La legge in sintesi

Nove articoli per un impianto snello, che fissa regole minime senza rischiare di limitare un’attività che, per propria natura, si basa sulla collaborazione fra cittadini e spazia fra settori, obiettivi e utenti diversificati.

Richiamandosi ai principi alla base della cooperazione mutualistica così come regolata dal Codice civile, la legge definisce il ruolo e la funzione delle Cooperative di comunità.

Il provvedimento prevede la possibilità che le Cooperative di comunità possano individuare forme di raccordo delle attività svolte con quelle delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l’adozione di specifiche convenzioni. Oltre a una serie di incentivi, ulteriori a quelli già conseguibili dalle cooperative. Tra questi, la possibilità di ottenere l’utilizzo di aree o beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, l’affidamento di lavori e servizi.

La legge approvata prevede un finanziamento di 500 mila euro nel triennio 2022-2024.

Rispetto ai requisiti, la legge stabilisce che le Cooperative di comunità devono essere costituite in forma di società cooperativa secondo le modalità previste dal Codice civile e devono iscriversi all’Elenco regionale delle Cooperative di comunità, volgendo la propria attività in favore e con il coinvolgimento della popolazione verso la valorizzazione delle competenze e delle risorse locali, tramite un’attività economica sostenibile, delineata dalla stessa disposizione.

Inoltre, è previsto che le cooperative debbano avere sede nel territorio regionale e operare prevalentemente in aree montane, aree interne o a rischio spopolamento, o comunque caratterizzate da particolari condizioni di disagio o problematiche di accessibilità.

Un ulteriore punto della norma prevede appunto l’istituzione dell’Elenco regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa si iscrivono, per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e potere accedere ai contributi regionali.

Soci delle cooperative di comunità sono le persone fisiche residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, o che nella stessa svolgano la loro attività in modo continuativo o vi siano legate in maniera non occasionale; le persone giuridiche; le organizzazioni del terzo settore e gli Enti pubblici.

Viene inoltre previsto l’obbligo di approvazione di una relazione informativa annuale, rivolta alla comunità di riferimento, che rappresenta i benefici e le altre utilità per la comunità conseguite.

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ultima modifica 2022-07-27T15:43:58+01:00
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