4. D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (*)
Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del Cipe, a norma dellarticolo
7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.
Capo II (Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della
programmazione economica), art. 5
Capo II
Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione
economica
Art. 5 Cabina di regia nazionale
1. La Cabina di regia nazionale di cui allarticolo 6
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento
nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione
dei Fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua,
anche sulla base dei dati acquisibili nellambito dei sistemi informativi del
Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi;
fornisce informazioni al Parlamento e alle Regioni sullattuazione dei programmi, con
lindicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro
iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle
risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dellimpiego dei
fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di
programmazione più efficaci.
2. La Cabina di regia nazionale è composta da un
Presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di
politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere
generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un
esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia
nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano con le modalità di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede
alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione,
prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le
riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle
questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza
delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.
3. Con i regolamenti previsti dallarticolo 2, comma
2, si provvede a disciplinare lorganizzazione e il funzionamento della Cabina di
regia nazionale, compresa listituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti
è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati
con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed
elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non
più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra
esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di
regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento
competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza
comune dei due organismi.
4. Nellambito della rappresentanza permanente
dellItalia presso lUnione Europea è istituita una unità operativa della
Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con
lutilizzo dei Fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dellunità e le sue
modalità di funzionamento, sulla base dellarticolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.