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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Principi
generali
Titolo II Organizzazione
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Titolo II
Organizzazione
Capo I
Relazioni con il pubblico
Art. 11
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
1. Lorganismo di cui allarticolo 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità
del procedimento, definisce, ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), i modelli
e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui allarticolo
18, d.l. novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 gennaio 1991,
n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui allarticolo 12, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche
nellambito dei progetti finalizzati di cui allart. 26, l. 11 marzo 1988, n.
67.
Art. 12
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la
piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nellambito della
propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui allarticolo
31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono,
anche mediante lutilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio allutenza per i diritti di
partecipazione di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) allinformazione allutenza relativa agli atti
e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di
proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto
con lutenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nellambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere
contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per
lattuazione delle iniziative individuate nellambito delle proprie competenze,
si avvalgono del Dipartimento per linformazione e leditoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale
di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre allapprovazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del
destinatario.
5-bis. Il responsabile dellufficio per le relazioni
con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche
con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e allaccelerazione delle procedure e
allincremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso
dellamministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. Lorgano di vertice della gestione
dellamministrazione o dellente verifica lefficacia
dellapplicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini
dellinserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale
riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini
di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il dipartimento annualmente individua le
forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a
decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche.
Art. 12-bis
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nellambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare lefficace
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione
di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13
Amministrazioni destinatarie
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 14
Indirizzo politico-amministrativo
1. Il ministro esercita le funzioni di cui
allarticolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui allarticolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per lattività amministrativa e
per la gestione;
b) effettua, ai fini delladempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), lassegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui allarticolo 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui allarticolo 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per
il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con lamministrazione, istituiti e disciplinati con
regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dellarticolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di
diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni,
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui allarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dallautorità di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dellarticolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15
marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione
e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o
avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In
caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il
dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che
determinino pregiudizio per linteresse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dallarticolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresì salvo quanto previsto dallarticolo 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dallarticolo 10 del relativo regolamento emanato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimità.
Art. 15
Dirigenti
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo
la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui allarticolo 23.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dallart. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dellart.
33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dellinsegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla
direzione del dirigente generale, il dirigente preposto allufficio di più elevato
livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
Art. 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nellambito di quanto stabilito dallarticolo 3 esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al ministro,
nelle materie di sua competenza;
b) curano lattuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) adottano gli atti relativi allorganizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano lattività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia, e propongono ladozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dallarticolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dellamministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dellUnione
europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche
direttive dellorgano di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono
al ministro sullattività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. Lesercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni
a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dellamministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui
vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque
denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.
Art. 17
Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti, nellambito di quanto stabilito
dallarticolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
b) curano lattuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano lattività
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Art. 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
1. Sulla base delle indicazioni di cui allart. 64 del
presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire
la rilevazione e lanalisi dei costi e dei rendimenti dellattività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il dipartimento della funzione pubblica può chiedere,
allIstituto nazionale di statistica Istat, la elaborazione di norme tecniche e
criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, allAutorità per
linformatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure
informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti rispetto a valori medi e standards.
Art. 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e
della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati
conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
larticolo 2103, primo comma, del codice civile in relazione allequivalenza di
mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo
determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento
economico è regolato ai sensi dellarticolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui allarticolo 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo
unico di cui allarticolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del
medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere
conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite
del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per
cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o
provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e
dei ruoli degli avvocati e Procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere
integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti
di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dellanzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di
cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per
inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dellattività
amministrativa e della gestione, disciplinate dallarticolo 21, ovvero nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dellarticolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di
cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali
non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda
relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di
uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni
che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dallordinamento. Le modalità per lutilizzazione
dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui allarticolo 23,
comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione
delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi
ordinamenti.
12. Per il personale di cui allarticolo 2, comma 4,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Art. 20
Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali
1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili
del risultato dellattività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse
le decisioni organizzative e di gestione del personale. Allinizio di ogni anno, i
dirigenti presentano al direttore generale, e questi al ministro, una relazione
sullattività svolta nellanno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano,
sono istituiti Servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
limparzialità ed il buon andamento dellazione amministrativa. I servizi o
nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i
parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è
attribuito, nellambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di
personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate
esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni,
esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da
dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più
amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente
qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici
pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi
generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali
e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.
6. I Comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e
i Comitati metropolitani di cui allart. 18 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla l. 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di
controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. Allistituzione degli uffici di cui al comma 2 si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio
1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già
istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità
di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del ministro competente
e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dellart. 17, l. 23 agosto 1988, n. 400.
9. (Abrogato).
10. (Abrogato).
11. (Abrogato).
Art. 21
Responsabilità dirigenziale
1. I risultati negativi dellattività amministrativa
e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le
garanzie determinati con i decreti legislativi di cui allarticolo 17 della legge 15
marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dellincarico,
adottata con le procedure previste dallarticolo 19, e la destinazione ad altro
incarico, anche tra quelli di cui allarticolo 19, comma 10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dallorgano competente o di specifica responsabilità per i risultati negativi
dellattività amministrativa e della gestione, il dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni.
Nei casi di maggiore gravità, lamministrazione può recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo
conforme parere di un Comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato è presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della
Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di
cui allarticolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità
stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo
per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dellorganizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro
trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Il Comitato dura in carica tre anni. Lincarico non è rinnovabile.
4. In attesa dellemanazione dei decreti legislativi
di cui allarticolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente
articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste
dallarticolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate.
Art. 22
Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima
applicazione
del presente decreto
(Abrogato).
Art. 23
Ruolo unico dei dirigenti
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli
effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dallarticolo
19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede
di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che
abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi
dellarticolo 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle
misure previste dallarticolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla
medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
allarticolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai
sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da
garantire la necessaria specificità tecnica, nonché le modalità dei concorsi per
laccesso alla dirigenza di cui allarticolo 28. Il regolamento disciplina
altresì le modalità di elezione del componente del Comitato di garanti di cui
allarticolo 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca
dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al
fine di promuovere la mobilità e linterscambio professionale degli stessi fra
amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti
internazionali e dellUnione europea.
Art. 24
Trattamento economico
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente
è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il
trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento
accessorio è definita, ai sensi dellart. 3, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque losservanza dei criteri e dei
limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dellarticolo 19, con contratto individuale
è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e
sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello
di responsabilità attribuito con lincarico di funzione ed ai risultati conseguiti
nellattività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi
1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del
loro ufficio o comunque conferito dallamministrazione di appartenenza, presso cui
prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente allamministrazione di appartenenza e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dal comma 4 dellarticolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei
commi 5 e 7 dellarticolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,
nellambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di
personale di cui allarticolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso
di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale
dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai
contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nellarticolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui allarticolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui allarticolo 2,
comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per lincentivazione
dellimpegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare
riferimento al sostegno dellinnovazione didattica, delle attività di orientamento e
tutorato, della diversificazione dellofferta formativa. Le Università possono
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate
per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Lincentivazione, a valere sui
fondi di cui allarticolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
Art. 25
Norma transitoria
1. (Abrogato).
2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per
le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti
autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali
da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.
3. (Abrogato).
4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni, e quello di cui allarticolo 15, l. 9 marzo 1989, n. 88, i
cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni
vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non
riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse
delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto
collettivo di comparto di cui allarticolo 45.
Art. 25-bis
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
1. Nellambito dellamministrazione scolastica
periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica
ed autonomia a norma dellarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dellarticolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della
specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso lamministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti allamministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dellistituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare il dirigente scolastico organizza lattività scolastica secondo criteri
di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nellesercizio delle competenze di cui al comma 2
il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per lesercizio della libertà di insegnamento, intesa
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
lesercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per lattuazione
del diritto allapprendimento da parte degli alunni.
4. Nellambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente ladozione dei provvedimenti di gestione
delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono
essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nellambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dellistituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di
circolo o al Consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dellattività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più
ampia informazione e un efficace raccordo per lesercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica.
Art. 25-ter
Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici
dei capi distituto in servizio
1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vicedirettrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, allatto della preposizione alle
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma
dellarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarità della sede di servizio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le
modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;
individua gli organi dellamministrazione scolastica responsabili
dellarticolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
3. La direzione dei conservatori di musica, delle Accademie
di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi
distituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le
modalità di designazione e di conferimento e la durata dellincarico, facendo salve
le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
4. Contestualmente allattribuzione della qualifica
dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati
sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i
relativi ruoli.
5. I Capi distituto che rivestano lincarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare
o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o
collocati fuori ruolo possono assolvere allobbligo di formazione mediante la
frequenza di appositi moduli nellambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui allarticolo 28-bis. In tale ultimo caso
linquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una
istituzione scolastica autonoma.
Art. 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo
diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo
e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo
tecnico e professionale, lammissione è altresì consentita ai candidati in possesso
di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi
contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il
personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle
posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di
dirigente di cui allarticolo 15 del presente decreto, articolata, fino alla
sottoscrizione del primo contratto collettivo dellarea dirigenziale di cui
allarticolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in
godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto,
è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale
già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi
ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento.
2-ter. Il personale di cui al comma 2-bis, in possesso
dellanzianità di cinque anni nella posizione medesima, può partecipare a concorsi,
disciplinati dallarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia
economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti
vacanti in tale fascia.
2-quater. Con il regolamento di cui allarticolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei
concorsi di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. Nellattribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui
allarticolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto
della posizione funzionale posseduta dal relativo personale allatto
dellinquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di
funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei
ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può
essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali
posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. (Abrogato).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo
dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma
1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.
Art. 27
Norma di richiamo
1. Per le Regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni
di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dellincarico, al
restante personale dirigenziale.
2. (Abrogato).
3. Per il Consiglio di Stato e per i Tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per lAvvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della
Corte dei conti e dellAvvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.
Art. 27-bis
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali
1. Le Regioni a statuto ordinario, nellesercizio
della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nellesercizio della propria potestà statutaria e regolamentare,
adeguano ai princìpi dellarticolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano,
adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiorE
della pubblica amministrazione
Art. 28
Accesso alla qualifica di dirigente
1. Laccesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni
universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con
qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni,
ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Laccesso alle qualifiche dirigenziali relative a
professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle
singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dallex
carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed
esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del
diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di
studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da
stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non
superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di
età è elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito,
previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al
periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso.
Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione
è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi
per laccesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste
rimborsati alla Scuola superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per
cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti da riservare al personale di
ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e lammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano
annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze
di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
9. Nella prima applicazione del presente decreto e,
comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti
della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2
è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura
integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di
diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od
ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che
abbiano maturato unanzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta
carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione
delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione
preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad
esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e 15, l. 9
marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dellinterno non
compreso tra quello indicato nel comma 4 dellarticolo 2, continua ad applicarsi
larticolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con
modificazioni, dalla l. 17 febbraio 1985, n. 19.
Art. 28-bis
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli
di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media,
per la Scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è
ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con
possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma
4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la Scuola elementare e media, per la Scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la
nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui
allarticolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente
concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento
a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni
dal servizio per altri motivi e di unulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo
conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per
titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al
concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata
dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno
effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato. Sono
ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del
concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del
comma 2 rispettivamente per la Scuola elementare e media, per la Scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
quello previsto dal decreto di cui allarticolo 25-ter, comma 2, comprende periodi di
tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione
comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dintesa con il Ministro per la
funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione.
Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito allesame finale sono dichiarati vincitori
coloro che lhanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la Scuola elementare e media, per la Scuola secondaria superiore e per
le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo lavvio delle
procedure dinquadramento di cui allarticolo 25-ter il 40 per cento dei posti
messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei
posti annualmente vacanti e disponibili, nellordine delle graduatorie definitive. In
caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. Lassegnazione della
sede è disposta sulla base dei princìpi del presente decreto legislativo, tenuto conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a
svolgere lattività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la
sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dallanno scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti
incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono
ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche
i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori.
Laccoglimento della domanda è subordinato allesito positivo dellesame
finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la
funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici.
Art. 29
Attività della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è
organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione
preliminare allaccesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei
dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le
medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione
pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non
economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete
lattività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle
amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e
IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una
relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al
Parlamento.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale
docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni
con università ed altri enti di formazione e ricerca.
3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, che presiede lorgano deliberante, fanno capo le responsabilità
didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di
dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità
dellorganizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione
provvede allautonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di
un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellarticolo 17 della l. 23 agosto 1988, n.
400:
a) gli organi della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, loro composizione e competenze;
b) la collocazione della sede della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto
delle leggi vigenti;
c) il regolamento di amministrazione e contabilità della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità
di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
d) il contingente di personale funzionale alle attività
permanenti di organizzazione;
e) il contingente e le modalità di utilizzazione del
personale docente correlato alla realizzazione dei programmi;
f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma
2;
g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica
amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e
perfezionamento già esistenti.
6. È abrogato lart. 2, comma 2, lettere a) e b), del
d.P.R. 9 giugno 1992, n. 336. Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente
decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le
disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.
7. Le attività della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento
dellentrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere
espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come
ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli
attualmente in carica.
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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Principi
generali
Titolo II Organizzazione
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