Sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. n. 27 gennaio 2010, n.17: accesso al mercato delle “nuove” macchine CE

Elena Benedetti e Roberto Petringa Nicolosi, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. N. 4 (2010), p. 190-199

Abstract:

Viene descritto, articolo per articolo, del D.Lgs. n.17/2010 che dà attuazione all'art. 4 della direttiva 2006/42/CE. L'art. 5 disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza. L'art.6 disciplina solo la “sorveglianza sul mercato”: vengono confermate le funzioni di sorveglianza ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e della politiche sociali ed il ruolo dell'ISPESL. L'articolo contiene inoltre il concetto di “utilizzo conforme alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”, l'obbligo di rapporto del Ministero dello sviluppo al Ministero del Lavoro, e la cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri dell'UE. L'art.7 vede l'esclusione dell'applicazione della “clausola di salvaguardia” alle quasi macchine. L'art. 8 attribuisce alla Commissione il potere di adottare provvedimenti atti a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, tale misura non si applica alle quasi-macchine per le quali vige la sorveglianza sul mercato. L'art 9 modifica, rispetto alle vecchie direttive che prevedevano due modalità di valutazione della conformità delle macchine, le procedure di valutazione prevedendone una unica. L'art. 10 disciplina le procedure di valutazione della conformità delle quasi-macchine. L'art 11 disciplina i criteri e le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei rinnovi e controlli agli Organismi notificati. Gli art. 12 e 13 riguardano la marcatura CE, con alcune innovazioni che ampliano la portata della cautela della marcatura. L'art. 14 costituisce una novità introducendo il tema della riservatezza, mentre l'art. 16 contiene disposizioni per la disciplina degli ascensori, l'art. 17 una deroga che consente l'immissione sul mercato di apparecchi portatili a carica esplosiva. Infine con l'art. 19 vengono enunciate le norme finali e transitorie.

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