N.4 1998 - ANNO XIX - luglio/agosto

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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO -
DOCUMENTAZIONE

Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

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Titolo III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I

Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

Art. 51 — Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

Capo II

Territorio e urbanistica

Sezione I - Linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale

Art. 52 — Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l’Unione europea di cui all’articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All’articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.

Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 53 — Funzioni soppresse

Sono o restano soppresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;

c) le funzioni relative alla tenuta dell’albo degli esperti di pianificazione;

d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;

e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica.

Art. 54 — Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) all’osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all’articolo 52, all’abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai Comuni;

b) all’indicazione dei criteri per la raccolta e l’informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366;

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

Art. 55 — Localizzazione di opere di interesse statale

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle Regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla Regione, ogni anno, da parte dell’amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all’approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l’amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell’opera o dell’intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 56 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 57 — Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

Art. 58 — Riordino e soppressione di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Sezione III - Edilizia residenziale pubblica

Art. 59 — Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle Regioni ed agli altri enti locali interessati, all’elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l’Osservatorio della condizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Art. 60 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell’articolo 59 e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d’intervento e degli obiettivi nel settore;

b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) alla gestione e all’attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 61 — Disposizioni finanziarie

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole Regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l’edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall’articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto ed undicesimo dell’articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell’articolo 2 e dall’articolo 21, quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

d) dal comma settimo dell’articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

f) dal comma 1 dell’articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle Regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall’articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto e undicesimo dell’articolo 1 e dal comma 12 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

d) dall’articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. L’erogazione dei fondi di cui all’articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall’articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna Regione attribuite.

4. Le Regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle Regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all’articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

Art. 62 — Riordino e soppressione di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l’edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all’avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all’articolo 63 del presente decreto legislativo:

a) il Comitato per l’edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

Art. 63 — Criteri e modalità per il trasferimento alle Regioni

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-Regioni, di cui all’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle Regioni. Raggiunta l’intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna Regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l’efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l’intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 64 — Patrimonio edilizio

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l’assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

Art. 65 — Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;

b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

c) alla disciplina dei libri fondiari;

d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;

e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell’annullamento dei carichi connessi a tali imposte;

f) all’individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;

g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;

h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l’accesso ai dati ai soggetti interessati.

Art. 66 — Funzioni conferite agli enti locali

1. Sono attribuite, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai Comuni le funzioni relative:

a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del Catasto terreni e del Catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, lettera h);

b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle Comunità montane d’intesa con i Comuni componenti.

Art. 67 — Organismo tecnico

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell’articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai Comuni, si provvede attraverso l’istituzione, con i decreti legislativi di cui all’articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei Comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all’elaborazione di osservazioni geodetiche e all’esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, anche attraverso alle Comunità montane, avvalendosi di norma dell’organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i Comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l’organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

Capo III

Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 68 — Funzioni

1. È soppresso il programma triennale per la tutela dell’ambiente.

Art. 69 — Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell’ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive Comunitarie relative alla tutela dell’ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell’ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa Comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell’ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all’osservazione della qualità dell’ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell’ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;

g) all’esercizio dei poteri statali di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

h) all’acquisto, al noleggio e all’utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell’ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

l) all’indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;

m) all’autorizzazione in ordine all’importazione e all’esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

n) all’elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

o) all’adozione della carta della natura;

p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall’articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all’attuazione degli accordi di programma di cui all’articolo 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le Regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

d) alla protezione dell’ambiente costiero.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e sull’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 70 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 71 — Valutazione di impatto ambientale

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni;

b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;

c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;

d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna Regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell’autorità competente nell’ambito del sistema delle Regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

Art. 72 — Attività a rischio di incidente rilevante

1. Sono conferite alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l’esigenza di interventi di salvaguardia dell’ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le Regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all’adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell’Agenzia regionale protezione ambiente di cui all’articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Art. 73 — Ulteriori conferimenti alle Regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

1. Sono altresì conferite alle Regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell’ambiente ai sensi dell’articolo 68 le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;

b) il coordinamento degli interventi ambientali;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. È conferita, previa intesa, alla Regione Sardegna l’attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell’area metropolitana di Cagliari di cui all’articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La Regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Art. 74 — Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. L’articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.

2. Le Regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione.

3. Sulla base dell’individuazione di cui al comma 2, le Regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le Regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l’efficacia dei provvedimenti adottati in base all’articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all’emanazione della disciplina regionale e all’adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

Art. 75 — Riordino di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:

a) il Consiglio nazionale per l’ambiente;

b) la Consulta per la difesa del mare;

c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Sezione II - Parchi e riserve naturali

Art. 76 — Funzioni soppresse

1. È soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

Art. 77 — Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

Art. 78 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all’articolo 77 sono conferite alle Regioni e agli enti locali.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Regioni o enti locali.

Sezione III - Inquinamento delle acque

Art. 79 — Funzioni soppresse

1. Sono soppressi i seguenti piani:

a) il piano di risanamento del mare Adriatico;

b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;

c) il piano generale di risanamento delle acque;

d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.

Art. 80 — Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:

a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall’inquinamento;

b) l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;

c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;

d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l’aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;

e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;

f) l’emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;

g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;

h) la determinazione dei criteri metodologici per l’acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle Regioni;

i) l’elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

l) l’organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;

m) l’elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;

n) la definizione dei criteri generali per l’elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l’installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;

p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;

q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l’idoneità alla balneazione nonché l’idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;

r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;

s) l’autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all’attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all’articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall’articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d’intesa con la Conferenza StatoRegioni, per le finalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione Comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 81 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

a) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque dolci superficiali;

b) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;

c) il monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle Regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 82 — Funzioni soppresse

1. È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell’aria.

Art. 83 — Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell’aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;

b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell’aria;

c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;

d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell’aria;

e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;

f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell’atmosfera o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 84;

g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell’inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;

h) alla determinazione dei criteri per l’elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell’aria;

i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;

l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

m) all’accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;

n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico;

o) al parere dei Ministri dell’ambiente e della sanità, di intesa con la Regione interessata, previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 29 del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 84 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

a) all’individuazione di aree regionali o, di intesa tra le Regioni interessate, inter-regionali nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione di piani regionali di risanamento;

b) al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;

c) alla tenuta e all’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 85 — Funzioni e compiti mantenuti allo Stato

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all’articolo 29 del presente decreto legislativo.

Capo IV

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 86 — Gestione del demanio idrico

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.

3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse Regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle Regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.

Art. 87 — Approvazione dei piani di bacino

1. Ai fini dell’approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 88 — Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all’accertamento, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell’economia idrica e per la protezione delle acque dall’inquinamento;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall’articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell’utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall’articolo 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall’articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all’aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle Regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all’emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

bb) alla vigilanza sull’Ente autonomo acquedotto pugliese.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 89 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell’articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all’articolo 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d’acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.

2. Sino all’approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall’articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più Regioni sono rilasciate d’intesa tra le Regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall’istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d’intesa con le Regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l’unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più Regioni, lo Stato e le Regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Art. 90 — Attività private sostitutive di funzioni amministrative

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l’approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

Art. 91 — Registro italiano dighe

1. Ai sensi dell’articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe-RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le Regioni e le Province autonome possono delegare al RID l’approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti l’organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all’interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

Art. 92 — Riordino di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9, sono ricompresi in particolare:

a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;

b) il Magistrato per il Po e l’ufficio del genio civile per il Po di Parma;

c) l’ufficio per il Tevere e l’Agro romano;

d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all’adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.

Capo V

Opere pubbliche

Art. 93 — Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla responsabilità dell’attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri Comunitari di sostegno con cofinanziamento dell’Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;

c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;

e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell’amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle Regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall’articolo 55;

f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;

g) ai criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.

3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all’Osservatorio dei lavori pubblici.

4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 94 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle Regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell’articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

b) l’autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

c) la valutazione tecnico-amministrativa e l’attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;

d) l’edilizia di culto;

e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 95 — Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell’articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al Comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla Provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell’area urbana o metropolitana interessata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali.

3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della Regione e della città metropolitana o, in assenza, del Comune capoluogo e della Provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 96 — Riordino di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;

d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;

e) la direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali;

f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Capo VI

Viabilità

Art. 97 — Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande Comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;

b) all’elaborazione del piano decennale di grande Comunicazione di cui all’articolo 2 della legge n. 531 del 1982;

c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell’ambito del piano decennale prevista dall’articolo 4 della legge n. 531 del 1982;

d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l’assunzione di partecipazioni, e l’erogazione di contributi, previsti dall’articolo 6 della legge n. 531 del 1982;

e) all’unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all’articolo 14 della legge n. 531 del 1982;

f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all’articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;

g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predi-sposizione del piano decennale, di cui all’articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;

h) alla relazione al Parlamento di cui all’articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;

i) alla definizione del programma triennale di interventi nell’ambito del piano decennale di cui all’articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;

l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all’articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;

m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all’articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;

n) all’affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all’articolo 9 della legge n. 526 del 1985;

o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all’articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull’attività svolta nell’esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all’articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;

q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull’esecuzione di lavori eccezionali di cui all’articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961;

r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all’articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all’articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

Art. 98 — Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;

b) alla tenuta dell’archivio nazionale delle strade;

c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.

d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

e) alla relazione annuale al Parlamento sull’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

f) alla informazione dell’opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;

h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;

i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All’individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri.

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;

b) all’adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;

c) all’approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;

d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;

e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell’applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;

f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d’interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le Regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

Art. 99 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all’Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

3. Sono, in particolare, trasferite alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le Regioni interessate.

Art. 100 — Riordino di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l’ANAS.

Art. 101 — Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale

e stradale nazionale

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell’articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle Regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle Regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo VII

Trasporti

Art. 102 — Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) all’approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;

b) all’approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all’approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;

c) all’autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;

d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni;

e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;

f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;

g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all’articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

Art. 103 — Funzioni affidate a soggetti privati

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

a) all’accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all’articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 104 — Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;

b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) alle competenze di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le Regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;

i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;

m) all’albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all’articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;

q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;

s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;

u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;

v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

z) alla bonifica delle vie di navigazione;

aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;

bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;

cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;

dd) alla disciplina della sicurezza del volo;

ee) alle funzioni dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e del dipartimento dell’aviazione civile previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

ff) alla programmazione, previa intesa con le Regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all’assegnazione della cassa integrazione guadagni;

hh) alla tenuta dell’archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d’epoca e dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;

mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell’archivio nazionale dei veicoli;

nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell’articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;

oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;

pp) all’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Art. 105 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente Capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle Regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell’autorizzazione all’uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all’estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995.

3. Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull’osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle Regioni ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le Regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le Regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L’attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle Regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

Art. 106 — Riordino e soppressione di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l’albo degli autotrasportatori;

b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;

c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, è trasferito ai sensi del comma 2 dell’articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell’articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 105.

Capo VIII

Protezione civile

Art. 107 — Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all’indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d’intesa con le Regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d’intesa con le Regioni interessate, di ordinanze per l’attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 108 — Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

4) all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 107;

6) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato.

b) sono attribuite alle Province le funzioni relative:

1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

1) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;

5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 109 — Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;

b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell’interno;

b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 110 — Riordino dell’ANPA

1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) prevedendo il coin-volgimento delle Regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

Art. 111 — Servizio meteorologico nazionale distribuito

1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle Regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle Regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l’organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni Regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.
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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO -
DOCUMENTAZIONE

Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

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