Sicurezza nei luoghi di lavoro

I costi della sicurezza dopo il D.Lgs. 106/09

Massimo Caroli, in Ponte. Progettare Sicurezza, DEI. Gennaio 2010, p. 25/31

Abstract:

Ripercorre la storia dei costi della sicurezza a partire dal D.Lgs 494/1996, dove veniva sì citato che il PSC doveva contenere la suddetta stima, ma non prevedeva in nessun modo alcun metodo di stima e non definiva questi costi della sicurezza come non soggetti a ribasso d’asta. Prosegue poi con il D.Lgs 528/1999 che per la prima volta afferma che tali costi diventano non soggetti al ribasso d’asta.

Nel corso del tempo ci sono stati molte interpretazione e molti pareri anche diametralmente opposti, molti dei quali sono caduti con l’emanazione del DPR n° 222 del 3 luglio 2003, seguiti dalle linee guida del 1 marzo 2006.

Poi si arriva a trattare i costi della sicurezza dopo il D.Lgs 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009, dove si afferma la volontà del legislatore di imporre determinati compiti  (come vere innovazioni) ai soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

L’articolo riporta l’utile testo integrale dell’Allegato XV punto 4, in cui vengono stimati i costi della sicurezza in cui è stata aggiunta anche una voce varie dove sono state introdotti i costi veri ed eventuali non definibili in fase di progettazione ma riconducibili nel corso dei lavori alla sicurezza.

Conclude dicendo che è evidente come lo sforzo legislativo per stimate i costi della sicurezza sia attribuibile al committente perché legati alla sicurezza del complesso da eseguire, quindi non devono rappresentare un premio per l’impresa affidataria ma oneri da corrispondere a chi realmente sarà coinvolto nell’attuazione della sicurezza in cantiere. 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina