Il secondo Decreto "Alluvione"
Dopo il Decreto-legge 61 del 1^ giugno 2023, il Governo ha varato un nuovo provvedimento sugli eventi alluvionali che dal 1^ al 17 maggio hanno interessato l’Emilia-Romagna.
È il Decreto-legge 88 del 6 luglio 2023 che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione oltre che in Emilia-Romagna anche nelle regioni Toscana e Marche che rientrano nella dichiarazione di stato di emergenza nazionale.
Il Commissario alla ricostruzione
Innanzitutto, si prevede la nomina di un Commissario straordinario alla Ricostruzione, poi scelto nella persona del generale Francesco Paolo Figliuolo, successivamente incaricato fino al 30 giugno 2024. Potrà contare su una struttura composta da massimo 60 persone per un costo complessivo di 10 milioni di euro e avvalersi di massimo 5 esperti o consulenti nel limite di 150.000 euro. Per l’esercizio delle sue funzioni il Commissario potrà inoltre attivare ulteriori convenzioni con amministrazioni centrali dello stato per altri 11 milioni di euro.
Le risorse
Il Commissario ha a disposizione un fondo pari a 1 miliardo di euro: 500 milioni sul 2023, 300 milioni sul 2024 e 200 milioni sul 2025.
A questo fondo si aggiungono altri 1,5 miliardi di euro attraverso la riassegnazione delle entrate di bilancio dello Stato: 300 milioni per l'anno 2023, 450 milioni per l'anno 2024, oltre 600 milioni (641.503.011) per il 2025.
In complesso, quindi, il secondo Decreto stanzia 2,5 miliardi su tre anni.
I sub Commissari
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto cesseranno di fatto le funzioni dei Commissari straordinari all’emergenza, assegnate ai presidenti di Regione. Il Commissario alla Ricostruzione potrà nominare dei sub Commissari, che dovrebbero essere i presidenti di Regione, a cui non spetterà alcun compenso.
La Cabina di coordinamento per la ricostruzione
Sempre senza oneri aggiuntivi, viene istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione principalmente con funzioni di monitoraggio dei lavori e dei progetti. È presieduta dal Commissario alla ricostruzione e ne fanno parte il Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i presidenti delle Regioni interessate, i sindaci metropolitani interessati, un rappresentante delle Province designato dall'Unione province d'Italia (Upi) e un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).
La ricostruzione privata (case e attività produttive): 120 milioni di euro nel 2023
Per quanto riguarda la ricostruzione privata, il Commissario, entro due mesi dalla nomina, deve individuare: gli interventi di immediata riparazione degli edifici residenziali e produttivi, compresi quelli che erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi e quelli di ripristino o ricostruzione che presentano danni gravi; gli interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; definire i criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, definendo per tutti procedure, tempistiche e modalità di attuazione.
I contributi possono coprire fino al 100% delle spese nei limiti delle risorse disponibili che, per l’anno 2023 ammontano a 120 milioni di euro per gli interventi di parte corrente.
Tra i casi ammessi, che devono essere tutti tracciabili finanziariamente, rientrano:
- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati;
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali di tutte le attività produttive (industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, compresi anche organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale), e dei servizi (inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari);
- danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione/stoccaggio (regolamento Ue n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari); danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;
- oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
- delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi. Non si fa riferimento esplicito nel decreto alle spese per beni mobili e beni mobili registrati.
Per ottenere i risarcimenti le persone devono presentare domanda al proprio Comune con allegati:
- la scheda di rilevazione dei danni redatti dall’autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato;
- il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto.
Una volta accolta la richiesta il Comune rilascerà il titolo edilizio, verifica la spettanza del contributo e il relativo importo e la trasmette al Commissario che provvede alla concessione del contributo stabilito.
I Comuni devono provvedere allo svolgimento delle attività sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili senza la possibilità di incrementarle.
La ricostruzione pubblica
Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica si tratta di:
- immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, oltre agli edifici municipali, le caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico;
- opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione; archivi, musei e biblioteche; edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private.
Sempre nel limite delle risorse assegnate, il Commissario dispone e approva, entro due mesi dalla nomina, un piano speciale delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione; un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici con priorità per quelli che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture; un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate (con particolare attenzione agli impianti di depurazione e sistema fognario, compreso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti stessi); un piano speciale delle infrastrutture stradali.
Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario, i soggetti attuatori, dopo l’approvazione dei Piani, inviano al Commissario stesso i progetti. Ogni progetto viene esaminato dal Commissario che verifica la congruità economica, approva i progetti esecutivi e solo alla fine di questo complesso iter adotta il provvedimento di concessione per consentire ai soggetti attuatori di procedere con le gare per la selezione delle imprese che realizzeranno le opere.
Nel provvedimento entrano anche le disposizioni per assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle zone colpite con un fondo di 100 milioni di euro per interventi da sottoscrivere attraverso Accordi di Programma tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy con le Regioni interessate.
Il testo prevede anche disposizioni circa il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni.