Requisiti di reddito necessari per essere esentati dal ticket

Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito percepito nell’anno precedente. Così come il reddito, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all’anno precedente. Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

1.      I bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01).

2.      I cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01).

3.      I disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione ma occorre autodichiararlo sullo stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione.

4.      I titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03) o i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04). Il reddito considerato è riferito all’anno precedente.

5.      I lavoratori colpiti dalla crisi e loro familiari a carico che hanno perso involontariamente un lavoro (autonomo o alle dipendenze) dal 1° Ottobre 2008 e si trovano in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Lavoratori sospesi da un rapporto di lavoro dipendente con intervento di un trattamento di integrazione salariale ai sensi del D. Lgs. 148/2015 o di CIG in deroga e che non superano il limite di reddito previsto dallo stesso d.lgs. 148/2015, art. 3, comma 5, lettera a) come rivalutato annualmente da INPS. (codice esenzione E99).

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ultima modifica 2022-02-16T15:01:34+02:00
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