Regione
Emilia-Romagna, l.r. 5 luglio 1999, n.14
L.R. 5 luglio 1999, n.
14 (1).
Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 114.
(1) Pubblicata nel B.U. della Regione Emilia-Romagna 10 luglio 1999, n. 86.
Art. 1
Finalità e principi generali.
1. La presente legge disciplina, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del capo VIII
del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e
degli Enti locali in materia di commercio in sede fissa.
2. La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore
distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio
regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita
dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione
professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme
d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole
e medie imprese e delle loro iniziative associate;
c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera
circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di
efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel
titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla
pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di
approvvigionamento;
e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del
territorio.
3. Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, la
Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli Enti locali e il
principio di sussidiarietà, in relazione alla effettiva rilevanza comunale,
intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di
quelle degli Enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le
Associazioni d'impresa, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.
5. La Regione, in collaborazione con i comuni, le province e lo Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, promuove un sistema coordinato con gli Enti locali
di conoscenza, monitoraggio, valutazione dell'entità e della qualità della rete
distributiva, degli insediamenti delle attività commerciali, dell'occupazione nel
settore.
Art. 2
Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali.
1. La presente legge dà attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998,
promuovendo la programmazione e la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito
degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione
regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle
attività commerciali e in riferimento al diversi ambiti territoriali di cui al comma 3
dell'art. 6 di detto decreto:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e
dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di
prossimità, e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e
in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della
mobilità;
b) programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita in modo unitario
negli ambiti territoriali sovraindicati;
e) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie
dimensioni che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio, la
riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e
sicurezza, anche sviluppando l'integrazione fra attività commerciali, pubblici esercizi,
artigianato di servizio, attività ricreative e di spettacolo;
d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore storico - artistico, consentendo e
favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali e
nel comuni minori;
f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il
rispetto del principio della libera concorrenza;
g) definire criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle
grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le
compatibilità ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre
tipologie distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti
socio - economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento
alla disponibilità di servizi al consumatore;
h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e
lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione
tecnologica nelle imprese, con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio
elettronico;
i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;
l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che migliorino
la competitività e conseguano risultati positivi per diminuire gli impatti sul traffico e
sull'ambiente;
m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali in
sede fissa con quanto previsto dalla legge di attuazione del D.Lgs. n. 114 del 1998 in
materia di commercio su aree pubbliche.
Art. 3
Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali per la
programmazione della rete distributiva.
1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un
processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, al quale
concorrono i comuni e le province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal capo
VIII del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e dalla legislazione regionale in
materia di pianificazione territoriale. A tal fine i comuni e le province provvedono
all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica.
2. Il Consiglio regionale adotta:
a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i
criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale,
sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i comuni e
per le province di cui all'art. 4;
b) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i
criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi
strutture di vendita, secondo quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2,
anche sulla base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio di
cui all'art. 14.
3. L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento per le scelte delle
province e dei comuni in materia di pianificazione territoriale per gli Insediamenti
commerciali e di programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b) del
comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs.
n. 114 del 1998.
4. La Regione promuove altresì gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 in materia di
valorizzazione commerciale delle aree urbane e delle aree montane, rurali e dei comuni
minori. Essa promuove altresì l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di
valore storico, archeologico e ambientate.
5. Le province, provvedono con Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e
b) del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a
definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione
della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione contenuti nella presente
legge e delle strategie di sviluppo socio - economico, sostenibile.
6. I comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali e provinciali
adottano provvedimenti coordinati con i quali danno attuazione ai propri orientamenti
riguardo alla rete distributiva. In particolare:
a) fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita
di cui al comma 3, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
b) adottano i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6;
c) adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia locale.
7. Al fini della prima applicazione, il Comune provvede, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge:
a) alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi o edifici
localizzati nei centri storici o in aree di interesse storico, archeologico o ambientale
nelle quali attuare le disposizioni dell'art. 10;
b) all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima attuazione dei progetti di
valorizzazione di cui all'art. 8.
Art. 4
Criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore
commerciale.
1. I criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore
commerciale contengono:
a) le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione dell'art. 4 del D.Lgs.
n. 114 del 1998, eventualmente suddivise per le categorie merceologiche di cui al comma 1
dell'art. 5 di detto decreto e per tipologie dimensionali;
b) l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferite
ai diversi ambiti territoriali previsti dal comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del
1998, ivi compresi gli indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;
c) gli indirizzi al fini dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti
commerciali
d) le condizioni e i criteri cui i comuni e le province devono attenersi per
l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la
localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
e) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per
portatori di handicap, di dotazione di standard e parcheggi pertinenziali delle diverse
tipologie di strutture di vendita;
f) i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione delle strutture di
vendita esistenti.
Art. 5
Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali.
1. I comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali attraverso i
propri strumenti urbanistici, in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e
ai criteri regionali di cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in
particolare:
a) al dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie;
b) alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie strutture di vendita, in
coerenza con le previsioni del PTCP di cui al comma 2;
c) alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi di vicinato
nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'art. 2
della L.R. 8 novembre 1988, n. 46.
2. Le province individuano con il PTCP gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai
fini della programmazione commerciale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6
del D.Lgs. n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di
sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio - economici e della mobilità di cui
all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6. Le province, in attuazione delle scelte di
pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete
distributiva secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformità ai criteri
regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a definire le indicazioni di natura
urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di
vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono
rilevanza sovracomunale.
3. La Provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma 2 ricada in comuni
confinanti con altre province, dovrà richiederne preventivamente il parere non
vincolante. Le province confinanti sono tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i
quali il parere si intenderà dato positivamente.
Art. 6
Adeguamento delle previsioni degli insediamenti commerciali contenute negli strumenti
urbanistici vigenti. Norme transitorie
1. Al fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998, 1
comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2 ed entro sei mesi dall'emanazione dei
criteri di cui all'art. 4, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici
generali ed attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della funzione
commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla individuazione specifica di aree
destinate alla localizzazione di grandi e medie strutture commerciali.
2. I comuni per la ridefinizione dei dimensionamenti delle aree commerciali e per
l'individuazione specifica delle nuove aree da destinare a medie e grandi strutture di
vendita provvedono attraverso:
a) le modalità ed i limiti previsti dall'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e
dall'art. 3 della L.R. n. 46 del 1988;
b) le procedure di variante di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 47 del 1978;
c) le procedure per gli accordi di programmi in variante di cui all'art. 14 della L.R. n.
6 del 1995.
3. Per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di medie e grandi
strutture di vendita nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o
adottati i comuni provvedono all'adeguamento in sede di conferenza dei servizi, ai sensi
dell'art. 7.
Art. 7
Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle idoneità delle aree
commerciali di rilievo sovracomunale.
1. Al fini della verifica dell'idoneità delle aree destinate dai Piani regolatori
generali (PRG) vigenti o adottati all'insediamento di medie e grandi strutture, prevista
dal comma 3, dell'art. 6, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano la Regione, la Provincia
medesima ed i comuni interessati alle aree sovracomunali di cui al comma 2.
2. Al fini della preparazione della conferenza dei servizi, il Comune valuta quali aree
destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita, tra quelle per le
quali il PRG vigente od adottato, preveda l'insediamento di attività commerciali. Il
Comune provvede in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4 ed entro il termine
di tre mesi dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine ed in conformità ai
criteri regionali la Provincia provvede con apposita delibera alla individuazione degli
ambiti territoriali sovracomunali rilevanti al fini della pianificazione territoriale
degli insediamenti commerciali secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.
3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base
degli indirizzi generali di cui all'art. 2 e dei criteri di cui all'art. 4, le
opportunità localizzative dei comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza
dei servizi, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del commercio, sindacali
e dei consumatori:
a) verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di rilevanza comunale;
b) individua gli ambiti idonei per la localizzazione di grandi strutture di vendita e di
medie strutture di rilevanza sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o
condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.
4. I lavori della conferenza dei servizi si concludono entro 180 giorni dalla data di
approvazione dei criteri regionali di cui all'art. 4. Nel definire il termine di
conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, ai sensi del comma 2bis dell'art. 14
della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni partecipanti stabiliscono una fase
preliminare per lo svolgimento e la conclusione della attività di cui alla lettera a) del
comma 3.
5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi costituiscono adeguamento
degli strumenti urbanistici vigenti dalla presente legge, ai sensi del comma 5 dell'art. 6
del D.Lgs. n. 114 del 1998.
6. In sede di predisposizione del P,TCP la Provincia verifica ed aggiorna le
determinazioni in materia di programmazione e pianificazione commerciale di cui al comma
3. Fino all'approvazione del PTCP le determinazioni assunte in sede di conferenza dei
servizi costituiscono parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti di
pianificazione comunale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6
del 1995.
Art. 8
Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane.
1. I comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di
promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e
delle aree di servizio consolidate.
2. Al fini dell'elaborazione dei progetti, i comuni individuano le aree urbane nelle quali
sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione
dell'attività commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con
riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24 maggio 19891 n. 17.
3. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del Comune mediante
la concertazione con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del
commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei
consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore
commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, gli
esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale,
operanti all'interno dell'area
individuata dal Comune. Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche
pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti
normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e
dell'insieme di attività economiche in essa presenti.
4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere
infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può
inoltre prevedere:
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività, o il
potenziamento di quelle esistenti;
c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come definiti nelle
specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
d) l'attuazione di azioni di promozione,
e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul
territorio.
5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di un progetto di
riqualificazione urbana si applicano le disposizioni in materia di procedimento previste
dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una convenzione che fissa i
reciproci impegni delle parti.
7. Il Comune, sulla base del progetto, può:
a) incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro
addensamento;
b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico
esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.
8. Al fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune può:
a) utilizzare la fiscalità locale;
b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici nei limiti
indicati nei criteri regionali di cui all'art. 4;
c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari,
l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista
dei requisiti igienico - edilizi.
9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 114 del 1998, l'individuazione, con atto del Consiglio comunale, delle aree
urbane di cui al comma 2, costituisce la condizione sulla base della quale il Comune,
nella fase di prima applicazione di detto decreto, può sospendere o inibire gli effetti
della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche
valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto
urbano in relazione agli obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione può
essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di due
anni.
10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima applicazione del D.Lgs.
n. 114 del 1998, si intendono quattro anni dalla sua pubblicazione.
11. La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nel progetti di
valorizzazione di cui al presente articolo al fini della concessione di contributi di cui
alla L.R. n. 41 del 1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo
con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti
al fini di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.
Art. 9
Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni
minori.
1. Nelle aree montane e rurali, nonché nel centri minori e nel nuclei abitati di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998 nel quali non risulti
possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i comuni favoriscono la
presenza di esercizi commerciali polifunzionali nel quali l'attività commerciale può
essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi d'interesse collettivo,
eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997, la Regione
attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi
polifunzionali.
3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai tributi regionali.
Art. 10
Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale.
1. I comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le
botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico,
archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o
urbanistiche di salvaguardia n relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al
fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine
alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione
riguarda le zone A di cui all'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978 o porzioni di esse, oppure
singoli immobili, anche esterni alle zone A, individuati in relazione agli specifici
valori del contesto.
2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse
artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:
a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della
sua qualificazione;
c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo
esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di
modifica degli elementi preesistenti;
d) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, al requisiti igienico - edilizi relativi
alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la
permanenza;
e) specifici divieti di cambio d'uso;
f) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2, i comuni possono confermare
gli atti emanati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con
legge 6 febbraio 1987, n. 15.
4. I comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.
Art. 11
Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.
Concessione edilizia.
1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all'art. 9 del D.Lgs.
n. 114 del 1998 è inoltrata al Comune competente, unitamente agli allegati necessari alla
sua valutazione individuati dalla Giunta regionale. La domanda è inviata in copia alla
Provincia e alla Regione.
2. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere
all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di
cui al presente articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune, della
documentazione richiesta.
3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, integra
la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica,
predisposta dalla Giunta regionale, ed invia l'intera documentazione alla Provincia e alla
Regione.
4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della documentazione di cui al
comma 3, il Comune, previa intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza di
servizi prevista all'art. 9 del D.Lgs. n. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non
prima di quindici e non oltre sessanta giorni.
5. Della data di indizione della Conferenza è data notizia al richiedente, al comuni
contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come
unico bacino di utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni
provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni sindacali, affinché possano
esercitare le facoltà di cui al comma 4 dell'art. 9, del D.Lgs. n. 114 del 1998.
6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di regione
confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della Regione
stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.
7. Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi
centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi
accolte.
8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario
il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve fame richiesta
contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento
di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio
dell'autorizzazione di apertura.
Art. 12
Criteri di priorità.
1. Nel caso di domande concorrenti nello stesso comune l'autorizzazione all'apertura di
una media o grande struttura di vendita è concessa prioritariamente:
a) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti
medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale
dipendente;
b) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti
medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un
corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata
qualificazione.
2. in entrambi i settori di cui al comma 1, sono comunque prioritarie le domande relative
agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui
all'art. 8.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalità di assunzione dell'impegno di cui alla lettera a) del comma 1 e i
requisiti di formazione e qualificazione di qui alla lettera b) del comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto alla lettera g), comma 1 dell'art. 2, la priorità fra
le domande concorrenti nei settori di cui al comma 1 tiene conto altresì dei seguenti
elementi:
a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti
dipendenti e indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del
commercio nel comune dove si intende localizzare la nuova struttura e nel comuni
confinanti;
b) numero totale di occupati previsto nella struttura;
c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di
impatto presentato;
e) maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la mitigazione degli
impatti.
5. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione,
pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del
medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale. Con riferimento alle domande per
l'apertura di medie strutture di vendita, l'istruttoria si ritiene conclusa quando il
Comune si pronuncia nel mento della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio
assenso. Con riferimento alle domande per l'apertura di grandi strutture, l'istruttoria si
ritiene conclusa il giorno antecedente a quello prefissato per lo svolgimento della
Conferenza dei servizi di cui all'art 9 del D.Lgs. n. 114/1998.
6. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per
un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune, relativamente alle
medie strutture, o la Conferenza dei servizi, relativamente alle grandi strutture,
individua la domanda prioritaria.
Art. 13
Autorizzazioni dovute.
1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di
cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:
a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a
1500 mq. nei comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a
800 mq. nei restanti comuni;
b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti
dimensionali di cui alla lettera a).
2. Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione è dovuto nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno quattro esercizi
rientranti nel limiti dimensionali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 114 del 1998;
b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 24
della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo;
c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi
indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998, tenuto conto
del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei
titoli autorizzatori preesistenti.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalità e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla
lettera c) del comma 2 e i relativi termini.
Art. 14
Osservatorio regionale del commercio.
1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998 la
Regione costituisce l'Osservatorio regionale del commercio.
2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui all'art. 1 e, in
particolare:
a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei
comuni, delle province e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle basi conoscitive e dei
dati aggregati per la programmazione regionale nel settore del commercio e per la
conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo al
processi derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114 del 1998;
c) redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto annuale sull'andamento
e le tendenze del commercio e dei consumi;
d) elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di programmazione della rete
distributiva di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio che si
avvale di un Comitato tecnico composto di 5 esperti nominato dal Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore competente.
4. L'Osservatorio si avvale altresì di una Conferenza consultiva la cui composizione e
modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale. La partecipazione alla
Conferenza non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione.
5. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione, anche avvalendosi di
Enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza e sentita la
Conferenza consultiva, predispone un programma annuale.
6. La Regione promuove le attività dell'Osservatorio in un sistema coordinato con gli
Enti locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7. Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni strutturate sufficienti
per monitorare l'evoluzione della rete distributiva:
a) i comuni forniscono alle province e alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno i
dati relativi all'anno precedente concernenti il settore, articolati per tipologia,
collocazione, superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;
b) le province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini sovracomunali di cui al
comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo
le indicazioni stabilite dalla Regione medesima.
Art. 15
Disposizioni procedurali ed organizzative.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
approva:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui
ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24
luglio 1979, n. 19;
b) le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, ai
sensi del comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
c) le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese
commerciali di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
2. Al fini della lettera b) del comma 1 si intendono:
a) per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte
le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole,
a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento
di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;
b) per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o
di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve
periodo di tempo.
3. La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1, 1 Centri di
assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle
organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a
livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. Ai fini
dell'autorizzazione regionale, i Centri di assistenza devono svolgere le attività di cui
al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate
alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce prioritariamente i Centri di
assistenza tecnica costituiti anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria
degli operatori commerciali.
4. Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui alla lettera a) del
comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998 si tiene conto della priorità tra gli enti
di cui al comma 7 di detto articolo, di quelli costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali del commercio più rappresentative.
Art. 16
Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.
1. La Giunta regionale individua i comuni ad economia prevalentemente turistica e le
Città d'arte da sottoporre alla disciplina dell'art. 12 del D.Lgs. n. 114 del 1998
prevedendo, di norma, che detta disciplina si applichi alle sole parti del territorio
comunale in cui tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del
maggiore afflusso turistico (2).
2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune che indica le parti
del territorio comunale Interessate e i relativi periodi. Detta proposta è avanzata
previa concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori.
Decorsi tre mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune può comunque
prescinderne.
(2) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 13 febbraio 2001, n. 154.
Art. 17
Misure per lo sviluppo del commercio elettronico.
1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11 della L.R. 10
dicembre 1997, n. 41 e di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45, iniziative a sostegno
dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico al fine di:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del
settore, operatori del servizio e per i consumatori;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la cooperazione e la
competitività delle piccole imprese del commercio attraverso l'utilizzo del commercio
elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire
l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.
2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale
dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del
commercio elettronico.
Art. 18
Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997.
1. (2).
2. (3).
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 sono
aggiunte le seguenti parole: «con particolare riferimento al progetti di valorizzazione
commerciale di aree urbane.».
4. (4). (2) Sostituisce la lettera g) del comma 1 dell'art. 5, L.R. 10 dicembre 1997, n.
41. (3) Aggiunge il comma 3 all'art. 11, L.R. 10 dicembre 1997, n. 41.(4) Aggiunge le
lettere h), ed i) al comma 3, dell'art. 3, L.R. 10 dicembre 1997, n. 41.
Art. 19
Norme di prima attuazione.
1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento e
l'apertura delle grandi strutture di vendita sono esaminate dalla Conferenza dei servizi,
di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli
strumenti urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli artt. 6 e 7 della presente
legge.
2. L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla
Regione prima del 24 aprile 1998 è prioritario rispetto all'esame delle domande
presentate successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs.
n. 114 del 1998. In particolare, verranno esaminate nell'ordine:
a) le domande corredate a norma trasmesse dal Comune alla Regione per il rilascio dei
nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998;
b) le restanti domande presentate al Comune e trasmesse alla Regione entro il 24 aprile
1998.
3. Al fini di cui al comma 2 la Regione trasmette alle Amministrazioni comunali
competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dette domande
con indicazione della relativa data di ricevimento da parte della Regione nonché la
documentazione presentata a corredo di ogni domanda. Il Comune assegna al richiedente un
termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni, a pena di decadenza,
per adeguare la domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.
4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui alla lettera b) del
comma 3 del medesimo articolo esaminando prioritariamente le aree su cui insistono le
domande di cui al comma 2.
Art. 20
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art, 127 della
Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.