Terremoto, la ricostruzione

Domande e risposte sull'Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.

Aggiornamento a aprile 2016

 

1. Soggetti ammissibili e requisiti di ammissibilità

1.1 Quando deve essere stato registrato il contratto di locazione o affitto o comodato d’uso, ai fini della dimostrazione dell’utilizzo produttivo del bene?

Il contratto può essere registrato in qualsiasi momento, comunque prima della presentazione della domanda ed il bene deve essere stato utilizzato a fini produttivi nell'arco dei trentasei mesi antecedenti il sisma. Ai sensi dell'art.1 co.3 dell'ordinanza 57/12 ss.mm.ii., nel caso di utilizzo in proprio o di comodato d’uso non registrato al momento del sisma, per l’ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l’immobile sia sede o sia stato sede di attività nei 36 mesi precedenti il sisma come da visura camerale e/o da utenze e/o da polizze assicurative intestate all’attività produttiva esercitata nell’immobile.

1.2 L’impresa, al fine di poter beneficiare dei contributi, doveva essere proprietaria dell’immobile danneggiato alla data degli eventi sismici o può averne acquisito la proprietà in data successiva?

La domanda di contributo può essere presentata anche se l’acquisizione della proprietà dell’immobile danneggiato è avvenuta in data successiva agli eventi sismici, comunque antecedente a quella della perizia, ed a condizione che nel contratto di acquisto o in un atto separato sottoscritto fra la parte venditrice e la parte acquirente venga dichiarato:

  • che il venditore è a conoscenza che l’immobile venduto può essere oggetto di contributo ai sensi della ordinanza n. 57/2012 ss.mm.ii.
  • che per la determinazione del prezzo della compravendita si è tenuto conto di detto potenziale diritto con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi
  • l’eventuale esistenza di una polizza assicurativa e l’ammontare del risarcimento assicurativo liquidato o ancora da liquidare, del quale si terrà conto per la determinazione del contributo concedibile.

Pertanto si suggerisce per la dichiarazione delle parti, se non già previsto nel rogito, la seguente formulazione: "Le parti convengono espressamente che, fra gli effetti immediati della presente compravendita, sia anche trasferita alla parte acquirente l'intera posizione giuridica avente ad oggetto ogni diritto, anche solo eventuale, ed anche se ancora non liquido ed esigibile, così come ogni aspettativa legittima giuridicamente rilevante, con ogni relativo accessorio, relativa al contributo per il ripristino, la riparazione, la ricostruzione, sulla base delle ordinanze n. 57 e 74 ss.mm.ii. del Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito con modifiche in Legge n. 122 del 2012. La parte acquirente pertanto sarà da oggi l'unico soggetto legittimato ad ogni pratica, adempimento e comunque rapporto, con qualsiasi Ente competente in relazione a quanto sopra, essendo subentrata integralmente nella posizione materiale e giuridica della parte promittente venditrice relativa all'immobile danneggiato dagli eventi sismici. La parte promittente venditrice garantisce alla parte promittente acquirente che in relazione alla pratica di cui sopra non esistono debiti od obbligazioni maturati nei propri confronti e non palesati alla parte acquirente. Le parti congiuntamente dichiarano di aver già tenuto conto della presente clausola nella determinazione del corrispettivo."

1.3 L’azienda che utilizza l'immobile a fini produttivi attraverso un contratto di locazione può presentare domanda di contributo per le spese di ripristino?

Sì, se è tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria in virtù del contratto di locazione o ad altro titolo giuridico valido, anche se stipulato successivamente al sisma e comunque prima della redazione della perizia.

1.4 Il proprietario di un immobile sfitto al momento del sisma, può accedere ai contributi?

Si, solo esclusivamente a condizione che l'immobile sia stato utilizzato ai fini produttivi in un periodo compreso nei 36 mesi antecedenti il sisma. In questo caso il contributo è ridotto al 50%.

1.5 Un immobile a destinazione produttiva al momento del sisma era sfitto ed inagibile: il proprietario può accedere ai contributi?

No, in quanto ai sensi dell’articolo 2 comma 6, alla data del 20 maggio 2012 gli immobili destinati ad attività produttiva, se terminati, dovevano anche essere agibili.

1.6 Il proprietario di un immobile in costruzione al momento del sisma, può accedere ai contributi?

Si, può accedere al contributo che in questo caso è ridotto al 50%.

2. Delocalizzazioni

2.1 In caso di delocalizzazione definitiva in un comune fuori dal cratere, le imprese possono fare domanda di contributo per interventi su immobili, l'acquisto di beni strumentali ed il ripristino delle scorte?

No, il diritto al risarcimento dei danni è riconosciuto solo alle imprese che delocalizzano definitivamente all'interno dei comuni interessati dal sisma.

2.2 Nella delocalizzazione definitiva, il contributo concesso è spendibile sia sul nuovo immobile che sul vecchio?

Sì, fermo restando che il contributo concedibile non può, in nessun caso, superare l’importo massimo del costo ritenuto ammissibile secondo le modalità definite all’articolo 4 comma 1 della medesima Ordinanza.
Nei casi di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione, entro la data del 30/09/2016 devono essere dimostrati, pena la revoca del contributo concesso:

  • il riavvio dell’attività di impresa nell’immobile costruito o di nuova localizzazione
  • l’effettivo recupero e destinazione dell’area o dell’immobile che erano sede dell’attività di impresa alla data del sisma.

2.3 Un’impresa con contratto di locazione ha diritto al contributo per delocalizzazione temporanea anche se l'immobile sede dell’attività al momento del sisma non fosse recuperato dal proprietario?

Si, l’impresa ha diritto al contributo per le spese di delocalizzazione temporanea a condizione che la nuova locazione sia comunque in un immobile situato in uno dei Comuni del cratere. Vengono considerate ammissibili le spese sostenute nella nuova sede, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in un altro immobile sito nei comuni del cratere. Le spese per l'affitto dei locali sono ammissibili se sostenute fino al 31-12-2014.

2.4 Le spese per la delocalizzazione temporanea se necessaria per l’ottenimento del certificato di agibilità sismica, possono essere ammesse a contributo?

Si, le spese previste dall’art. 6 dell’Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii. sono ammissibili anche qualora l’impresa debba delocalizzare temporaneamente la propria attività per adempiere alle prescrizioni introdotte dall’art. 3 co. 7 e segg. della L.122/12 (ottenimento della certificazione di agibilità sismica).

2.5 La delocalizzazione temporanea fuori dai Comuni interessati dal sisma, è ammessa a contributo?

Si, con l’obbligo di dimostrare l’avvenuto rientro dell’attività produttiva nei comuni interessati dall’evento sismico entro il 30/09/2016, pena la revoca del contributo.


3. Indennizzi assicurativi

3.1 Come si determina il contributo concedibile in presenza di una copertura assicurativa?

In presenza di copertura assicurativa il contributo concedibile è riconosciuto sulla differenza tra i costi dell’intervento, a seguito della valutazione di merito da parte del SII, e gli indennizzi assicurativi, relativi all’intervento finanziato. La quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti (co 7, art.11 ell’Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.).
In ogni caso il contributo concesso non potrà mai essere superiore al danno riconosciuto che nel caso degli immobili è pari alla minor somma tra il costo dell'intervento come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente prezziario regionale e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale (co. 2, art.4 dell’Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.).

 

4. Impresa affidataria

4.1 L’individuazione di un’unica impresa affidataria dei lavori è necessaria esclusivamente per i lavori assegnati e/o commissionati in data successiva al 12 ottobre 2012?

Si, l’obbligo di un’unica impresa affidataria dei lavori è applicabile esclusivamente agli interventi iniziati successivamente alla data di pubblicazione dell’Ordinanza. Qualora i lavori di ricostruzione e ripristino siano stati avviati prima del 12 Ottobre 2012 il beneficiario potrà rendicontare le fatture relative alle imprese utilizzate per la realizzazione gli interventi anche se emesse in data successiva.

4.2 Quali sono le modalità di presentazione delle domande?

Le modalità di presentazione della domanda sono:

  • presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni;
  • presentare un’unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni unità locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole;
  • presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili e una riferita a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.
  • presentare un’ulteriore domanda relativa ai contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione temporanea, anche successivamente alla domanda per ottenere i contributi in conto capitale, ad integrazione della stessa.

Nel caso in cui l’impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le informazioni necessarie alla valutazione di cui all’articolo 10, ogni domanda dovrà essere corredata da una relazione sintetica contenente il quadro dettagliato dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell’attività produttiva, compreso il quadro dei livelli occupazionali, con riferimento:

  • agli interventi ancora da presentare;
  • agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.

In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, ogni domanda deve contenere l’entità del risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della domanda.

4.3 In una domanda cumulativa (riferita a più tipologie di danni) il diniego di contributo in relazione ad alcuni interventi comporta il rifiuto dell’intera istanza o il suo accoglimento parziale?

In caso di domanda cumulativa, il diniego di contributo in relazione ad alcuni interventi non comporta rifiuto dell’intera istanza. E’ previsto, infatti, l’accoglimento parziale della domanda di contributo. L’art. 10 co. 3 dell’Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii. precisa che “il SII (…) determina, per ogni tipologia di interventi il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contributo concedibile per le singole tipologie di interventi”.

4.4 La presentazione della domanda può essere affidata dai beneficiari ad intermediari abilitati?

Si, la compilazione e sottoscrizione della domanda possono essere affidate ad un soggetto diverso dal beneficiario al quale sia stata conferita delega e che sia in possesso della firma digitale rilasciata da un Ente accreditato. Alla delega deve essere allegata la fotocopia della carta d'identità del delegante.

4.5 In caso di rigetto o rinuncia avvenuta dopo il 31/03/2014 se il richiedente desidera ripresentare domanda, non è nella possibilità di effettuare la prenotazione, perché già scaduto il termine. E’ possibile ripresentare la domanda?

Per tutti i casi di rigetto o rinuncia è possibile ripresentare la domanda utilizzando al posto del protocollo di prenotazione, quello relativo alla pratica rinunciata o rigettata. La scadenza di presentazione è il 30 giugno 2015.
Vi informiamo comunque che nel caso in cui non sia stata fatta la prenotazione entro il 31 Marzo 2014, si può richiedere al Commissario delegato, tramite l’applicativo SFINGE, di depositare comunque la domanda di contributo anche in mancanza dell’istanza di prenotazione rappresentando le motivazioni che hanno impedito l’inoltro della stessa istanza e fornendo le informazioni di cui al comma 1 dell’art.3 dell’Ord. 131/2013.

4.6 Con quale criterio il beneficiario sceglie, attraverso l’acquisizione di due offerte, l’impresa affidataria dei lavori?

Il beneficiario sceglierà l’impresa affidataria sulla base delle proprie autonome valutazioni quindi non necessariamente seguendo il criterio del massimo ribasso. L'acquisizione delle due offerte è finalizzata a consentire comparazioni da parte del richiedente.
Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili sarà comunque determinato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10, dal Soggetto incaricato dell’istruttoria secondo quanto stabilito all’articolo 4 della medesima ordinanza.

4.7 E’ possibile che il beneficiario scelga come impresa affidataria quella di un familiare regolarmente iscritto alla Cciaa?

Si, a condizione (co 1, art. 8, dell’Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.):

  • dell'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente, qualora i lavori non siano ancora stati affidati;
  • della dichiarazione del beneficiario in base alla quale i fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 5 bis del Decreto legge n.74/2012 sono inseriti o hanno presentato domanda per l’inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture (cd. White list).

 

5. Spese tecniche

5.1 Sono incluse come spese tecniche anche le competenze per la consulenza e la presentazione della domanda?

Si, le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda sono computate nel costo dell’intervento ai fini del contributo previsto.
Le spese tecniche sono computate secondo le seguenti percentuali massime di spese:
• 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro; •
• 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;
• 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte, per le delocalizzazioni temporanee e per i danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 3 del D.L. n. 74/2012, fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi eccedenti i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.
La percentuale massima, relativa alle spese tecniche, deve intendersi in riferimento ai costi complessivi per ogni tipologia di intervento da effettuarsi per ciascuna unità locale. In fase di Stato Avanzamento Lavori potrà essere erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all’85% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L’importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei successivi SAL .

 

6. Immobili

6.1 Le imprese riconducibili a negozi/laboratori posti in stabili ove vi sia almeno un’unità abitativa in muratura (scheda Aedes), a quale ordinanza devono fare riferimento?

Se l’unità produttiva è localizzata all’interno di un edificio con destinazione mista, già oggetto di valutazione con scheda Aedes, le imprese devono riferirsi alle Ordinanze n. 29, n. 51 e n. 86 solo ed esclusivamente per i danni riconducibili agli immobili. Nel caso di danni riferibili alla delocalizzazione temporanea, alle scorte e ai beni strumentali, devono riferirsi all’Ordinanza 57 ss.mm.ii.

6.2 Quale danno viene considerato nel ripristino e ricostruzione degli immobili che, al momento del sisma, erano in costruzione?

La definizione di immobile, come sopra indicato, viene presa in considerazione con riferimento particolare alla definizioni dei costi convenzionali di ricostruzione o riparazione previsti dalle Tabelle di cui all’Allegato 2, nel senso che i parametri convenzionali si riferiscono ad immobili dotati di un’impiantistica di base. Rispetto agli immobili in costruzione bisognerà verificare le parti danneggiate, riferendosi alle Tabelle ed al prezzario regionale e tenendo conto dello stato di realizzazione degli stessi.

6.3 Come si calcola l’effettiva superficie demolita per le maggiorazioni dei costi tabellare relativi alle demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale?

Per quanto riguarda le tabelle A, D, E, F nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista.
Per quanto riguarda la tabella B, il costo convenzionale per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione, come meglio definiti ai commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’ordinanza 86/2012 e ss.mm.ii e a comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza 51/2012 e ss.mm.ii, viene maggiorato del 5% nel caso si debba procedere ad asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell’edificio, come meglio riepilogato nel prospetto sottostante.

6.4 In quali casi viene riconosciuto l’incremento del costo convenzionale del 15% finalizzato al “miglioramento energetico”?

L'incremento del costo convenzionale per il miglioramento energetico viene riconosciuto esclusivamente qualora vi sia una prescrizione normativa nazionale o regionale, oppure quando il regolamento comunale impone il raggiungimento di una superiore e particolare classe energetica.

6.5  Qualora gli interventi sugli immobili siano stati effettuati prima del 12/10/12, ovvero della pubblicazione dell’Ordinanza 57/2012, il computo metrico per la determinazione del costo dell’intervento deve essere redatto con i costi realmente sostenuti o bisogna utilizzare comunque l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche?

Per gli interventi iniziati antecedentemente all’entrata in vigore dell’Ordinanza 57 il computo metrico deve essere redatto con i costi effettivamente sostenuti. In ogni caso il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale stabilito dall’ordinanza in relazione al livello di danneggiamento ed il costo effettivo dell’intervento risultante dai documenti contabili e dalle fatture attestanti le relative spese sostenute.

7. Fabbricati merce

7.1 A quale tipologia di danno sono riconducibili gli edifici in costruzione alla data del sisma, di proprietà di imprese che svolgono attività di costruzione e/o di società immobiliari?

Gli edifici in costruzione o ultimati ma inutilizzati, sia a destinazione produttiva che a destinazione residenziale, sono riconducibili a scorte di magazzino a condizione che siano inseriti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario.
Sulle scorte gravemente danneggiate il contributo è pari al 60% del valore di mercato (debitamente documentato) decurtato del 20%, al netto di eventuali rimborsi assicurativi (co 3, art.11, Ordinanza 57 ss.mm.ii.).

7.2 Un fabbricato, originariamente ad uso magazzino, può essere recuperato prevedendo di destinare parte dello stesso sempre a magazzino e parte ad uso produttivo industriale/artigianale? Oppure, può essere recuperato un fabbricato, originariamente ad uso produttivo industriale/artigianale, prevedendo di destinare lo stesso ad uso commerciale?

Si. L’Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii. disciplina vincoli e caratteristiche da rispettare in materia di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma: nel rispetto degli stessi e fermo restando la destinazione ad attività produttiva, è possibile apportare modifiche alle superfici ed alle specifiche destinazioni d’uso dei locali. Dette modifiche dovranno, comunque, essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e il riconoscimento del contributo sarà calcolato con riferimento alle caratteristiche strutturali dell’immobile al momento del sisma. La verifica delle caratteristiche tecniche del progetto sarà effettuata in sede di istruttoria di merito della domanda di contributo, anche in relazione alla valutazione della continuità produttiva. In tale sede potranno essere richieste spiegazioni ed integrazioni a supporto delle modifiche proposte. In ogni caso si deve garantire il rispetto dei livelli occupazionali, che rappresentano un elemento di valutazione delle domande come indicato nel comma 2 dell’art. 10 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.

 

8. Cup

8.1 A chi spetta l’onere del rilascio del CUP per ogni domanda?

E’ onere del Commissario Delegato rilasciare un CUP per ogni domanda ammessa alle agevolazioni, che sarà reso noto al beneficiario in sede di concessione del contributo. Il CUP assegnato al progetto sarà riportato sul provvedimento di concessione e sui bonifici con cui i contributi saranno erogati in favore del beneficiario (o delle imprese fornitrici ai quali i contributi saranno trasferiti in caso di fatture presentate già quietanzate).

 

9. Perizie

9.1 Quali sono le caratteristiche della perizia giurata?

E' un documento redatto da un professionista che attesta una particolare situazione o determina il valore di un bene e che oltre alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di ‘aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità’, reso dal professionista dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366 o dinnanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.
Per gli immobili la perizia giurata deve essere redatta da un professionista iscritto al proprio albo professionale, incaricato della progettazione dello specifico intervento.

9.2 L’eventuale perizia redatta dalla compagnia assicurativa per la stima del danno non potrebbe sostituire la perizia giurata di cui all’ordinanza n. 57 ss.mm.ii.?

No, le perizie devono essere distinte poiché redatte con metodologie e finalità diverse. La perizia richiesta dall’Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii. deve essere redatta con caratteristiche specifiche disciplinate dall'art. 9. Si precisa inoltre che alla domanda di contributo non deve essere allegata copia della perizia assicurativa, bensì la polizza sottoscritta e un’attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione “in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

  • descrizione dell’evento che ha causato i danni;
  • data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto l’indennizzo assicurativo;
  • tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
  • ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
  • indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti”

9.3 E’ possibile avere uno schema con i contenuti minimi necessari per le perizie di cui all’ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.?

I funzionari istruttori insieme ai nuclei di valutazione hanno prodotto uno schema di perizia giurata per le diverse tipologie di danni e interventi previsti che si rendono di seguito disponibili:

 

10. Verifica delle domande

10.1 Le integrazioni che possono essere richieste dal SII (e che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta) sono solamente riferite ai requisiti di ammissibilità ?

Le domande presentate sono sottoposte, ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, ad un istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Le eventuali integrazioni richieste, pertanto, saranno coerenti con le finalità del controllo previsto. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta. Il SII rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Si precisa in merito che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (art. 3 dell’Ordinanza 57/12e ss.mm.ii.) può comunque richiedere integrazioni e chiarimenti anche durante la successiva fase di valutazione delle domande (cfr. art.10 co. 3 dell’Ordinanza 57/12: “… fatti salvi i termini di interruzione e/o proroga del procedimento nel caso di nuove comunicazioni con il potenziale beneficiario che si rendessero necessarie […]. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni sono state ricevute”).

10.2 Posto che la valutazione delle gravi incompletezze o carenze dei dati, che consentono al SII di rigettare le domande, è a discrezione dello stesso, quali sono le forme e modalità di richiesta di riesame e/o contestazione?

Il SII comunica ai richiedenti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda o alla concessione del contributo attraverso l’applicativo web. Tale procedimento amministrativo, disciplinato dall’art. 10bis della L.241/90, concede ai richiedenti un termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione per presentare – sempre attraverso l’applicativo web – le proprie controdeduzioni. Di queste, e della pertinente documentazione integrativa eventualmente trasmessa, il SII terrà conto nella formulazione delle motivazioni dell’eventuale decisione di non accoglimento della domanda. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 10 bis citato: “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”.

10.3 In caso di rigetto della domanda successivamente alla valutazione preventiva, quali sono le forme e modalità di richiesta di riesame e/o contestazione?

Il SII provvede a dare comunicazione al richiedente - attraverso l’applicativo web - delle motivazioni relative all’eventuale rigetto della domanda di contributo (art. 10 co. 4 dell’Ordinanza. 57/12e ss.mm.ii.); contro tale provvedimento definitivo è previsto il ricorso agli strumenti di tutela verso ogni altro provvedimento amministrativo nei termini di legge (ricorso amministrativo; ricorso giurisdizionale al TAR). Si sottolinea peraltro che, in vigenza dei termini di presentazione, la domanda di contributo può essere nuovamente presentata, opportunamente riformulata tenendo conto delle motivazioni del precedente rigetto.

 

11. Miglioramento sismico

11.1 Gli interventi di miglioramento sismico che devono essere eseguiti sugli immobili di cui al comma 8 articolo 3 Dl 74/2012, che risultino inagibili per le carenze ivi indicate e non per evidenti danni causati dal terremoto, al fine del raggiungimento di un livello di sicurezza di almeno il 60% di quello richiesto ad un edificio nuovo, sono ammessi al contributo ?

Tali interventi sono ammessi ai contributi previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 soltanto per gli immobili che presentino danni strutturali causati dagli eventi sismici. Gli interventi di cui al comma 8 articolo 3 del Dl n. 74/2012 (agibilità sismica e non miglioramento sismico in quanto previsto dal comma 10 dello stesso articolo) sono oggetto di contributi stabiliti dall’Ordinanza 23/2013, l' Ordinanza 91/2013 e l'Ordinanza 158/2013. In particolare l’articolo 3 comma 8 del Dl n. 74/2012 stabilisce che il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito elencate: - mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; - presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

11.2 Come si calcola il contributo per il miglioramento sismico per conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60%?

Il contributo per il miglioramento sismico di cui alla tabella C) dell’allegato 2 si aggiunge ai costi convenzionali previsto alle lettere b) e c) della tabella A) dell’Allegato 2, solo qualora il quadro di danneggiamento riscontrato dal tecnico incaricato sia riconducibile alle casistiche previste alle lett. B e C della Tabella A dell’allegato 2 dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Il contributo per il miglioramento sismico è riconosciuto sia se fatto contestualmente, che fatto in un momento successivo, ma va richiesto nella stessa domanda di riconoscimento contributi per interventi di rafforzamento locale e ripristino, perché, ai sensi dell’Ordinanza 57/2012, non si può chiedere il solo miglioramento sismico.
Il contributo previsto è commisurato a 6,5 euro/mq per ogni punto percentuale di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. In ogni caso i costi convenzionali euro/mq previsti per gli interventi di rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) delle Tabelle A), D), E) ed F) sommati agli incrementi indicati nella presente tabella per gli interventi di miglioramento sismico non possono superare i costi convenzionali euro/mq previsti per gli interventi di cui alla lettera d) delle suddette tabelle. 

11.3 Nel caso di esecuzione degli interventi di miglioramento sismico realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, qual è la data di ultimazione dei lavori?

Gli interventi di miglioramento sismico comunque effettuati devono essere conclusi entro il 30/09/2016 ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 e del comma 2 dell’articolo 12 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. In particolare l’articolo 12 comma 2 dell’Ordinanza n. 57/12 stabilisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione, o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di riparazione e rafforzamento locale, debbano essere completati entro il 30/09/2016 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione dell’articolo 22 dell’Ordinanza n. 57/12 e ss.mm.ii. In caso di revoca il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

 

12. Titoli abitativi edilizi

12.1 La presentazione della domanda attraverso l’applicativo SFINGE costituisce anche comunicazione di inizio lavori, così come previsto per coloro che sono tenuti a inoltrare domanda mediante Mude?

No. La procedura relative al rilascio dei titoli abilitativi edilizi rimane, come previsto in via ordinaria, di competenza del Comune. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza 57/2012, la domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo o di aver proceduto alla richiesta al comune competente o di aver presentato la comunicazione di cui all’art. 3 comma 6 del D.L. 74/2012. In ogni caso, i contributi potranno essere concessi solo dopo l’ottenimento effettivo del titolo abilitativo.

 

13. Prodotti Dop e Igp

13.1 Per la valutazione del danno ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b-bis del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con L. 122 del 1° agosto 2012, si applica la decurtazione del 20% come definita all’art. 5, comma 3, 2^ alinea dell’Ordinanza commissariale n. 57/2012 ess-mm-ii.?

No. Il comma 3, primo capoverso, dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (che esplicita la determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni strumentali, per le scorte e per i prodotti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e b-bis) e limitatamente alle infrastrutture, lett. a) del D.L. n. 74/2012) prevede che la quantificazione del danno sia comprovata da apposita perizia giurata e l’art. 9, in esso richiamato, specifica i contenuti di quest’ultima demandando ad una specifica metodologia di stima la valutazione del danno dei prodotti DOP/IGP, per i quali, pertanto, non si applica la riduzione oggetto del quesito.

 

14. Anticipo del contributo concesso - polizza fidejussoria

14.1  E’ possibile chiedere l’erogazione di un anticipo del contributo concesso?

Si, in fase di richiesta di erogazione del contributo, che può essere contestuale alla domanda, per gli interventi sugli immobili e sui beni mobili strumentali, ai sensi degli artt. 14 e 15 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., il beneficiario del contributo può richiedere un anticipo fino al 50% dell’importo ammesso a contributo. Condizione essenziale perché possa essere richiesto l’anticipo è che sia stato concesso, con Decreto del Commissario delegato, il contributo.


14.2 Quante volte è possibile richiedere l’erogazione dell’anticipo del contributo?

L’anticipo del 50% può essere richiesto una sola volta. 

14.3 Cosa bisogna allegare alla richiesta di anticipo del 50% del contributo?

A seconda che la richiesta di anticipo sia effettuata nell’interesse del beneficiario o nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori di riparazione, ripristino, demolizione, ricostruzione dell’immobile danneggiato o distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 o dell’impresa fornitrice dei prefabbricati o dei beni strumentali, la documentazione da allegare è la seguente:

a)    Richiesta di anticipo nell’interesse del beneficiario.
In tale caso alla richiesta dovranno essere allegati: 

  •  una polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta nell’interesse del beneficiario del contributo a favore del Commissario delegato, di importo almeno pari all’ammontare delle somma richiesta a titolo di anticipo;
  •  la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a favore del soggetto garante, in via anticipata e in un’unica soluzione, da parte del beneficiario, della commissione/premio.  


b)  
Richiesta di anticipo nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori di riparazione, ripristino, demolizione, ricostruzione dell’immobile danneggiato o distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 o dell’impresa fornitrice dei prefabbricati o dei beni strumentali,
In tale caso alla richiesta dovranno essere allegati: 

  • una polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori di riparazione, ripristino, demolizione, ricostruzione dell’immobile danneggiato o distrutto o dell’impresa fornitrice dei prefabbricati o dei beni strumentali a favore del Commissario delegato, di importo almeno pari all’ammontare delle somma richiesta a titolo di anticipo; 
  • la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a favore del soggetto garante, in via anticipata e in un’unica soluzione, da parte del beneficiario, della commissione/premio.
  • le fatture di importo pari all’anticipo richiesto, da computare al netto dell’Iva se recuperabile
  •  copia del contratto stipulato con le imprese affidatarie dei lavori e/o fornitrici dei prefabbricati.

14.4 Chi deve richiedere la polizza fideiussoria per ottenere l’erogazione dell’anticipo?

In base all’Ordinanza 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza n. 36/2015, la polizza fideiussoria deve essere richiesta:

-       dal beneficiario del contributo, sia quando l’anticipo sia richiesto nell’interesse del beneficiario stesso sia quando l’anticipo sia richiesto nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori di riparazione/ripristino/demolizione/ricostruzione dell’immobile danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;  

14.5 Esistono dei modelli di polizze fideiussorie da utilizzare per la richiesta di erogazione dell’anticipo?

Sì. Gli schemi di polizza da utilizzare sono pubblicati sul sito della Regione al seguente indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/sfinge, nella sezione “Domande e risposte per la richiesta dei contributi”

14.6 Le polizze fideiussorie devono contenere clausole o condizioni particolari? 
Le clausole e le condizioni che il commissario ritiene indispensabili sono contenute negli schemi di polizza fideiussoria indicati nel precedente punto 14.5. 

14.7 Quando potranno essere svincolate le polizze fideiussorie?

Lo svincolo della garanzia fideiussoria, su formale richiesta del contraente, potrà essere disposto dal "Commissario" solo qualora, a suo insindacabile giudizio, ricorrano le seguenti condizioni:

  • non devono configurarsi, al momento dello svincolo, ipotesi di revoca anche parziale del contributo;
  • gli interventi di riparazione/rafforzamento /miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili da parte degli  affidatari dei lavori/fornitori dei prefabbricati devono essere completamente ultimati;
  • la fornitura, l’installazione e la messa in opera dei beni strumentali deve essere completamente ultimata da parte dell’impresa fornitrice dei beni strumentali;

Ricorrendo le suddette condizioni la garanzia sarà svincolata successivamente all’avvenuta emanazione del decreto del “Commissario” con cui si dispone l’erogazione del contributo al beneficiario a fronte della presentazione della rendicontazione finanziaria delle spese sostenute a titolo di saldo dei lavori effettuati dall’impresa affidataria degli stessi/fornitrice dei prefabbricati o della fornitura effettuata dall’impresa fornitrice dei beni strumentali. 

15. Modalità di pagamento fatture

15.1 E’ possibile pagare le fatture in compensazione con crediti pregressi dell’impresa esecutrice dei lavori?

Si è possibile. Sono ammessi pagamenti effettuati e dimostrati con la modalità della compensazione o della cessione del credito, come previsto nelle linee guida, al paragrafo 11.1.7: ”sono inoltre ammessi pagamenti effettuati e dimostrati con la modalità della compensazione o della cessione del credito”. Si sottolinea l’importanza, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, di allegare la documentazione per la dimostrazione del credito da compensare.

15.2 E’ vero che a saldo non possono essere presentate fatture dei professionisti non pagate?

Si, a saldo non possono essere presentate fatture dei professionisti non pagate.

15.3 Le fatture emesse prima del 12/10/2012 (giorno della pubblicazione dell'Ordinanza 57/2012), da fornitori nei confronti di soggetti diversi dal beneficiario, possono essere ammesse a contributo?

Sì, a condizione che:

1) si riferiscano a spese chiaramente imputabili ad opere, servizi ed acquisti connessi alle tipologie degli interventi finanziabili ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss. mm.ii.

2) siano trasmesse quali allegati:
a) le connesse fatture di riaddebito o spese emesse dall'intestatario della fattura, se soggetto a regime IVA, nei confronti del beneficiario
b) la dichiarazione rilasciata dal soggetto non sottoposto a regime IVA che attesta di essere stato rimborsato dell'importo pagato relativo alla fattura allegata

In ambo i casi devono essere allegati i giustificativi attestanti il pagamento effettivo della spesa da parte del beneficiario tramite bonifici bancari e/o postali o tramite altre forme che consentano di verificare la tracciabilità degli stessi.

L'IVA della fattura di riaddebito spese (caso 2.a) o della fattura originaria (caso 2.b), costituisce spesa ammissibile a contributo se il beneficiario non è un soggetto sottoposto a regime.
Qualora il beneficiario sia un soggetto sottoposto a regime IVA, questa è esclusa dal costo ammissibile nel caso di fatture di riaddebito spese emesse dall'intestatario della fattura nei confronti del beneficiario. La dichiarazione di cui al punto 2.b può essere redatta in carta libera, corredata di fotocopia di documento di identità valido da parte del dichiarante.


Fac simile dichiarazione di cui al punto 2.b

Luogo, data

Il sottoscritto (nome cognome, dati di nascita e di residenza) (nel caso di persona giuridica aggiungere le informazioni relative al soggetto giuridico rappresentato) dichiara di aver sostenuto il pagamento in data gg/mm/aaaa della fattura (numero, data e oggetto) relativa a (indicare in dettaglio l'oggetto della prestazione o di acquisto) per conto di (indicare i riferimenti del beneficiario del contributo).

In fede Firma leggibile

allegato: documenti di identità valido

 

16. Alienazione immobili

16.1 Un'impresa che ha avuto un risarcimento del danno sui beni immobili attraverso l'applicativo MUDE, può alienarli prima che siano trascorsi i due anni dal completamento degli interventi, alla luce di quanto prescrive il comma 1 dell'art.19?

Si, l'alienazione di un bene è possibile a condizione che il venditore si impegni a garantire la continuità della destinazione produttiva dell'immobile per i due anni successivi alla fine degli interventi, pena la revoca del contributo. Pertanto nel contratto di compravendita deve essere inserita una clausola nella quale l'acquirente si impegna a mantenere inalterata la destinazione produttiva dell'immobile per il tempo necessario al raggiungimento dei 2 anni dalla fine degli interventi indennizzati.

 

17. Erogazione dei contributi

17.1 La richiesta di erogazione del contributo deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, che attesti di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e di pagare i fornitori e le imprese entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo. Come si applica?

L’impresa affidataria è tenuta a pagare le imprese esecutrici e/o i fornitori entro 30 giorni dalla data dell’erogazione del contributo a proprio favore, da parte dell’istituto di credito, o dalla data di pagamento diretto da parte del beneficiario. In merito l’articolo 14 dell’Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii. dispone, al co. 4 che la richiesta di erogazione dei contributi relativi agli immobili contenga “la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’erogazione del saldo del contributo.”. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 20 co. 1 dell’Ordinanza 57/12, “al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso“.

 

18. Beni strumentali

18.1 Le scaffalature sono considerate beni strumentali?

Si, le scaffalatura per la loro funzione e natura sono dei beni strumentali iscritti nel libro dei cespiti
Gli interventi disciplinati dall'ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. sulle scaffalature portanti materiali pesanti sono di due tipologie:

  • gli interventi di mero ancoraggio relativi all'ottenimento della certificazione di agibilità provvisoria in ottemperanza ai dettami del D. L. 74/2012 art.6 comma 8 lettera C), rientrano tra quelli relativi all'immobile e pertanto ricevono un contributo pari al 100% del costo ammissibile;
  • gli interventi di riparazione/sostituzione come bene strumentale danneggiato dal sisma disciplinati all'art.5 comma 1 dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.

Sono altresì considerate ammissibili le spese di riacquisto di scaffalature non danneggiate dal sisma alla sola condizione che attraverso la perizia giurata venga dimostrato che per garantire la staticità e la sicurezza sismica dell'immobile devano essere totalmente sostituite e accertata quindi l’impossibilità di provvedere al loro smontaggio/montaggio e relativo ancoraggio all’immobile per motivi di vetustà delle stesse e/o perché obsolete rispetto alla normativa vigente; il contributo concesso sarà pari all'80% del valore di riacquisto del bene. Sono compresi nel costo di sostituzione anche le spese di trasporto, montaggio e collaudo.
Nel caso in cui l’immobile non rientri nelle fattispecie dell’ordinanza 57/2012, gli interventi sulle scaffalature, sono disciplinati dall'ordinanza 23/2013 e ss.mm.ii. relativa alla rimozione delle carenze e al miglioramento sismico degli edifici.

 

19. Contributi in conto interessi

Le piccole e medie imprese (secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005) che hanno subito danni nelle scorte e che devono delocalizzarsi in modo temporaneo possono chiedere alle banche un finanziamento che, se accordato, può ricevere un contributo in conto interessi secondo quanto previsto nel dettaglio dall’art. 17 dell’ordinanza 57/2013 e successive modifiche e integrazioni.

 

20. Variazioni progettuali

20. 1 Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori?

Si, sono ammesse eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 2, comma. 2, lett. a) in sede di liquidazione.


21. Riaddebito spese

21. 1 Può il soggetto beneficiario rendicontare spese sostenute dal soggetto utilizzatore dell’immobile?

Si, è possibile solamente attraverso il riaddebito delle spese dall’utilizzatore al beneficiario, a fronte della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si dimostra il collegamento tra la fattura originaria, regolarmente quietanzata, e il riaddebito effettuato, che non deve contenere alcun ricarico.

 

22.Procedura semplificata per l'erogazione degli interventi relativi agli immobili 

L'erogazione del contributo, per le concessioni di importo inferiore a 1,5 milioni di euro relative a interventi sui soli immobili, potrà avvenire, in alternativa a quanto previsto all'art. 14 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii, su apposita richiesta del beneficiario secondo le modalità stabilite dall'art. 14 bis. 

Tutti coloro che hanno già fatto richiesta di Sal con la procedura ordinaria prevista dall'art. 14 non possono richiedere la procedura semplificata introdotta dall'art.14 bis.

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ultima modifica 2018-04-09T16:10:51+02:00
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