Sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel pubblico gli oneri si sdoppiano

Luigi Caiazza, in Norme e Tributi, Il Sole 24 ore. 07 Settembre 2009

Abstract:

Il comma 3 dell’art. 16 del DLgs 106/2009 (che modifica l’art. 26 del TU sulla Sicurezza, DLgs 81/2008) introduce regole ad hoc per le centrali di committenza (definite dall’art. 3 del DLgs 163/2006, Codice degli Appalti) disciplinando i casi in cui il contratto di lavoro, servizi o forniture sia affidato da una centrale di committenza o i casi in cui datore di lavoro e committente non risultino coincidenti. In questi casi il soggetto che affida il contratto è tenuto a redigere un Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi) da interferenze, che tenga conto, su base ricognitiva, dei rischi standard “potenzialmente” insiti nel tipo di lavoro da eseguire. Diversamente, il soggetto presso il quale il contratto trova esecuzione – l’esecutore dell’opera – prima di dare avvio all’esecuzione è tenuto ad integrare il Duvri con l’analisi dei rischi specifici da interferenza legati ai loghi in cui sarà espletato l’Appalto. D’altro canto, secondo il comma 6 dell’art. 16 del DLgs 106/2009, gli enti aggiudicatori in una procedura di affidamento di lavori pubblici sono a loro volta tenuti a verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e della sicurezza, che va espressamente indicato, e deve risultare congruo rispetto all’entità dei lavori. (Inserto Norme e Tributi).

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina