7. Decreto Ministero per i beni culturali e ambientali 24 marzo
1997, n. 139
Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e
modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri
istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Art. 1. - Definizioni - 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministero: il Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) Istituti: gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
d) Capi di istituto: i funzionari preposti agli organi del Ministero per i beni culturali
e ambientali;
e) Concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione allesercizio di
servizi, alluso e alla riproduzione dei beni o alla gestione di attività
concernenti i beni culturali.
Art. 2. - Servizi e gestione dei servizi - 1. Qualora
risulti finanziariamente conveniente, presso i monumenti, i musei, le gallerie, gli scavi
archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche e gli altri istituti
dellamministrazione, fermo restando quanto disposto dallarticolo 2, quarto
comma della legge 13 luglio 1966, n. 559, possono essere affidati in concessione a
soggetti privati, ad enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a
società e a consorzi costituiti a tal fine, a cooperative regolarmente costituite,
qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie
dallamministrazione:
a) il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni
culturali;
b) i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e
il recapito nellambito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica;
f) i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro;
g) i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti dingresso;
h) lorganizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali.
2. Sono finanziariamente convenienti le attività e i
servizi che, da soli ovvero abbinati ad altri, producono allamministrazione
concedente aumenti di proventi, nuovi proventi o minori costi. Ai fini della proposta di
attivazione dei servizi, il capo dellistituto, la conferenza dei capi
distituto o il direttore generale previsti, rispettivamente, dai commi 1, 3 e 4
dellarticolo 3, verificano preventivamente la convenienza finanziaria
dellattività o del servizio, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse umane
ed agli oneri finanziari della gestione diretta. In caso di servizi integrati, la verifica
della convenienza finanziaria è effettuata con riferimento ad ogni servizio e per ogni
sede, anche avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso lamministrazione
centrale e presso gli organi periferici. La verifica è nuovamente effettuata trascorsi
tre anni dallaffidamento e, comunque, al termine del quadriennio, ai fini
delleventuale rinnovo.
Art. 3. - Servizi attinenti ai singoli istituti e servizi
integrati - 1. Il capo dellistituto individua uno o più servizi da attivare presso
il proprio ufficio.
2. Per servizio integrato si intende linsieme dei
servizi, anche di diversa natura, attivato in più istituti.
3. I capi degli istituti aventi sede nella Regione si
riuniscono, in conferenza, presso la sede del capo ufficio più anziano che la presiede,
per individuare i servizi integrati da attivare in ambito regionale.
4. Il direttore generale dellufficio centrale
competente individua i servizi integrati da attivare in ambito interregionale. Qualora i
servizi integrati interessino più categorie di beni, lindividuazione è effettuata
dal direttore generale dellufficio centrale per i beni archeologici, architettonici,
artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.
5. Il Ministro, sulla base delle proposte degli organi di
cui ai commi 1, 3 e 4, approva ogni anno, ai sensi dellarticolo 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il
programma dei servizi da attivare nellanno medesimo, e si avvale, per
lattività di indirizzo e coordinamento, di un apposito ufficio costituito presso il
Gabinetto.
6. Possono essere stipulate apposite convenzioni con gli
istituti di enti pubblici territoriali al fine della attivazione congiunta di servizi
integrati nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
Art. 4. - Procedura di affidamento dei servizi - 1. Il capo
dellistituto affida in concessione i servizi di cui allarticolo 3, comma 1.
Predispone ed approva il progetto, ove necessario, e bandisce la gara per
laggiudicazione. Qualora entro sei mesi dalladozione del programma di cui
allarticolo 3, comma 5, il capo dellistituto non abbia provveduto a bandire la
gara, il direttore generale competente incarica altro dirigente dellespletamento
della procedura per la realizzazione del servizio.
2. Il direttore generale competente, o, qualora i servizi
riguardino più categorie di beni, il direttore generale individuato nel programma di cui
allarticolo 3, comma 5, sentiti gli altri direttori generali interessati, incarica
un dirigente dellespletamento delle attività necessarie alla realizzazione dei
servizi integrati inseriti nel programma.
3. Possono partecipare alle gare i soggetti indicati
nellarticolo 2, comma 1, singolarmente o in forma associata anche temporanea.
4. Laggiudicazione avviene mediante licitazione
privata, con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa determinata in
base agli elementi individuati nel bando di gara, con le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per i servizi di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario si applicano disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, fermo restando che si procede con licitazione privata
ai sensi dellarticolo 4, comma 3, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.
5. Qualora la gara vada deserta è consentita
laggiudicazione a trattativa privata, previa gara informale.
6. Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore
del presente regolamento cessano dalla data di aggiudicazione degli analoghi servizi
realizzati nello stesso istituto.
7. Le attività e i servizi resi a titolo gratuito possono
essere affidati dallamministrazione direttamente a soggetti non aventi fini di
lucro.
8. Al fine di valutare laffidabilità del
concessionario, lamministrazione, in sede di prequalificazione, verifica la
sussistenza della capacità tecnico-organizzativa e di quella economico-finanziaria ed
indica nel bando di gara o nella lettera di invito i relativi parametri. La capacità
tecnico-organizzativa è accertata anche sulla base delle attività svolte negli ultimi
anni con lindicazione della loro tipologia e buon esito, sulla base della
disponibilità dei mezzi tecnici e dellorganico medio annuo dei dipendenti, nonché
sulla base di ogni altro utile elemento. La capacità economico-finanziaria è attestata
con i bilanci o con la documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi e
corredata da ogni altro elemento utile.
Art. 5. - Atto di concessione - 1. Latto di
concessione del servizio è accompagnato dalla convenzione accessoria stipulata in forma
pubblica amministrativa che deve contenere tra laltro:
a) la individuazione delle aree destinate allespletamento del servizio;
b) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;
c) il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;
d) la decorrenza e il termine di scadenza;
e) le cause di decadenza della concessione.
Art. 6. - Canone di concessione e cauzioni - 1. La misura
del canone da porre a base dasta è fissata dal dirigente che bandisce la gara che,
a tal fine, può avvalersi degli uffici tecnici esistenti presso lamministrazione
centrale e presso gli organi periferici.
2. Limporto della cauzione, che può essere
costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa, è pari al venti per conto del
canone totale della concessione.
Art. 7. - Verifiche dellamministrazione - 1.
Lamministrazione può, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni,
verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione del
servizio o dellattività concessa, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento
da parte del concessionario.
Art. 8. - Riproduzione, uso strumentale e precario dei beni
culturali canoni, corrispettivi e cauzioni - 1. Le concessioni relative alluso
strumentale precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le
vigenti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi dellistituto i
quali fissano anche il canone e i corrispettivi, avvalendosi degli uffici tecnici
esistenti presso lamministrazione centrale e presso gli organi periferici.
2. I canoni e i corrispettivi sono determinati tenendo, tra
laltro, conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni duso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al
beneficio economico del concessionario.
3. I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle
riproduzioni di beni culturali o al loro uso strumentale e precario sono corrisposti in
via anticipata.
4. Per le riproduzioni richieste per uso personale o per
motivi di studio i richiedeni sono tenuti al solo rimborso delle spese eventualmente
sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dallattività di concessione possa
derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dellistituto determina
limporto della cauzione, costituite anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento del canone o dei corrispettivi.
6. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi
dei canoni e dei corrispettivi per luso e per la riproduzione dei beni, nonché per
luso del logo di cui allarticolo 10. Fino alladozione del provvedimento
restano in vigore i canoni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato
con il decreto ministeriale 8 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.
Art. 9. - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di
beni culturali - 1. Il capo dellistituto, allatto della concessione per fini
di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali,
prescrive.
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia;
b) la restituzione, dopo luso, del fotocolor originale con relativo codice.
Art. 10. - Logo dei beni culturali - 1. È istituito il
logo beni culturali per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
culturale nazionale, luso del logo è concesso a titolo oneroso dal Ministero.
2. Il logo, quando è abbinato alluso o alla
riproduzione del bene culturale, e concesso dal capo dellistituto che ha in consegna
il bene. Negli altri casi, provvede il direttore generale dellufficio centrale per i
beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori
generali interessati.
Art. 11. - Modalità di pagamento dei canoni e dei
corrispettivi - 1. I canoni e i proventi derivanti dallapplicazione del presente
regolamento sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima
ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo dellistituto presso un
istituto di credito. In tale ultima ipotesi listituto bancario provvede, non oltre
cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
Art. 12. - Abrogazione di norme - 1. Il regolamento
adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1984, n. 171, è abrogato. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.