Sicurezza nei luoghi di lavoro

2017

L’autorizzazione all’uso nel Regolamento REACH obblighi e ricadute sulla valutazione del rischio

T. Castellan, L. Barbiero e G. Stocco, in Ambiente&Sicurezza sul lavoro, Epc srl. A. XXXIII, n. 7 (2017), p. 46‐54

L’articolo tratta le prescrizioni derivanti dal Regolamento REACH. Esso contiene le misure previste dall’autorizzazione derivanti dalla normativa di prodotto, contestualizzate nell'ambito della sicurezza aziendale. Viene esaminata la valutazione del rischio, la valutazione dell’esposizione e la definizione delle corrette misure di prevenzione e protezione in relazione ai composti cancerogeni e mutageni. L’articolo sottolinea l’importanza dei processi di ricerca a sviluppo da parte delle aziende, di controllo e monitoraggio da parte degli organismi di vigilanza e della trasmissione dell’informazione lungo la catena di approvvigionamento, al fine di una futura sostituzione e eliminazione nel mercato delle sostanze in autorizzazione. 

Il rischio di movimentazione manuale dei carichi e movimenti sforzo-ripetuti

Lorenzo Baraldo e Daria Rizzato, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL - Supplemento al n. 5 ISL 2017, Ipsoa. N. 1 (2017), p. 7-13

Innumerevoli sono le attività lavorative che comportano la necessità di movimentare, trasportare, sollevare carichi di diversa entità e fattezza. L’esigenza di codificarle all’interno di una definizione univoca, ha portato alla loro denominazione come Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC). I principali problemi di salute dovuti al lavoro sono proprio i mal di schiena, i dolori agli arti inferiori e un generale affaticamento fisico, come evidenziato dall’Indagine Europea sulle condizioni di lavoro. Nell’articolo si cerca di dare una definizione univoca e standard per la MMC, attraverso i principali riferimenti normativi. Si analizza anche la complessità di intervento e le patologie connesse.

Coordinatore per l’esecuzione: la Cassazione precisa ulteriormente

Pierguido Soprani, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI, n.6 (2017), p. 305 - 309

Negli ultimi anni la Cassazione ha acquisito maggiore sensibilità di approccio nell’affrontare le delicate e complesse problematiche giuridiche legate all’applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili). Ormai la varietà delle pronunce è tale da consentire di tratteggiare una fisionomia completamente unitaria e fondamentalmente aderente al profilo del coordinatore per l’esecuzione (CSE). Si passa dunque per l’analisi delle pronunce più significative. Si analizza la nozione di rischio specifico attraverso la sentenza della Cass. pen. sez. IV, n.3288, e poi le interferenze “non contemporanee” con la sentenza Cass. pen. sez. IV, n. 13456.

La motivazione dell’ordine di sospensione tra giustizia ordinaria e amministrativa

Alessio Scarcella, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI n.7 (2017), p. 353 - 359

Le disposizioni concernenti il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali sono state aggiornate col D.Lgs. 81/2008, che ha anche apportato alcune significative modifiche rispetto la normativa precedente. SI prevede che in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa prevenzionistica, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali possano adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Si analizza dunque l’intervento della corte costituzionale del 2010, e seguono ulteriori approfondimenti sulla questione

Lavorazioni “in squadra” e posizione di garanzia per la tutela delle condizioni di lavoro

Pierguido Soprani, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A.XXI, n. 9 (2017), p. 419-422

Il lavoro in “squadra” è una costante organizzativa da sempre praticata. Tale organizzazione, così come quella relativa alle correlate attività da compiere, assumono un rilievo tale che, in certi ambiti, il legislatore le ha normate quali contenuti di un percorso formativo obbligatorio. Così è ad esempio quanto stabilito per il lavoro in quota dall’Allegato XXI del D.Lgs.n. 81/2008. Si analizzano dunque le posizioni di garanzia, che tradizionalmente si allocano a favore dei componenti in linea verticale, in capo al soggetto che ne è il preposto. Viene trattato poi il tema delle lavorazioni “complesse” e relative posizioni di garanzia. Si termina dunque con un caso di “scuola”, la recente pronuncia di Cass. pen. sez. IV, 11 maggio 2017 n. 23090.

Medico competente: statuto funzionale e criticità operative

Pierguido Soprani, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI, n.5 (2017), p. 249 - 251

Accanto alle figure tradizionalmente in linea sul rapporto di lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 ne ha poste altre, rielaborando, per un verso, figure professionali esistenti, e prevedendone, per altro verso, di nuove a strutturare e comporre il sistema di sicurezza aziendale. Fra queste, il Medico Competente (MC). Nell’articolo, verrà analizzato l’onere di azione informativa, valutativa e di accertamento del MC. Si passa poi ad una breve analisi dello statuto funzionale del medico competente, e dunque all’analisi delle criticità operative.

Legittimo escludere l’offerta se manca l’indicazione dei costi della sicurezza?

Alessio Scarcella, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI, n.4 (2017), p. 181 - 187

Tutto l’articolo si costruisce in risposta alla questione della validità di esclusione di una offerta nell’eventualità in cui manchino i costi della sicurezza. La questione, che riguarda le offerte preordinate alla partecipazione di una gara pubblica, ha interessato negli ultimi anni sia la giurisprudenza interna che quella amministrativa, e quella “eurounitaria”. Si procede con un sintetico inquadramento normativo, per poi andare ad analizzare lo sviluppo che la questione ha visto negli ultimi anni. Si passa attraverso interpretazioni e dubbi del Giudice amministrativo. Dapprima sembrava che le scelte fossero orientate verso la non esclusione dell’offerta: la rivoluzione che invertirà la tendenza la si è avuta col Codice degli appalti 2016.

Rischio amianto: il sistema normativo e giurisprudenziale di tutela

Giulio Benedetti, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI, n.3 (2017), p. 123 - 129

I rischi causati dalle lavorazioni in presenza di amianto sono ormai noti a tutti. L’articolo parte da una analisi delle normative tradizionali di sicurezza sull’amianto: è dal D.Lgs. n. 277/1999 che è stata resa d’obbligo la valutazione della sussistenza causale tra una condotta colposa e l’insorgenza della malattia. L’amianto già con la legge 27 marzo del 1992 n. 257 era stato messo al bando nelle lavorazioni. L’articolo segue percorrendo le varie normative sino ad arrivare al D.Lgs n. 81/2008 sul rischio amianto. Viene infine condotta una analisi sulla tutela del lavoratore dall’esposizione all’amianto, analizzando la ricostruzione della giurisprudenza e prendendo a spunto la sentenza della Cass. n.291/2017.

Il rischio di caduta dall’alto

Alessandro Bordin, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI, n.9 (2017), p. 430 - 438

Il rischio di caduta dall’alto è un rischio che può riguardare diverse attività e comparti produttivi. Pur trattandosi di un rischio che riscontra maggiore frequenza in edilizia, non è detto che sia impossibile incontrarlo anche in altre situazioni, con incidenti purtroppo di altrettanta gravità. Offre spunto per la ritrattazione e l’approfondimento di questo particolare rischio specifico, la recente linea guida pubblicata a giugno 2017 dall’INAIL in merito.

Verrà dunque nell’articolo inquadrato il rischio, analizzate le statistiche, le tipologie e le cause degli infortuni, i dpi e le situazioni che possono indurre al rischio, con vari esempi di diversa estrazione a corredo.

Silice: nuove evidenze ma tutela limitata per un rischio antico

Giuseppe Paolantonio, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI, n.9 (2017), p. 423 - 429

Il rischio verso la salute che deriva dall’esposizione a silice è uno dei più storici nel panorama dell’igiene industriale, tuttavia negli ultimi anni sono emerse nuove evidenze di danni, componendo un quadro di azione molto complesso. Studi epidemiologici recenti hanno confermato che ci sono tutt’ora diversi ambiti di lavoro coinvolti dal rischio nelle sue vari forme, in assenza di disposizioni normative di tutela sufficienti. Gli effetti lesivi più gravi sono dati dalla inalazione della silice libera cristallina, ma anche la silice in forma solida non è da sottovalutare. La polvere di silice agisce silenziosamente e passando inosservata, cosa che la rende ancora più temibile.

L’articolo prosegue analizzando l’esposizione occupazionale e danni da silice, analizzando anche il quadro normativo UE, le normative per la protezione da agenti cancerogeni e la gestione del rischio.

Nuove norme per lavoratori autonomi e lavoro agile: la tutela della sicurezza

Claudia Macaluso, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXI n.9 (2017), p. 413-418

Il mercato del lavoro sta registrando da alcuni anni considerevoli mutamenti non solo nelle modalità di operare e nel sistema produttivo, ma anche sul versante della forza lavoro, dove emergono con sempre più evidenza i fenomeni della flessibilità, dell’invecchiamento e della de-territorializzazione. In questo scenario l’attività in forma autonoma (che in Italia può contare circa cinque milioni di partita IVA) ha evidenziato negli ultimi tempi un particolare status di debolezza, dovuto alle scarse tutele economiche e del sistema sociale, nonché alla fragilità occupazionale che interessa specialmente i giovani. Finalmente il legislatore ha iniziato a dare completa attenzione alla tutela del lavoro riferendola non più soltanto a quello subordinato. L’articolo si incentra dunque sulla Legge n. 81/2017, andando ad analizzarlo ed esponendo in seguito le misure prevenzionistiche e previdenziali per il lavoro autonomo, con particolare attenzione a: formazione, studi professionali, collaboratori continuativi. Si chiude poi con una analisi delle disposizioni in materia di lavoro agile.

Rischi nel psc quali prescrizioni?

Pierguido Soprani, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 4 (2017), p. 45-49

L’articolo si sviluppa cercando di sbrogliare le incertezze legate alla tematica delle prescrizioni da includere nel piano sicurezza e coordinamento (psc) in merito alla problematica dei rischi. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve valutare tutte le attività con i relativi rischi, o semplicemente è suo dovere valutare le attività interferenziali? Si cerca di dare risposta a questo quesito, ripercorrendo la normativa. Verranno in primo luogo analizzati i contenuti degli articoli 91 e 100 del D.Lgs 81/2008, contenenti indicazioni che risultano ancora tuttavia generali. Maggiore chiarezza viene riscontrata negli allegati XI e nel XV, che contiene un approfondimento sui contenuti minimi del psc. Ancora più approfondita la definizione riscontrata nell’articolo 39 del D.P.R. n. 207/2010. Sulla base delle normative, il testo si propone dunque di fare chiarezza sulla tematica.

Con il Sinp, infortuni sotto stretta osservazione

Mario Gallo, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 1 (2017), p. 70-74

Con il decreto dei ministeri del Lavoro e della Salute 25 maggio 2016, prende corpo il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp). Si tratta di una nuova anagrafe della sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 8 del D.Lgs 81/2008. Ciò dovrebbe consentire di conoscere nel dettaglio le dinamiche e la natura degli incidenti accaduti. Il provvedimento era particolarmente atteso da tempo, in quanto si dovrebbe in questo modo portare a completamento il funzionamento della banca dati nazionale. In questo modo sarà possibile orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Si tratteranno nell’articolo i nuovi obblighi previsti dal Sinp, e i soggetti coinvolti.

Se appalti e sicurezza confluiscono nel Psc

Andrea Bocchieri, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 1 (2017), p. 14-56

L’articolo si sviluppa sulla tematica della complessità della gestione contemporanea di appalti e sicurezza nel Piano sicurezza e coordinamento (Psc), con riferimento specifico alla gestione dei rischi in campo di sanità. Infatti, sebbene esistano stesure validate specificatamente per il settore della sanità, si è in presenza in questi casi di una accentuata complessità gestionale dei contratti di appalto di lavori.

Questo dipende dalla necessità di operare in presenza di attività cliniche intrinsecamente critiche, impattando quindi non solo sulla sicurezza dentro il cantiere, ma anche su quella correlata alle interferenze in senso generale, e alle regole di corretta conduzione degli ospedali. La numerosità degli attori della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tutti, dei pazienti e dei terzi, si incrementa, così come gli stakeholders. L’utilizzo di ulteriori indirizzi di buona gestione per l’esecuzione di lavori in aziende socio-sanitarie non può pertanto essere disatteso.

L’articolo segue analizzando appalti, codici relativi e casistiche, responsabilità e figure coinvolte, per poi snocciolare punto a punto i contenuti richiesti nel Psc.

Macchine movimento terra utilizzarle in sicurezza

Marco Vigone, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 4 (2017), p. 14-37

Apripista, dumper, escavatori, motoruspe, pale caricatrici, posatubi e terne. si tratta di mezzi per il cantiere, soggetto sia alla “direttiva macchine” 2006/42/Ce, che alla direttiva europea 2000/14/Ce riguardante l’emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto. In Italia queste direttive sono state recepite con il D.Lgs n. 17/2010 e con il D.Lgs del 4 settembre 2002 n. 262.

Risulta impostante, pertanto, analizzare entrambe le norme europee, per comprendere poi le reali modalità di marcatura di questi prodotti. Vengono analizzate punto a punto tutte le tipologie di macchina, con corredo di tabelle e disegni. L’articolo analizza tutti i vari aspetti del caso, sia legati alle macchine stesse (applicazione, emissione rumore..) sia in merito alle dichiarazioni Ce e le norme Uni En.

Il “ chi fa che cosa” nel servizio di prevenzione

Enzo Ranieri, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 4 (2017), p. 38-44

Molto spesso i datori di lavoro concepiscono il servizio di prevenzione e protezione come una sorta di unità organizzativa deputata alla gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro aziendali. Ritengono dunque erroneamente che, individuando un maggior numero di responsabili, si possa ottenere un migliore grado di soddisfacimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo modus operandi non tiene conto della netta definizione della struttura delle responsabilità, definite dal D.Lgs. 81/2008, né tanto meno dell’obbligo di prevedere una figura che affianchi il datore di lavoro nel recepire gli obblighi di sicurezza: appunto il servizio di prevenzione e protezione. Nella legislazione italiana in effetti non esiste una definizione che differenzi i compiti del responsabile da quello dell’addetto del esercizio di prevenzione, pur sussistendo delle differenze nella formazione di base delle due figure. L’articolo cerca di sbrogliare le responsabilità e le differenze di ciascuna di queste figure, andando ad analizzare comma per comma gli articoli relativi del D.Lgs. 81/2008.

Recuperare un operatore in luoghi non accessibili

Eginardo Baron e Marco Conti, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 5 (2017), p. 120-124

Per certe particolari lavorazioni, come quelle svolte all’interno e per la creazione di un foro, o per la realizzazione di pali di fondazione e scavi di trincee, il rischio di caduta e intrappolamento non è poi così remoto. Diventa allora centrale il tema del miglioramento delle tecniche di recupero degli infortunati, o semplicemente di salvataggio da luoghi difficilmente accessibili. Si tratta di situazioni critiche sino ad ora spesso trascurate nella valutazione dei rischi, in quanto spesso ritenute improbabili a fronte di una corretta e attenta applicazione delle misure di sicurezza. Infatti, è obbligo del datore di lavoro l’eliminazione dei rischi, e qualora si sia impossibilitati ad operare una completa eliminazione, è necessario operare per ridurli al minimo. Nell’articolo vengono trattate nel dettaglio, con tabelle e fotografie, le procedure di recupero per le lavorazioni di fori, gli scavi di trincee, i lavori in vasche e cisterne, pali di fondazione e gli scavi stradali, con relative organizzazione delle procedure.

Alternanza scuola-lavoro sì, ma la sicurezza?

Mario Gallo, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 8 (2017), p. 42-49

La legge sulla “buona scuola” del 13 luglio 2015 n. 107, nel riformare il sistema nazionale d’istruzione e formazione ha introdotto una nuova disciplina organizza sulla “cosiddetta “alternanza scola-lavoro”. Consiste nell’attuazione di specifici percorsi in convenzione che prevedono l’inserimento temporaneo di studenti all’interno di una realtà aziendale, al fine di acquisire conoscenze e competenze, e realizzare potenziali opportunità di lavoro. Si tratta però di uno strumento che ha portato con sé anche numerosi problemi gestionali, specialmente per quanto riguarda i servizi di prevenzione e protezione per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. Il legislatore infatti, superficialmente, non ha emanato disposizioni specifiche per quanto riguarda l’ambito antinfortunistico. Alcune circolari successive, come la lettera del 28 marzo 2017 n. 3355 sono andate a fornire alcune delucidazioni. L’articolo continua a sviluppare la trattazione sulla tematica, che necessita di un trattamento differente da quello che possono richiedere stage e tirocini, anche attraverso alcune tabelle riassuntive.

Mog 231, una risorsa non solo per le “grandi”

Antonino Muratore, Vincenzo Nastasi e Roberto Li Causi, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 5 (2017), p. 27-40

E’ opinione diffusa che i “modelli di organizzazione, gestione e controllo” (mog), che devono essere adottati ai sensi dell’articolo D.Lgs. n. 231/2001, siano faccenda delle sole grandi imprese o, quantomeno, di aziende che per dimensione e organizzazione sono in grado di dedicare maggiori risorse alla pianificazione e progettazione di un mog. Si tratta di una impostazione sbagliata che può anche portare a gravi rischi per le imprese più esposte all’impatto delle sanzioni prevista dal D.Lgs. n. 231/2001. Partendo dal riferimento legislativo, attraverso quadri di sintesi e schemi di analisi del modello, si descrivono tutte le peculiarità del mog sino ad arrivare ad una trattazione specifica per il settore delle costruzioni.

La colpa del rspp è generica o specifica?

Pierguido Soprani, in Ambiente&Sicurezza, NewBusinessMedia srl. N. 8 (2017), p. 75-80

L’articolo vuole dare risposta al quesito che emerge nel titolo. A più riprese la giurisprudenza ha preso posizione nel merito della questione, pronunciandosi sul rapporto che intercorre fra datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (rspp). Il rapporto del rspp col datore di lavoro viene descritto come di dipendenza –nel senso di avvalimento funzionale- e collaborazione. La giurisprudenza è peraltro pressoché univoca nel ritenere quella del rspp come una funzione integrativa del sistema di sicurezza aziendale, ed una sorta di ausilio tecnico per il datore di lavoro. All’atto di designazione del rspp non equivale infatti il conferimento della delega in materia antinfortunistica. Continuando a sviluppare la tematica, l’autore argomenta la questione.

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ultima modifica 2018-12-19T15:51:06+01:00
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