Obblighi di trasparenza per i Beneficiari di contributo
I beneficiari di contributi ricevuti nell’anno 2018 devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 commi 125, 126 e 127 della legge 124/2017 così come è stato modificato dal Decreto crescita (DL 34/2019) all'articolo 35.
Ogni anno entro il 30 giugno, le associazioni, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2 bis dlgs 33/2013 nel 2018.
Le imprese invece devono pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.
Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a 10.000 euro e sono stati esclusi dagli obblighi di pubblicazione i contributi “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa