Art. 76 Funzioni soppresse
1. È soppresso il programma triennale per le aree naturali
protette.
Art. 77 Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Lindividuazione, listituzione e la
disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e
ladozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali
della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.
Art. 78 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree
naturali protette non indicate allarticolo 77 sono conferite alle Regioni e agli
enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate,
sulla base di criteri stabiliti dintesa con la Conferenza Stato-Regioni, le riserve
statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Regioni o
enti locali.
Sezione III - Inquinamento delle acque
Art. 79 Funzioni soppresse
1. Sono soppressi i seguenti piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della
balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci
superficiali destinate alla potabilizzazione.
Art. 80 Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e
della costa marina dallinquinamento;
b) laggiornamento dellelenco delle sostanze
nocive che non si possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle
sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per
la formazione e laggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle
acque e delle sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalità tecniche generali,
delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
f) lemanazione di norme tecniche generali per la
regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie
concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di
misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi
inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per
lacquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e
lattuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle Regioni;
i) lelaborazione delle informazioni sulla qualità
delle acque destinate al consumo umano;
l) lorganizzazione dei dati conoscitivi relativi allo
scarico delle sostanze pericolose;
m) lelaborazione dei dati informativi sugli scarichi
industriali di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per
lelaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si
renda necessaria linstallazione di strumenti di controllo in automatico degli
scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi
operativi per azioni di inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il
monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la
qualità delle acque costiere, lidoneità alla balneazione nonché lidoneità
alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la
disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
s) lautorizzazione agli scarichi nelle acque del mare
da parte di navi e aeromobili.
2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative
allattuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi
di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui allarticolo 6 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successivamente modificato dallarticolo 8 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo
stesso dovrà essere verificato dintesa con la Conferenza StatoRegioni, per le
finalità di cui allarticolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di intervento per evitare o
eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse
dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione Comunitarie e nazionali sono
adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza
unificata.
Art. 81 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e
tra queste, in particolare:
a) la tenuta e laggiornamento dellelenco delle
acque dolci superficiali;
b) la tenuta e laggiornamento dellelenco delle
acque destinate alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sullimpiego,
sulla diffusione, sulla persistenza nellambiente e sulleffetto sulla salute
umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle
acque interne e costiere.
2. Sono altresì conferite alle Regioni interessate in
conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui
allarticolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei
piani regionali di risanamento delle acque.
Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed
elettromagnetico
Art. 82 Funzioni soppresse
1. È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità
dellaria.
Art. 83 Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualità
dellaria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni
di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità
dellaria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualità
dellaria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il
contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di
campionamento, criteri per lutilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e
criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali
le emissioni nellatmosfera o la qualità dellaria sono soggette a limiti o
valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1
dellarticolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche,
aventi rilievo ai fini dellinquinamento atmosferico, dei combustibili e dei
carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi
presenti;
h) alla determinazione dei criteri per lelaborazione
dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dellaria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione
degli inventari delle fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine
alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
m) allaccertamento delle caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi,
con riguardo alle emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei
criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla
tutela dellambiente esterno e dellambiente abitativo dallinquinamento
acustico;
o) al parere dei Ministri dellambiente e della
sanità, di intesa con la Regione interessata, previsto dallarticolo 17, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli
impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi
dellarticolo 29 del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e
l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 84 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e
83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
a) allindividuazione di aree regionali o, di intesa
tra le Regioni interessate, inter-regionali nelle quali le emissioni o la qualità
dellaria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione
allattuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dellabilitazione alla conduzione di
impianti termici compresa listituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e allaggiornamento degli inventari
delle fonti di emissione.
Sezione V - Gestione dei rifiuti
Art. 85 Funzioni e compiti mantenuti allo Stato
1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti,
esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti
radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e
accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22,
comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto
concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui allarticolo 29 del
presente decreto legislativo.
Capo IV
Risorse idriche e difesa del suolo
Art. 86 Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le
Regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico sono introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al
finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dellassetto
idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in
materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si
terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse Regioni, degli introiti di cui al
comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi
da parte delle Regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.
Art. 87 Approvazione dei piani di bacino
1. Ai fini dellapprovazione dei piani di bacino sono
soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore
dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-Regioni.
Art. 88 Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi
di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di
raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché
indirizzi volti allaccertamento, ricerca e studio degli elementi dellambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti
alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento
ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina delleconomia idrica e
per la protezione delle acque dallinquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla
scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della
razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi
plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle
emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato
come definito dallarticolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che
devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui allarticolo
8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da
quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio
a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa
comportare il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dallarticolo 17 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione
delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
dellutilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti
di cui allarticolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto
disposto dallarticolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche
volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di
derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dallarticolo 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed allaggiornamento dei criteri e
metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dallarticolo 5 della legge
5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le
componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli
articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) allindividuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali;
u) allesercizio dei poteri sostitutivi in caso di
mancata istituzione da parte delle Regioni delle autorità di bacino di rilievo
interregionale di cui allarticolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma
4 della stessa legge;
v) allemanazione della normativa tecnica relativa
alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere
assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti
a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio
e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa
delle coste;
bb) alla vigilanza sullEnte autonomo acquedotto
pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che
sono esercitate sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Art. 89 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi
dellarticolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non
espressamente indicate nellarticolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite
le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate
allarticolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento
di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.
2669, ivi comprese limposizione di limitazioni e divieti allesecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dellarea demaniale idrica, qualora
questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi dacqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai
corsi dacqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree
fluviali anche ai sensi dellarticolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla
applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata
degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le
funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca,
estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e allintroito dei
relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dallarticolo 29, comma 3, del
presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle
disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità
idriche di un corso dacqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dellarticolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. Qualora il corso dacqua riguardi il territorio di più Regioni la
nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.
2. Sino allapprovazione del bilancio idrico su scala
di bacino, previsto dallarticolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni
di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più Regioni sono
rilasciate dintesa tra le Regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine
di sei mesi dallistanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi
dellarticolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per
la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del
presente articolo sono esercitate dallo Stato, dintesa con le Regioni interessate,
nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e
ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono
esercitate in modo da garantire lunitaria considerazione delle questioni afferenti
ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di
interessare il territorio di più Regioni, lo Stato e le Regioni interessate stipulano
accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche
organizzative, di gestione.
Art. 90 Attività private sostitutive di funzioni
amministrative
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si
stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle
traverse, individuando quelle per le quali lapprovazione tecnica può essere
sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa
tecnica della progettazione e della costruzione.
Art. 91 Registro italiano dighe
1. Ai sensi dellarticolo 3, lettera d) della legge 15
marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico
nazionale e trasformato in Registro italiano dighe-RID, che provvede, ai fini della tutela
della pubblica incolumità, allapprovazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe
di ritenuta aventi le caratteristiche indicate allarticolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584.
2. Le Regioni e le Province autonome possono delegare al
RID lapprovazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere
altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dellarticolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori
pubblici dintesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti
lorganizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
suoi organi, allinterno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza
regionale.
Art. 92 Riordino di strutture
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo
9, sono ricompresi in particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti
in materie di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e lufficio del genio
civile per il Po di Parma;
c) lufficio per il Tevere e lAgro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le
funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dellarticolo 9
del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata,
al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo
nonché alladeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e
le Regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformità ai principi e agli
obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del
Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative
regionali competenti in materia.
Capo V
Opere pubbliche
Art. 93 Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilità dellattuazione dei programmi
operativi multiregionali dei quadri Comunitari di sostegno con cofinanziamento
dellUnione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione
degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo
costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed
edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al
finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili destinati a ospitare uffici dellamministrazione dello Stato, nel rispetto
delle competenze conferite alle Regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di
localizzazione e quanto previsto dallarticolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al
sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per lindividuazione delle zone
sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti
delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle
vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni
attualmente attribuite allAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici e
allOsservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1
sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Art. 94 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono delegate alle Regioni le funzioni relative alla progettazione,
esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui
allarticolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo
Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dellarticolo 93 del presente decreto
legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi
bellici o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche
non espressamente indicate nelle disposizioni dellarticolo 93 e del comma 1 del
presente articolo sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a) lindividuazione delle zone sismiche, la formazione
e laggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
b) lautorizzazione alla costruzione di elettrodotti
con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e lattività
consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) ledilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi
bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso
intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dallarticolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 95 Interventi di interesse nazionale in aree
urbane e metropolitane
1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1
dellarticolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dellarticolo 93, la
realizzazione delle opere di cui al comma 1 dellarticolo 94 dichiarate di interesse
nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane
è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al Comune capoluogo per le
opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla Provincia per le opere da realizzarsi
nel restante territorio dellarea urbana o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di
rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di
competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al
comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti
della Regione e della città metropolitana o, in assenza, del Comune capoluogo e della
Provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 96 Riordino di strutture
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo
9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dellamministrazione dello Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del
Ministero dei lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale delledilizia statale e dei
servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per
le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio
1970, n. 21.
Capo VI
Viabilità
Art. 97 Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di
grande Comunicazione di cui allarticolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) allelaborazione del piano decennale di grande
Comunicazione di cui allarticolo 2 della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorità di intervento
nellambito del piano decennale prevista dallarticolo 4 della legge n. 531 del
1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori,
lassunzione di partecipazioni, e lerogazione di contributi, previsti
dallarticolo 6 della legge n. 531 del 1982;
e) allunificazione dei sistemi di esazione dei
pedaggi autostradali, di cui allarticolo 14 della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di
garanzia di cui allarticolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in
concomitanza con la predi-sposizione del piano decennale, di cui allarticolo 15,
comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui allarticolo
15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi
nellambito del piano decennale di cui allarticolo 6 della legge 3 ottobre
1985, n. 526;
l) alla partecipazione in società per azioni con sede in
Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea
gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di
cui allarticolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello
Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui allarticolo 8, comma primo,
della legge 28 marzo 1968, n. 385;
n) allaffidamento a trattativa privata a
professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui
allarticolo 9 della legge n. 526 del 1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e
delle autostrade di cui allarticolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n.
59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere
tecnico-economico sullattività svolta nellesercizio precedente e sui
rilevamenti statistici di cui allarticolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di
vigilanza sulla costruzione di autostrade o sullesecuzione di lavori eccezionali di
cui allarticolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni
contratti da società concessionarie di cui allarticolo 3 della legge 24 luglio
1961, n. 729, e allarticolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Art. 98 Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla
programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale
nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che
congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dellarchivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi
dellarticolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della
salvaguardia della sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione
dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per lesposizione di pubblicità
lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sullesito
delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale ai sensi dellarticolo 1 del decreto legislativo n. 285 del
1992;
f) alla informazione dellopinione pubblica con
finalità prevenzionali ed educative ai sensi dellarticolo 1 del decreto legislativo
n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in
materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed
alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione
degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai
trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione
veicolare, ai sensi dellarticolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per
motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e
per esigenze di carattere militare.
2. Allindividuazione della rete autostradale e
stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dallentrata in vigore del
presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di
mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi
sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del
Consiglio dei ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia
di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai
criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
b) alladeguamento delle tariffe di pedaggio
autostradale;
c) allapprovazione delle concessioni di costruzione
ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione
delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali,
relativamente allesecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dellapplicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative
convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle
licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di
pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il
miglioramento della rete autostradale e stradale dinteresse nazionale. La
programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le Regioni
interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.
Art. 99 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi
dellarticolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste,
in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale,
compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza
sulle strade conferite.
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione
delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti
territoriali cui la funzione viene conferita, allEnte nazionale per le strade
(ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle Regioni le
funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle
Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale,
secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione,
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi
di programma tra le Regioni interessate.
Art. 100 Riordino di strutture
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo 9
del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, lANAS.
Art. 101 Trasferimento delle strade non comprese
nella rete autostradale
e stradale nazionale
1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio
statale ai sensi dellarticolo 822 del codice civile e non comprese nella rete
autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui allarticolo 98, comma 2, del presente decreto
legislativo, al demanio delle Regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui
allarticolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti
locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle
strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta
alle Regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la
fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze,
alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade
trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi
dellarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo VII
Trasporti
Art. 102 Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) allapprovazione degli organici delle ferrovie in
concessione;
b) allapprovazione degli organici delle gestioni
governative e dei bilanci delle stesse, allapprovazione dei modelli di contratti,
alla nomina dei consigli di disciplina;
c) allautorizzazione alla fabbricazione dei segnali
stradali;
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di
autoriparazione per lesecuzione delle revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di
esercizio di metropolitane e tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni
distintivi;
g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui
allarticolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori
di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.
Art. 103 Funzioni affidate a soggetti privati
1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:
a) allaccertamento medico della idoneità alla guida
degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli
professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione
della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui allarticolo
126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da
soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle
banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 104 Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto
pubblico di interesse nazionale, come individuati dallarticolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui allarticolo 4 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in
materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici,
ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e
inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad
impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dallarticolo 4, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di
interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di
interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata
previa intesa con le Regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale
e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di
merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
m) allalbo nazionale degli autotrasportatori con
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui allarticolo 1, comma 4, e
articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran
turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e
loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro
italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, lIstituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione
sui laghi Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la
gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere
edilizie a servizio dellattività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e
fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da
diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico
delle navi e delle unità da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione
marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico
marittimo denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e
gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei
titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di
formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla
individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dellEnte nazionale per
laviazione civile e del dipartimento dellaviazione civile previste
dallarticolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le Regioni
interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la
trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e
allassegnazione della cassa integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dellarchivio nazionale dei veicoli e
dei veicoli depoca e dellanagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro
rimorchi;
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione
professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà
dei veicoli e delle successive variazioni nellarchivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore
e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma
3 dellarticolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di
veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle
imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di
circolazione per ciclomotori;
pp) allutilizzazione del pubblico demanio marittimo e
di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.
Art. 105 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le
funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente Capo e non attribuite alle
autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare,
conferite alle Regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dellautorizzazione alluso in
servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) allestimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo
regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dellattività portuale;
f) al conferimento di concessioni per linstallazione
e lesercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle
intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1
dellarticolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera
nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2
dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica
sullattività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti
di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dellidoneità
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per lesecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
e) al controllo sullosservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dellautotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per lautotrasporto di merci
per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali
di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e
dellidoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni
dellalbo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle Regioni ai sensi del comma
2 dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe
alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e
infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le Regioni e
gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e
7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di
diporto nautico e pesca marittima le Regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici
delle capitanerie di porto.
7. Lattività di escavazione dei fondali dei porti è
svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle Regioni. Alla predetta
attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura
di gara pubblica.
Art. 106 Riordino e soppressione di strutture
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo
9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dellamministrazione dello Stato
competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per
lalbo degli autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova
autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo
personale, è trasferito ai sensi del comma 2 dellarticolo 9, per essere impiegato
nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1
dellarticolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dellarticolo 105.
Capo VIII
Protezione civile
Art. 107 Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) allindirizzo, promozione e coordinamento delle
attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, dintesa con le
Regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui
allart. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, dintesa con le Regioni
interessate, di ordinanze per lattuazione di interventi di emergenza, per evitare
situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
allarticolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le
attività industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e lattuazione
dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, dintesa con le Regioni e gli
enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro
attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai
piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione
dei rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero
1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza
unificata.
Art. 108 Funzioni conferite alle Regioni e agli enti
locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni dellarticolo 107 sono conferite alle Regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) allattuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dallimminenza di eventi di cui allarticolo
2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui allarticolo 2, comma 1,
lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) allattuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo
quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dellarticolo 107;
6) alla dichiarazione dellesistenza di eccezionale
calamità o avversità atmosferica, ivi compresa lindividuazione dei territori
danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per lorganizzazione e
lutilizzo del volontariato.
b) sono attribuite alle Province le funzioni relative:
1) allattuazione, in ambito provinciale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai
programmi e piani regionali, con ladozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza
sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle
strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica,
da attivare in caso di eventi calamitosi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b)
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
1) allattuazione, in ambito comunale, delle attività
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e
piani regionali;
2) alladozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione allemergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) allattivazione dei primi soccorsi alla popolazione
e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare lemergenza;
5) alla vigilanza sullattuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) allutilizzo del volontariato di protezione civile
a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Art. 109 Riordino di strutture e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. Nellambito del riordino di cui allarticolo
9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti
strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi presso il Ministero dellinterno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Capo IX
Disposizioni finali
Art. 110 Riordino dellANPA
1. Ai sensi dellarticolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dellAgenzia nazionale per la protezione
dellambiente (ANPA) prevedendo il coin-volgimento delle Regioni, ai fini di
garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.
Art. 111 Servizio meteorologico nazionale
distribuito
1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi
tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi
dellarticolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio
meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed
amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle Regioni
ovvero da organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi
dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i
compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la
presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle Regioni
ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti
nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo.
Con i medesimi decreti è disciplinata lorganizzazione del servizio che sarà
comunque articolato per ogni Regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da
un ente tecnico centrale.
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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e
regime autorizzatorio
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