Il mio appartamento può avere un impianto termico distaccato da quello centralizzato?
Il Codice Civile all'art. 1118 prevede che si possa rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Chi rinuncia resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Ulteriori chiarimenti sono presenti nella delibera della Giunta regionale n. 967/2015 e s.m.i.