Registro regionale delle persone giuridiche
Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto privato ottengono mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche il riconoscimento di personalità giuridica privata. Il Registro, istituito con legge regionale 13 novembre 2001, n.37, è di competenza della Direzione generale centrale Affari Istituzionali e legislativi della Giunta regionale. Al Registro regionale possono iscriversi quegli enti le cui finalità si esauriscono all’interno della Regione e che operano nelle materie di competenza regionale.
Contenuti del registro
Nel Registro devono essere indicati: la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Devono inoltre essere iscritte nel Registro: le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Effetti dell'iscrizione
L'iscrizione nel registro e il conseguente riconoscimento di personalità giuridica hanno come principale effetto la limitazione della responsabilità al patrimonio sociale dell'associazione o fondazione, con esclusione di una personale responsabilità dei soci o degli amministratori. Il riconoscimento della personalità giuridica determina la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono, e dunque l’associazione o la fondazione riconosciute operano, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri, sono soggette a diritti ed obblighi propri e il loro patrimonio è distinto da quello degli associati, o dei fondatori, o di qualunque altro soggetto. Leggi speciali o di settore (cultura, sport, etc.) possono subordinare l’accesso a finanziamenti pubblici all’ottenimento del riconoscimento giuridico; inoltre la normativa tributaria prevede per gli enti riconosciuti forme di agevolazioni fiscali.
L’iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche è un obbligo per le fondazioni, mentre rimane una possibilità per le associazioni.
Ciclo di Vita della Persona Giuridica Privata
Il ciclo di vita della Persona giuridica inizia con il riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine occorre presentare un'istanza di iscrizione nel Registro, corredata da una serie di documenti tra cui lo statuto (approfondimenti sulla redazione degli statuti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica). Nel tempo devono essere iscritte nel Registro regionale le eventuali modifiche statutarie e le altre variazioni la cui segnalazione è obbligatoria, fino all'estinzione dell'Ente e alla sua cancellazione dal Registro.
Per ciascuna di queste fasi è presente la modulistica per fare istanza alla Regione e la normativa di riferimento.
Vigilanza e controllo
La Regione esercita anche le funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute (articolo 7 della legge regionale n.37/2001 e delibera della Giunta regionale n.214/2004). Le fondazioni sono anche soggette ad un controllo annuale di congruità delle attività e dei mezzi finanziari predisposti e organizzati rispetto agli scopi statutari. Per le associazioni riconosciute, invece, è prevista la possibilità per la Regione di richiedere periodicamente dati e informazioni al fine di valutarne la capacità patrimoniale e la congruità delle attività poste in essere rispetto agli scopi statutari.
Accesso agli atti
Il registro è pubblico e, pertanto, accessibile a chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni, nonché ad ottenerne estratti o certificati (informazioni e modulistica per esercitare il diritto di accesso e ottenere l'estrazione di certificati). A fini informativi è possibile inoltre consultare la Banca dati delle persone giuridiche private, che contiene l'elenco completo di tutte le fondazioni ed associazioni iscritte nel Registro regionale. A ciascuna persona giuridica è associata una scheda con i principali dati anagrafici. Attraverso il motore di ricerca è possibile effettuare ricerche per denominazione, provincia, tipologia, area e settore di attività. La banca dati è direttamente collegata al Registro regionale e ciò ne garantisce l'aggiornamento automatico.
Approfondimenti
Ulteriori approfondimenti sono dedicati alle organizzazione non lucrative di utilità sociale - ONLUS e agli altri registri, anche non regionali, delle associazioni e delle fondazioni.
Per chi volesse approfondire il tema delle persone giuridiche, dalla sezione ricerche e segnalazioni è possibile consultare le pubblicazioni curate dal Servizio Innovazione e semplificazione amministrativa, a cui è affidata la responsabilità del Registro, e consultare altre pubblicazioni sul tema.
