Linee di indirizzo in sintesi

Le Linee di indirizzo inviate dalla Direzione dell’Assessorato alle Politiche per la salute alle Aziende sanitarie della regione definiscono modalità e tempi, in caso di richieste di suicidio medicalmente assistito.

La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere inviata alla Direzione sanitaria di un’Azienda del SSR. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione sanitaria ritenuta necessaria per la valutazione complessiva e multidisciplinare del caso.

La manifestazione di volontà del paziente deve essere acquisita e documentata in forma scritta e/o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e può essere modificata in qualsiasi momento.

La Direzione sanitaria trasmette la richiesta, entro al massimo tre giorni dal suo ricevimento alla Commissione di valutazione di Area Vasta.

La Commissione deve effettuare, di norma, una prima visita al paziente e valutare la legittimità della richiesta alla luce dei requisiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale.

La Commissione, a conclusione dell’istruttoria (20 giorni) produce una relazione che invia al COREC affinché esprima il parere di competenza entro sette giorni. Il parere formulato dal COREC, obbligatorio ma non vincolante, deve essere inviato alla Commissione di valutazione, la quale predispone una dettagliata relazione conclusiva.

La relazione conclusiva deve essere trasmessa entro cinque giorni, corredata dal parere del COREC, al paziente o suo delegato e al Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di competenza e al Direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera nel caso di paziente ricoverato.

In caso di parere favorevole della Commissione, la Direzione sanitaria dell’Azienda dove deve essere svolta la procedura assicura l’attuazione della stessa attraverso l’individuazione di personale adeguato, individuato su base volontaria, il rispetto dei tempi e delle modalità previste, fornendo quanto indicato nella relazione conclusiva ed assicurandone la gratuità. La procedura deve avvenire non oltre sette giorni dal ricevimento della relazione conclusiva della Commissione.

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ultima modifica 2024-02-13T13:28:26+02:00
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