4. Disegno di legge 31 ottobre 1996, n. 2600
Disposizioni sui beni culturali
Relazione tecnica
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)
Art. 1. - Testo unico delle norme in materia di beni
culturali - La norma al comma 3 prevede la possibilità di avvalersi per la
predisposizione del testo unico, dellopera di enti, di istituti universitari,
nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante incarichi di studio.
Si stima che debbano essere affidati non più di quattro
incarichi con una spesa unitaria di 2,5 milioni di lire, per un totale di 10 milioni di
lire.
Le spese rientrano nelle ordinarie attività
dellamministrazione e gravano sul capitolo 1069 "Spese per studi indagini e
rilevazioni" dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
Art. 2. - Programmmazione delle attività culturali - Il
comma 10 si occupa delle agevolazioni fiscali delle erogazioni liberali e della cessione
dei beni connesse alle attività culturali.
È da premettere che per le erogazioni liberali
larticolo 13-bis, comma 1, lettera b), e larticolo 110-bis, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già
prevedono la detrazione del 22 per cento del loro importo dallimposta lorda (Irpef o
Irpeg).
La disposizione in esame specifica come questo regime
tributario trova applicazione anche nei confronti della cessione dei beni connessi alle
attività culturali. Sul piano soggettivo lestensione riguarda soltanto imprese o
soggetti giuridici. Sul piano oggettivo il fenomeno ha un carattere marginale rispetto
alle erogazioni liberali. Le agevolazioni relative alle cessioni di beni possono
comportare un onere finanziario, quale perdita di gettito di competenza, di lire 2
miliardi annui.
Considerato leffetto saldo-acconto nel 1998, primo
anno di applicazione della legge, la perdita di gettito di cassa sale a circa 3 miliardi
di lire. Si ritiene che a questultimo tipo di sponsorizzazioni saranno interessati
soltanto soggetti che altrimenti rinuncerebbero a partecipare alle attività culturali con
erogazioni liberali. Va inoltre evidenziato come il desiderio di fornire beni e servizi in
favore delle attività culturali, per la qualità e specialità del settore, comporta un
incremento della produzione dei beni necessari.
Allonere stimato in 3 miliardi di lire annue nel 1998
e in lire 2 miliardi di lire annue dal 1999, si provvede mediante utilizzazione di parte
dellaccantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il comma 12 modifica la legge 2 aprile 1950, n. 328,
prevedendo la possibilità che lo Stato assuma in proprio i rischi connessi al trasporto e
allesposizione di opere darte in occasione di mostre o manifestazioni. La
disposizione riguarda i beni culturali dello Stato e, soltanto su richiesta dei
proprietari, le opere darte non statali.
Lesperienza maturata consente di stimare il costo dei
danni subiti dalle opere darte esposte nelle mostre e manifestazioni, in una cifra
inferiore ai 5 milioni di lire e con una frequenza assai bassa.
Nellultimo decennio si sono verificati non più
di dieci casi di danneggiamento in occasione delle oltre cento mostre e manifestazioni
svoltesi. Non si è verificato nessun trafugamento.
Il rilascio della garanzia statale
diventa quindi un fatto emblematico che sottolinea limportanza culturale della
manifestazione.
Le spese per le assicurazioni gravano sul capitolo 2035 e
sui corrispondenti capitoli delle altre rubriche dello stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali. Con una diversa distribuzione tra le destinazioni dello
stanziamento complessivo di questo capitolo è possibile accantonare una quota per coprire
leventuale spesa conseguente allassunzione della garanzia da parte dello
Stato.
La norma, quindi, non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 5. -Provvedimenti finanziari a favore degli immobili
di interesse storico-artistico - La norma prevede la concessione di contributi in conto
interessi sui mutui concessi da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori
di beni culturali immobili per interventi di restauro e manutenzione. Il contributo può
raggiungere la misura di sei punti del tasso di interesse praticato nella concessione del
mutuo decennale.
Al relativo onere si provvede destinando una parte (5
miliardi di lire annui) dei proventi derivanti dalla riscossione dei biglietti
dingresso ai musei statali. La restante parte dei proventi rimane destinata, secondo
la vigente norma (legge 27 giugno 1985, n. 332) alle finalità di adeguamento strutturale
e funzionale dei musei, delle biblioteche e degli archivi di Stato, alle misure di
sicurezza e allacquisizione di immobili per destinarli a sedi dei predetti istituti.
Art. 6. - Provvedimenti a favore delle aree archeologiche
di Pompei - La disposizione attribuisce autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e finanziaria, per tutte le attività istituzionali, ad eccezione delle
spese per il personale, alla Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei.
Listituto resta affidato al Soprintendente,
appartenente ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali. Viene previsto un
consiglio di istituto con compiti di approvazione del programma delle attività, del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché con compiti di consulenza
per tutte le questioni che il Soprintendente ritenga di sottoporgli. Compongono il
consiglio il Soprintendente, il funzionario più alto in grado e il direttore
amministrativo.
Viene istituto un collegio dei revisori dei conti con
compiti di verifica e controllo della gestione.
La norma non comporta nuove o maggiori spese atteso che
restano ferme le dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni culturali e
ambientali e che le spese di istituzione dellufficio del direttore amministrativo
non sussistono poiché già esiste nelle Soprintendenze tale ufficio, oggi affidato ad un
funzionario non dirigente.
Leventuale compenso dei revisori dei conti graverà
sul bilancio della Soprintendenza che potrà farvi fronte con i proventi delle attività
aggiuntive. La relativa misura potrà essere stabilita nel regolamento di attuazione della
legge che verrà adottato successivamente allentrata in vigore della stessa.
Le altre disposizioni dellarticolo riguardano
laspetto procedurale della istituzione dei servizi aggiuntivi previsti dal
decreto-legge n. 433 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 1993,
nonché lassegnazione allistituto delle entrate prodotte dalla concessione dei
servizi e dai biglietti dingresso. La norma non comporta nuove o maggiori spese.
Disegno di legge
Art. 1. - Testo unico delle norme in materia di beni
culturali - 1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali, apportando le modifiche
necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse. Si applicano le disposizioni di
cui allarticolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è
espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.
3. Per la stesura del testo da sottoporre
allapprovazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e
ambientali può avvalersi dellopera di enti, di istituti universitari, nonché di
esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di
studio.
Art. 2. - Programmazione delle attività culturali - 1. La
partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le
associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato
concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il
mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si
svolgeranno nel triennio successivo. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero
per i beni culturali e ambientali, nonché le istituzioni e gli enti interessati, entro il
30 giugno di ciascun anno, propongono lelenco delle iniziative culturali che
intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre
ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.
3. Il calendario delle iniziative culturali, con
lindicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni
culturali e ambientali.
4. Rientrano nelle attività culturali:
a) la manutenzione, la protezione, il restauro e
lacquisto delle cose indicate nellarticolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni;
b) lorganizzazione in Italia e allestero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui
alla lettera a), nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tale fine necessari,
c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali.
5. La partecipazione alla realizzazione delle attività
culturali può avvenire mediante:
a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;
b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati
organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali;
c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di
beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).
6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle
attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e
lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema tipo adottato con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni
devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione,
nonché le modalità di partecipazione del pubblico alliniziativa.
7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative delle attività culturali.
Le somme affluite allentrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto fondo.
8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a
disposizione in apposite contabilità speciali da aprire in favore dei propri organi, ai
sensi dellarticolo 10 del regolamento emanato con decreto del presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, i fondi necessari alla realizzazione delle attività o
manifestazioni culturali.
9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione
illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, è reso pubblico e portato a
conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle
iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare,
valutazioni in ordine alle regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della
gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.
10. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-bis, comma 1, la lettera h) è
sostituita dalla seguente:
"h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo
di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per lacquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nellarticolo 1 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
ivi comprese le erogazioni effettuate per lorganizzazione in Italia e
allestero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari,
nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche
ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e
la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali
devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli
scopi indicati nella presente lettera e controlla limpiego delle erogazioni stesse.
Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero
utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità,
allentrata del bilancio. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica,
entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze lelenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché
lammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dellanno
precedente;
b) allarticolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera h) è
aggiunta la seguente:
"h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per
le attività di cui alla lettera h)";
c) agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis,
113, comma 2-bis, e 114, comma 1-bis, dopo la parola: "h)" è inserita la
seguente: "h-bis".
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1990.
12. Allarticolo 2 della legge 2 aprile 1950, n. 328,
dopo il secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le mostre e le manifestazioni promosse nel
territorio nazionale o allestero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o,
con la partecipazione statale, da enti pubblici o da organismi sovranazionali,
lassicurazione può essere sostituita dallassunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato.
Il rilascio della garanzia statale
avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto
con il Ministro del tesoro".
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del
tesoro, stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio, ai sensi
del comma 12, della garanzia statale e per lassunzione del relativo rischio.
14. Allarticolo 3, primo comma, della legge 2 aprile
1950, n. 328, le parole: "a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ad
un anno".
15. Alle minori entrate derivanti dallapplicazione
dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per lanno 1998 e in lire 2 miliardi
annui a decorrere dallanno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per lanno 1997, alluopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. - Concessioni relative ai servizi aggiuntivi - 1.
Nel decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1993, n. 4, allarticolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 le parole: "previa licitazione privata
con almeno tre offerte valide" sono sostituite dalle seguenti: "a norma delle
vigenti disposizioni in materia":
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La concessione ha durata quadriennale e può
essere rinnovata alle condizioni indicate dallarticolo 6, comma 2, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dallarticolo 44 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724".
Art. 4. - Modifica alle norme per larte negli edifici
pubblici - 1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3
marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, quarto comma, le parole: "50
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni";
b) larticolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per
lesecuzione delle opere darte di cui allarticolo 1 è effettuata, con
procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante
dellamministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della
costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da un artista
designato dalle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, la commissione provvede comunque alla scelta".
Art. 5. - Provvedimenti finanziari a favore degli immobili
di interesse storico-artistico - 1. Allarticolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n.
1552, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio
culturale immobiliare, lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui
accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di
interventi di restauro, conservazione e manutenzione; approvati dalla competente
soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione
del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo
che è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo è
corrisposto direttamente dallamministrazione allistituto di credito secondo
modalità da stabilire con convenzioni con uno o più istituti di credito alluopo
prescelti".
2. Con apposita convenzione sono determinate le modalità
di accesso del pubblico ai beni oggetto del contributo indicati al comma 1.
3. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili
con i contributi previsti, allo stesso titolo, dallarticolo 3 della legge 21
dicembre 1961, n. 1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per lerogazione
dei contributi di cui al comma 1.
5. Allonere derivante dallattuazione del
presente articolo, stabilito in lire 5 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede con
parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332.
6. La riassegnazione delle somme affluite allentrata
del bilancio dello Stato ai sensi dellarticolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332,
come sostituito dallarticolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata
per la parte eccedente la somma di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per lattuazione del presente
articolo.
Art. 6. - Provvedimenti a favore delle aree archeologiche
di Pompei - 1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali e al fine di incentivare lattività di tutela, conservazione e funzione
pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia
scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne
lattività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.
2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il
Consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le
relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli
venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, la variazioni e il
rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e
ambientali e al Ministero del tesoro per lapprovazione.
3. Fanno parte del Consiglio di amministrazione di cui al
comma 2:
a) il soprintendente che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario più elevato in grado, appartenente allex carriera direttiva, in
servizio presso la soprintendenza.
4. È istituito il collegio dei revisori dei conti della
sopritendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali
e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di Presidente.
5. Nellambito delle dotazioni organiche del Ministero
per i beni culturali e ambientali è istituto lufficio del direttore amministrativo
della soprintendenza, cui è preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi
di cui alla tabella 1, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, ferma restando lattuale consistenza. Il direttore
amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di
previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura lamministrazione del
personale. Alla soprintendenza è assegnata la dotazione di personale stabilita dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente.
6. Le somme assegnate alla soprintendenza
dallamministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni
altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima.
Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli
provenienti dai biglietti dingresso agli scavi e alle altre aree e complessi
archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale
e funzionale, ai restauri ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono
acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del
servizio di cassa.
7. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e
internazionale, limmagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi
archeologici, la soprintendenza realizza iniziative, anche con accordi di programma, con
gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con
la Regione Campania.
8. Lutilizzazione dellimmagine di un singolo
bene, facente parte dei complessi archeologici, può essere concessa a soggetti pubblici e
privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie
per il restauro del bene o dellimmobile stabilite, con apposite perizie, dalla
soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dallistituto incaricato del
restauro.
9. In sede di prima applicazione della presente legge,
anche in deroga alle procedure di cui al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nella soprintendenza
sono attivati ai servizi aggiuntivi previsti dallarticolo 4 del medesimo
decreto-legge n. 433 del 1992, nonché dallarticolo 47-quater del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
10. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le
disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A, allegata
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza
medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è assoggettata al controllo della Corte dei
conti.
Art. 7. - Norme sui generatori aerosol contenenti vernici -
1. Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle
confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti.
2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni
di cui al comma 1 è vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.
Art. 8. - Sanzioni penali - 1. Allarticolo 635,
secondo comma, numero 3 del codice penale, dopo le parole: "o allesercizio di
un culto", sono inserite le seguenti: "o su cose di interesse storico o
artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici".
2. Allarticolo 639 del codice penale, dopo il primo
comma è aggiunto in fine il seguente: "Se il fatto è commesso su cose di interesse
storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la
pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 2 milioni e si procede
dufficio".
3. Allarticolo 67, secondo comma, della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono
inserite le seguenti: "ovvero sia commesso su cose mobili di cui allarticolo 1,
di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal
proprietario".
Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite
tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.
I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare
generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo
Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli statuti speciali regionali,
senza duplicazione di funzioni e con lindividuazione delle rispettive
responsabilità.
La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo
Stato, dalla Costituzione e dagli statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del
principio di sussidiarietà.
Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono
ispirate al principio di leale cooperazione.
Art. 2. - A tutela delle funzioni amministrative e
regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della
Regione e dello Stato direttamente alla Corte costituzionale.
Art. 3. - Con legge costituzionale e con
lapprovazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione
espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la
denominazione delle Regioni esistenti.
Con la medesima procedura si possono costituire nuove
Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.
Con legge regionale e con lapprovazione della
maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono
istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione
dei Comuni e delle Province esistenti.
Art. 4. - Salvo che i Trattati concernenti lUnione
Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di:
politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello
Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento europeo; elezioni comunali e
provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento
penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e
tributaria; ordinamento generale dellistruzione, delluniversità e della
ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni
relative ai diritti sociali tutela dellambiente e dellecosistema; tutela dei
beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.
Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli
organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina
della funzione legislativa, dellorganizzazione e dellattività amministrativa
della Regione.
Con statuto deliberato da ciascun Consiglio regionale ed
approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni
legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione
esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri
attribuite alla competenza legislativa della Regione.
Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra
Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della
Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige, della Valle dAosta, secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti speciali.
Art. 5. - I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle
loro funzioni.
Art. 6. - I Comuni, le Province, le Regioni, e lo Stato
hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:
I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e
Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni,
Province e Regioni.
Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono
destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni,
Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione
e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al
Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività
internazionale.
I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio
sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto
essenziali per lesercizio delle funzioni ad esso attribuite.
Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul
mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.
Art. 7. - La Regione non può istituire dazi da
importazione o esportazione o transito tra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la professione, limpiego o il lavoro.
La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della
Costituzione (Pubblica amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai
seguenti articoli:
Pubblica amministrazione
Art. 1. - bis. - Lindirizzo politico di Comuni,
Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive pubbliche
amministrazioni.
Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della
Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate lorganizzazione e
lattività della rispettiva pubblica amministrazione, anche in riferimento alla
previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.
Art. 2. - bis. - Per lo svolgimento di attività
imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire
apposite autorità indipendenti.
Ad esse la legge può altresì
attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di
risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione,
anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.
Art. 3. - bis. - Lorganizzazione e lattività
della pubblica amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al
rispetto dei seguenti principi:
garanzia dellefficacia, dellefficienza, della
trasparenza e dellimparzialità dellazione amministrativa,
previsione generalizzata dal difensore civico, anche in
materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione;
previsione di un sistema di controllo interno di gestione,
che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati
conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di
amministrazioni similari;
previsione della responsabilità di ciascuna unità
di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento
periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Art. 4. - bis. - Le leggi, i
regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte,
sullorganizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti
ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.
Art. 5. - bis. - Con legge dello Stato sono adottate misure
per il coordinamento informativo, statistico ed informativo dellamministrazione
statale, con quelle regionali e locali.
Art. 6. - bis. - I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo del pubblico interesse.
Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee
legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.
Art. 7. - bis. - Con legge dello Stato sono stabilite
limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari allestero.
Disposizioni transitorie e finali
I.
Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto
Adige, Umbria, Valle dAosta, Veneto.
II.
Lo statuto speciale di ciascuna Regione, di cui allarticolo 3, indica la data di
entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio
dellanno successivo allentrata in vigore della presente legge costituzionale e
il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.
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