Voto a domicilio: la richiesta al sindaco entro il 5 settembre
C’è tempo fino a lunedì 5 settembre 2022 per fare richiesta al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale per l’esercizio del voto a domicilio. Si tratta della possibilità, riservata alle persone affette da gravissime infermità, di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione o in un'altra abitazione, ove eventualmente dimorino per motivi di assistenza, anche se posta in Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.
La possibilità è riservata agli elettori affetti da infermità tali che l’allontanamento dalla casa in cui abitano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune.
L’elettore interessato deve inviare al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
L’ufficio elettorale, verificata la regolarità della domanda predisporrà l’autorizzazione al voto domiciliare ed organizzerà la raccolta del voto da parte del Presidente del seggio designato.
Voto assistito
L’elettore fisicamente impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto potrà essere accompagnato in cabina da una persona di fiducia.
L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
L’accompagnamento è ammesso se:
- se si trovano in una delle tre ipotesi tipiche previste dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o da altro impedimento di analoga gravità);
- se esibiscono la certificazione medica, redatta in conformità alla normativa in vigore (i certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici nominati dai competenti organi dell’Ausl; devono attestare che l'infermità fisica impedisce all’elettore d’esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore; devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente);
- se esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall’Inps in cui sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19;
- se esibiscono la tessera elettorale personale nella quale sia stato apposto il simbolo “Adv”.
Timbro Adv (diritto voto assistito)
In caso di infermità permanente, è inoltre possibile fare apposita domanda all’Ufficio Elettorale per ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito, tramite il simbolo ‘Adv’, mediante, l’apposizione di uno specifico timbro sulla tessera elettorale, al fine di evitare di doversi munire dell’apposito certificato medico in occasione di ogni consultazione.