3. Ministero del bilancio e della programmazione economica
D.P.R. 6 febbraio 1996, n. 102 (*)
Regolamento recante norme sulla Cabina di regia nazionale
TITOLO I
La Cabina di regia nazionale
Art. 1 Composizione e incompatibilità
1. La Cabina di regia nazionale è composta ai sensi
dellart. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. I componenti non possono esercitare a pena di decadenza
alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri della Cabina di regia nazionale. Nel corso dellincarico i componenti della
Cabina di regia nazionale, scelti al di fuori dellamministrazione statale, non
possono svolgere funzioni né accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi
titolo retribuiti senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Ministro del bilancio e
della programmazione economica.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, sentito linteressato, fissa un termine allo stesso per lesercizio
dellopzione tra gli incarichi in conflitto. Trascorso tale termine, ove
linteressato non abbia esercitato il diritto di opzione, il Ministro avanza la sua
proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della dichiarazione di
decadenza.
Art. 2 Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente della Cabina di regia nazionale, nei
limiti dei compiti ad essa assegnati, promuove i rapporti con i soggetti e gli organismi
interessati agli interventi finanziati con Fondi strutturali ed agli interventi nelle aree
depresse contemplati dallart. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e può delegare anche
temporaneamente taluna delle proprie funzioni ad un altro dei componenti ad eccezione del
direttore esecutivo. Il Presidente in particolare:
a) convoca le riunioni della Cabina di regia nazionale,
stabilisce lordine del giorno, dirige i lavori e vigila sullattuazione delle
deliberazioni adottate;
b) trasmette al Ministro del bilancio e della
programmazione economica il programma di attività ed eventuali aggiornamenti di cui al
successivo art. 4, comma 2, nonché la relazione finale sullattività svolta
nellanno dalla Cabina di regia nazionale;
c) trasmette al Ministro del bilancio e della
programmazione economica in tempo utile i dati sullandamento degli interventi
elaborati dalla Cabina di regia nazionale dei quali si tiene conto in sede di
predisposizione della relazione previsionale e programmatica di cui allart. 1-bis,
comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dallart. 1, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, e trasmette altresì al Ministro del bilancio e
della programmazione economica uno schema di relazione ai fini del referto annuale del
Governo al Parlamento in attuazione dellart. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue
funzioni sono assunte temporaneamente dal componente della Cabina di regia nazionale più
anziano per età ad eccezione del direttore esecutivo.
Art. 3 Attribuzioni del direttore
esecutivo
1. Il direttore esecutivo conformemente alle direttive del
Presidente:
a) provvede alla raccolta e al coordinamento dei dati e
degli elementi forniti nei vari settori dalle unità operative, utili per
lelaborazione di relazioni, pareri, osservazioni e proposte;
b) sovrintende allorganizzazione del personale di
supporto di cui al comma 7 dellart. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto anche
delle esperienze professionali acquisite ed attribuisce ad un dirigente di detto personale
le funzioni di responsabile dei servizi di segreteria;
c) ai fini della gestione contabile per le spese di
funzionamento e di personale della Cabina di regia nazionale intrattiene i rapporti con il
Servizio degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della
programmazione economica;
d) intrattiene i rapporti inerenti allutilizzazione
di sistemi informatici e statistici ed organizza lattività informatica della Cabina
di regia nazionale, in armonia con la struttura informatica sottostante al progetto di
monitoraggio degli interventi di politica comunitaria attivato, ai sensi dellart. 7
della legge 16 aprile 1987, n. 183, nellambito del sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 4 Funzionamento della Cabina
di regia nazionale
1. La Cabina di regia nazionale esercita collegialmente le
attribuzioni indicate allart. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
2. La Cabina di regia nazionale definisce un programma per
la propria attività e i relativi aggiornamenti in particolare sulla base delle
indicazioni del Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche operative
di intervento, curando, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, i rapporti
con altri organi competenti e soggetti interessati anche per la raccolta dei dati e degli
elementi informativi ai fini della redazione dello schema di relazione per il referto del
Governo al Parlamento ai sensi dellart. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il programma deve in
particolare riguardare azioni: tendenti allo studio ed alla valutazione di proposte di
snellimento delle procedure, allesatta individuazione delle risorse finanziarie per
gli interventi cofinanziati ed alla valutazione dei reali fabbisogni, alla verifica
dellefficacia dellattività delle amministrazioni pubbliche in attuazione
delle politiche di coesione, nonché azioni di verifica e monitoraggio dei dati in
collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato.
3. La Cabina di regia nazionale deve essere convocata
almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le singole sedute, salvo i casi di
urgenza. La convocazione della Cabina di regia nazionale può essere disposta anche in
base a calendari di lavoro previamente stabiliti. Ciascuno dei componenti può chiedere al
Presidente, indicandone le ragioni, la convocazione della Cabina di regia nazionale con
gli argomenti da inserire allordine del giorno. In tal caso la convocazione deve
seguire entro dieci giorni. Il Presidente, stabilito lordine del giorno, ne ordina
la trasmissione ai componenti, almeno cinque giorni prima di quello in cui la Cabina di
regia nazionale è convocata. Alle riunioni assiste il segretario della Cabina di regia
nazionale nominato in applicazione dellart. 3, comma 1, lettera b), del presente
regolamento, che redige il verbale della riunione. In caso di assenza o impedimento del
segretario, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal funzionario del servizio di
segreteria più anziano per età. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti
delle amministrazioni ed organismi competenti per funzioni o comunque interessati in
relazione a specifiche materie da trattare. Un rappresentante delle Regioni può essere
invitato ad assistere alle riunioni al fine di assicurare il necessario raccordo con
linsieme delle cabine di regia regionali, senza oneri a carico della Cabina di regia
nazionale.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la
presenza di almeno tre componenti. I componenti che non possono partecipare alla riunione
informano tempestivamente il Presidente.
5. La Cabina di regia nazionale adotta le proprie
determinazioni a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Il voto è sempre palese.
TITOLO II
La cabina di regia nazionale nei rapporti con amministrazioni pubbliche ed organismi
interessati agli interventi
Art. 5 Modalità operative
1. La Cabina di regia nazionale per lespletamento dei
propri compiti istituzionali e per assicurare i necessari rapporti con i soggetti e gli
organismi interessati agli interventi, fissa le modalità ritenute più idonee alla
propria attività in linea con le successive disposizioni.
Art. 6 Comitato per
lindirizzo e la valutazione
delle politiche operative di intervento
1. Il Comitato per lindirizzo e la valutazione delle
politiche operative di intervento fornisce alla Cabina di regia nazionale indicazioni e
pareri in ordine alle problematiche generali, settoriali e territoriali relative
allapplicazione della disciplina normativa e allattuazione degli interventi
effettuati con lutilizzazione dei fondi strutturali o con le risorse finalizzate
allo sviluppo delle aree depresse. I pareri resi dal Comitato e le indicazioni formulate
su richiesta o di propria iniziativa dal Comitato sono valutati collegialmente dalla
Cabina di regia nazionale, ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza.
2. Il servizio di segreteria per il Comitato per
lindirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento è assicurato
dalla segreteria della Cabina di regia nazionale.
Art. 7 Cabine di regia regionali
1. Al fine di assicurare linterazione con le Cabine
di regia regionali, la Cabina di regia nazionale fissa incontri periodici, e comunque ogni
volta che ne sia ravvisata la necessità, con i rappresentanti di tutte o di singole
Cabine di regia regionali. Per il monitoraggio e lelaborazione dei complessivi dati
finanziari e dei dati sullandamento degli investimenti, la Cabina di regia si avvale
dei dati elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, in attuazione degli accordi
Stato-Regioni relativi alle operazioni di monitoraggio.
2. La Cabina di regia nazionale individua le problematiche
di rilievo e di interesse generale prospettando ipotesi di soluzione che le Cabine di
regia regionali valutano e portano a conoscenza delle amministrazioni e degli enti
interessati allattuazione degli interventi sul territorio regionale. La Cabina di
regia nazionale esamina le questioni segnalate come rilevanti dalle singole Cabine di
regia regionali promuovendo soluzioni e formulando indicazioni operative.
3. La Cabina di regia nazionale fornisce, a richiesta, alle
Cabine di regia regionali paradigmi operativi in ordine allelaborazione di
programmi, di procedure e prontuari concernenti lo svolgimento delle attività delle
Cabine di regia regionali. La Cabina di regia nazionale, nel suggerire i paradigmi
operativi, indica, in quanto compatibili, i criteri seguiti per le attività proprie
ovvero criteri omogenei a quelli adottati in fattispecie similari da altre Cabine di regia
regionali.
4. La Cabina di regia nazionale per il referto al Ministro
del bilancio e della programmazione economica sui dati sullandamento degli
interventi raccoglie, tramite le Cabine di regia regionali, le informazioni necessarie e i
dati dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e
programmatica ai sensi dellart. 6, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A tal fine
predispone sulla base di criteri di omogeneità e sinteticità, questionari, schemi di
tabelle e richiede eventuali tabulati indicando altresì i termini entro i quali le
informazioni devono pervenire.
5. Per lattuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo nei territori regionali in cui non sia costituita o comunque non sia
operativa la rispettiva Cabina di regia regionale, in via transitoria e comunque fino alla
operatività della Cabina di regia regionale, al fine di superare ogni impedimento e
ostacolo alla attività della Cabina di regia nazionale, il Presidente si rivolge
direttamente al Presidente della Regione interessata.
Art. 8 Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Relativamente alle problematiche individuate
nellesercizio della propria attività istituzionale, la Cabina di regia nazionale
informa il Ministro del bilancio e della programmazione economica per le determinazioni di
sua competenza ed il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle questioni di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.
2. La Cabina di regia nazionale chiede alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano ogni utile informazione e chiarimento in ordine agli indirizzi di politica
generale adottati ed ai pareri da questultima resi nelle materie attinenti le
attribuzioni istituzionali della Cabina stessa. Previa intesa con la Ragioneria generale
dello Stato, anche ai fini della valutazione degli aspetti tecnico-informatici, è
assicurato un flusso costante di scambio di dati sia finanziari che relativi
allattuazione degli interventi suscettibili di monitoraggio.
Art. 9 Comitato per il
coordinamento delle iniziative per loccupazione costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
1. Per le interrelazioni tra le attività di iniziativa,
coordinamento, verifica e monitoraggio dei dati sullandamento degli interventi
proprie della Cabina di regia nazionale e le attività di rilevazione delle situazioni di
crisi occupazionale e monitoraggio dei relativi dati attribuite al Comitato per il
coordinamento delle iniziative per loccupazione, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 24 ottobre 1994, ed al fine di rafforzare con azioni
coordinate il raggiungimento dellobiettivo dello sviluppo delle aree depresse, deve
essere assicurato un costante scambio di informazioni tra la Cabina di regia nazionale ed
il suddetto Comitato. Alluopo si provvede con incontri periodici, con immediate
segnalazioni di particolari esigenze o problematiche di interesse comune comunque
evidenziate, con intese in ordine alle modalità di reciproco accesso ai dati
informatizzati relativi ai settori di competenza.
Art. 10 Amministrazioni ed
organismi statali
1. La Cabina di regia nazionale intrattiene rapporti con
tutte le amministrazioni ed organismi statali comunque interessati allattuazione
degli interventi finanziati con Fondi strutturali, dei programmi comunitari e degli
interventi nelle aree depresse, in modo da assicurare circolarità, celerità e
immediatezza dei flussi informativi e massima trasparenza e pubblicità delle
informazioni, a meno che particolari esigenze non richiedano ladozione di specifiche
misure di riservatezza. Ogni trasmissione di informazioni sia da parte della Cabina di
regia nazionale che da parte di amministrazioni e organismi statali deve essere
sottoscritta rispettivamente dal Presidente e dal dirigente responsabile più alto in
grado della struttura amministrativa e deve contenere lindicazione della fonte dei
dati e degli elementi conoscitivi trasmessi.
2. Le determinazioni adottate dalla Cabina di regia
nazionale in ordine ad eventuali iniziative legislative, amministrative ed operative
devono essere immediatamente comunicate al Ministro del bilancio e della programmazione
economica, alle singole amministrazioni direttamente interessate competenti per settore,
nonché al Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche operative di
intervento.
3. Le amministrazioni e gli organismi statali di cui al
comma 1, oltre a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili alla attività della
Cabina di regia nazionale segnalano alla stessa tempestivamente le iniziative di maggiore
rilevanza assunte con la Commissione dellUnione Europea e con le altre istituzioni
comunitarie e il loro seguito ed esito, nonché le problematiche comunque rilevanti ai
fini del coordinamento, svolgono altresì ogni necessaria attività in collaborazione con
la Cabina stessa per una efficace utilizzazione delle risorse comunitarie. Ai fini della
relazione del Governo al Parlamento di cui allart. 7 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le
amministrazioni per i propri settori di competenza forniscono alla Cabina di regia
nazionale ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.
4. Per i rapporti tra la Cabina di regia nazionale, i
servizi e i nuclei del Ministero del bilancio e della programmazione economica individuati
dagli articoli 4, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
283, ed il comitato tecnico cui competono attribuzioni di istruttoria tecnica per il Cipe
previste dallart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel quadro della disciplina
organizzativa delle predette strutture e delle linee di indirizzo del Ministro del
bilancio e della programmazione economica dettate ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Art. 11 Attività di monitoraggio
e elaborazione dati
1. Alle esigenze connesse alle attività di monitoraggio
dei dati sullandamento degli interventi ed alle relative elaborazioni, utili allo
svolgimento dei propri compiti di coordinamento, promozione e verifica, la Cabina di regia
nazionale provvede in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi
dei dati da questa forniti ed elaborati sulla base dei protocolli dintesa
Stato-Regioni in materia, eventualmente integrati con ulteriori specifici elementi
informativi richiesti dalla Cabina stessa. Deve essere assicurata la validazione dei dati
e la riservatezza delle informazioni.
Art. 12 Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
la Cabina di regia nazionale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti
capo allOsservatorio delle politiche regionali ed acquisisce studi, indagini,
ricerche, documentazione darchivio, nonché attrezzature e macchinari, come
risultanti dallultima relazione dellOsservatorio delle politiche regionali e
dai verbali di consegna.
2. Il personale già in servizio presso lOsservatorio
delle politiche regionali alla data del 31 luglio 1995, che opti per lassegnazione
presso la Cabina di regia nazionale, presenta apposita domanda al Ministro del bilancio e
della programmazione economica. La domanda deve essere trasmessa al Ministero del bilancio
e della programmazione economica Servizio degli affari generali e del personale
Via Boncompagni, 30, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.